Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33237 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26787/2014 proposto da:

Autorità Portuale di Catania, in persona del Commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

della Balduina n. 44, presso lo Studio Legale Benedetti – Lo Russo

Benedetti, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Bella Dario,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.c.a.L.R. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Catania del 25 ottobre 2014, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposta dall’Autorità Portuale di Catania.

Non svolge difese la procedura intimata.

La ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè il credito è provato, in forza sia delle c.d. reversali di incasso, sia della c.t.u. percipiente, svolta in altro giudizio civile, poi interrotto, e rinnovata nello stesso giudizio di opposizione allo stato passivo: in essa era stato quindi determinato il credito dovuto, mediante esame dei documenti in atti e di quelli di pagamento prodotti dalla controparte, delle “determine” e delle ordinanze dell’Autorità, oltre che delle deduzioni ed ammissioni delle parti.

2. – Il tribunale ha ritenuto che il credito non sia provato, non essendo stato prodotto nessun documento a sua dimostrazione, ma fondandosi l’assunto unicamente sulle c.d. reversali di incasso – le quali non sono altro che documenti emessi per autorizzare un cassiere o la tesoreria a riscuotere una certa somma – prive di efficacia probatoria, in mancanza dei titoli giustificativi della loro emissione, e sulla espletata consulenza tecnica d’ufficio, la quale si è meramente limitata a specificare gli importi sulla base delle stesse reversali.

3. – Il motivo è inammissibile, laddove non riporta in modo specifico i fatti su cui il ricorso si fonda, a norma dell’art. 366 c.p.c., ed, altresì, perchè intende riproporre un giudizio sul fatto.

Nè ha pregio l’assunto, secondo cui le c.d. reversali di incasso, atti meramente interni, possano di per sè integrare la prova del credito, nè la pretesa di supplire all’onere probatorio mediante una c.t.u., definita dalla parte ricorrente come “percipiente”.

Ed invero, la stessa ricorrente rileva come tale istituto possa ammettersi tipicamente solo quanto, per accertare dati fatti, occorra procedere ad una indagine di natura tecnica, mediante apposita consulenza d’ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, un dato fatto (cfr., ad esempio, Cass. 27 febbraio 2019, n. 5734, in motivazione, in tema di difformità e vizi delle opere appaltate; Cass. 18 aprile 2019, n. 10816, in motivazione, con riguardo al pregiudizio arrecato all’integrità psicofisica; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1606, in tema di immissioni).

Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove si trattava unicamente di provare il credito vantato e di produrre la relativa idonea documentazione, ai sensi delle norme che regolano l’onere probatorio e la produzione di documenti in giudizio.

In verità, pertanto, la doglianza si sostanzia in una censura avverso la valutazione del quadro probatorio, compiuta dal giudice di merito. Ma costituisce principio consolidato come, “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (e multis, Cass. n. 13485/2017).

Dunque, il ricorso finisce per riproporre un riesame del fatto, laddove invece, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è “denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

4. – Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA