Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33235 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20207/2015 proposto da:

(OMISSIS) Spa, in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre 3,

presso lo studio dell’avvocato Sassani Bruno Nicola, rappresentata e

difesa dall’avvocato Tosches Luigi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Del Fallimento (OMISSIS) Spa, in persona del curatore

fallimentare P.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Della Vittoria 5, presso lo studio dell’avvocato Arieta

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Trisorio Liuzzi

Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Laminazione Sottile Spa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1081/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 14 luglio 2015, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, società dichiarata fallita all’esito della revoca del concordato preventivo disposta dal Tribunale, a norma della L. Fall., art. 173, in conseguenza del pagamento da parte della predetta società di debiti pregressi all’apertura del concordato e della concessione di dilazione di pagamenti ad otto debitori, atti ritenuti effettuati in frode ai creditori.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la circostanza che nè i descritti pagamenti nè le dilazioni fossero stati autorizzati, a prescindere che integrassero o meno atti di straordinaria amministrazione, dava luogo ad una causa di improcedibilità del concordato preventivo, essendo la preventiva autorizzazione necessaria per valutare l’idoneità degli atti ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, non potendo, peraltro, tale valutazione essere compiuta a posteriori.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione affidandolo ad un unico articolato motivo.

La curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a in liquidazione si è costituita in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4 e 5. E’ stato, inoltre dedotto l’omesso esame di documentazione rilevante ai fini decisori, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta e violazione del giusto processo.

Lamenta, in primo luogo, la ricorrente che la sola circostanza del pagamento di debiti pregressi non comporta assolutamente ed indefettibilmente la sanzione del fallimento, dovendosi distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, accertamento che i giudici di merito hanno omesso.

Con riferimento al pagamento delle bollette di fornitura di energia elettrica, evidenzia che il loro mancato pagamento avrebbe determinato il distacco e l’interruzione della fornitura con gravi conseguenze per la debitrice.

Quanto al pagamento delle spese legali a favore dell’avv. Rinella per l’ammontare irrisorio di Euro 2.000,00 – si era trattato di atto che non aveva comportato un effettivo esborso da parte della PDM, inerendo a spese legali liquidate in una sentenza favorevole alla (OMISSIS) e regolarmente pagate dalla controparte soccombente.

Espone, inoltre, la ricorrente che i pagamenti sopra descritti non necessitavano di autorizzazione in quanto coerenti con le percentuali previste nel piano concordatario nonchè produttivi di maggiori utilità per i creditori. Si trattava di atti di ordinaria amministrazione, come tali inidonei a frodare le ragioni dei creditori.

Quanto alle rateizzazioni, espone la ricorrente che, come già chiarito in sede di reclamo, non vi era stato alcun accordo con i debitori ma solo contatti informali, rimasti tali, ma, sul punto, la Corte d’Appello non aveva reso alcuna motivazione, dando luogo ad una violazione del giusto processo.

In ogni caso, anche queste dilazioni non integravano atti di straordinaria amministrazione, non essendo potenzialmente in grado di incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori.

2. Il motivo è fondato.

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla parte controricorrente.

Va, in primo luogo, osservato che non fondata è l’eccezione secondo cui il ricorso per cassazione della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione difetterebbe della sommaria esposizione del fatto, essendo stato soddisfatto tale requisito con la sintesi della vicenda processuale effettuata dalla ricorrente da pag. 2 a pag. 4.

Quanto all’articolazione delle censure con un unico motivo, si rileva che se è pur vero che tale modalità di redazione del ricorso ha reso senz’altro più faticosa e dispersiva la lettura, tuttavia, non ha impedito comunque l’individuazione dei singoli temi d’indagine rilevanti nella vicenda processuale.

Quanto al merito, va preliminarmente osservato che, sulla tematica che forma oggetto del presente ricorso questa Corte è recentemente intervenuta con alcuni arresti i cui principi di diritto appare opportuno, di seguito, riportare.

In particolare, con le sentenze nn. 3324/2016 e 11958/2018, è stato affermato che il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 3, una causa di revoca del concordato, la quale consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Con la recente sentenza n. 16808 del 21/06/2019 è stato, invece, statuito che i pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui alla L. Fall., art. 167, compiuti in difetto dell’autorizzazione del giudice delegato, determinano, ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 3, la revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che l’imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tali atti non siano stati pregiudizievoli per l’interesse dei creditori, essendo ispirati al criterio della loro migliore soddisfazione, nè siano stati diretti a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Tale dimostrazione probatoria potrà essere fornita positivamente tramite l’allegazione e la prova da parte del debitore ammesso alla procedura concorsuale di elementi fattuali per l’apprezzamento positivo dell’atto non autorizzato, accertamento quest’ultimo da compiersi ad opera del giudice di merito.

