Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33236 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9672/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento “(OMISSIS) a r.l. in Liquidazione”, in

persona dei curatori avv. S.M., N.R.,

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Labicana n. 58,

presso lo studio dell’avvocato Pannella Paolo, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Organizzazione Grimaldi S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sallustio

Bandini n. 7, presso lo studio dell’avvocato Di Loreto Maria Gloria,

rappresentata e difesa dagli avvocati Scotti Galletta Antonio,

Scotti Galletta Marco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 10 marzo 2014, il quale ha accolto l’opposizione allo stato passivo fallimentare della (OMISSIS) a r.l., ammettendo il credito ulteriore di Euro 1.053.203,60 in chirografo, quale restituzione dell’acconto versato dalla promissaria acquirente immobiliare e detratto un credito per oneri consortili;

– che si difende con controricorso la società intimata.

– che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte.

Diritto

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894), con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto, compensando per intero le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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