E’ indubitabile che le pronunce sopra menzionate abbiano disciplinato diversamente gli oneri probatori a carico delle parti nelle vicende suscettibili di dar luogo alla revoca del concordato preventivo, introducendo l’ultima sentenza una presunzione iuris tantum di potenzialità pregiudizievole per gli interessi del ceto creditorio degli “atti non autorizzati a norma della L. Fall., art. 167”, con conseguente onere dell’imprenditore ammesso al concordato di fornire la prova che l’atto non autorizzato non comprometta gli interessi dei creditori.

Tuttavia, ciò che accomuna gli orientamenti sopra menzionati è che entrambi richiedono comunque al giudice di merito un apprezzamento sulla idoneità o meno degli atti compiuti dal debitore a frodare i creditori, che non può quindi discendere automaticamente dalla sola mancanza dell’autorizzazione dell’atto da parte del giudice delegato come ritenuto, nel caso di specie, dalla Corte d’Appello – ma presuppone pur sempre una valutazione sulle risultanze probatorie emergenti dagli atti di causa.

Nel caso di specie, quanto ai pagamenti di debiti pregressi eseguiti dopo l’apertura della procedura, il debitore ammesso al concordato aveva offerto elementi anche di natura presuntiva finalizzati a dimostrare che tali pagamenti non erano stati pregiudizievoli per gli interessi dei creditori nè fossero diretti a frodarne le ragioni.

Tali elementi emergono, con riferimento al pagamento delle bollette di forniture di energia elettrica, dal rilievo di natura logica – messo in luce dalla ricorrente – che un eventuale mancato pagamento del servizio in oggetto avrebbe comportato con evidenza l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, con conseguenze pregiudizievoli assai ben più gravi per una società che era ancora operativa e, pur in una prospettiva liquidatoria, aveva quindi ancora bisogno dell’energia elettrica per continuare la propria attività fino alla vendita dei propri beni.

Quanto al pagamento della parcella dell’avvocato, la mancanza di dannosità di tale operazione è stata invocata dalla ricorrente sul rilievo, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, che non si era trattato di un effettivo esborso da parte della PDM, inerendo a spese legali liquidate in una sentenza favorevole alla (OMISSIS) e regolarmente pagate dalla controparte soccombente.

Dunque, di fronte agli argomenti di prova sopra enunciati ed offerti dalla ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto comunque compiere una valutazione sulla effettiva dannosità o meno degli atti non autorizzati e non far derivare in via automatica la revoca del concordato preventivo dal semplice riscontro della mancata autorizzazione dei medesimi (impostazione asseritamente giustificata con il rilievo che tale valutazione non può essere effettuata ex post).

Quanto alle dilazioni di pagamento concesse ai debitori, va osservato che anche in ordine a tale profilo la Corte d’Appello ha applicato la sanzione della revoca del concordato per effetto del solo rilievo della mancata autorizzazione senza neppure preoccuparsi di accertare – anzi ritenendolo addirittura irrilevante – se si trattasse di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, e come tale richiedesse l’autorizzazione L. Fall., ex art. 167.

Va premesso che, sul punto, questa Corte ha recentemente statuito che la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione è incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale (vedi Cass. n. 14713 del 29/05/2019).

Ciò premesso, non vi è dubbio che, nel caso di specie, la qualificazione della dilazione di pagamento in oggetto come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione fosse comunque un atto dovuto, venendo meno, ove fosse stato ritenuto atto di ordinaria amministrazione, addirittura il presupposto dell’autorizzazione da richiedere al giudice delegato.

In ogni caso, il giudice di merito, per compiere tale valutazione, non può prescindere dall’esame di elementi conoscitivi rilevanti (quali la durata della dilazione, la solvibilità del debitore, il momento dell’effettivo pagamento, etc.) che, nel caso di specie, la Corte d’Appello nemmeno ha ritenuto di dover fornire, essendosi limitata ad evidenziare in modo generico che il debitore aveva concesso otto dilazioni di pagamento.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e, per l’effetto, rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA