Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33234 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9737/2015 proposto da:

Albafrigor Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri 5,

presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bissoli Barbara, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Avicola Marchigiana Scarl in Liquidazione in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Forte Tiburtino 160,

presso lo studio dell’avvocato Sammarco Annunziato, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Podrini Cristiano,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento depositato il 26 febbraio 2015, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Albafrigor s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di restituzione, D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 11 formulata nei confronti della Avicola Marchigiana coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria dei beni indicati nelle conferme d’ordine analiticamente elencate in virtù del patto di riservato dominio nelle medesime inserito, nonchè aveva ammesso in chirografo al passivo della predetta procedura l’intero credito per Euro 316.013,51.

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto la non opponibilità alla procedura del patto di riservato dominio contenuto nelle predette conferme d’ordine sul rilievo della insussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3 in quanto:

1) in nessuna delle fatture depositate era contenuta la conferma della riserva di proprietà;

2) in ogni caso, per nessuna delle fatture depositate vi era la prova della data certa anteriore ex art. 2704 c.c., non essendo all’uopo assolutamente idoneo il timbro del depositato apposto sulla prima pagina del ricorso monitorio dal cancelliere del Tribunale di Verona;

3) non vi era prova che le stesse fatture fossero state regolarmente registrate nelle scritture contabili, non avendo la parte neppure depositato il libro IVA.

Il giudice di merito ha quindi ritenuto superfluo l’esame delle ulteriori questioni, quali l’esatta individuazione dei beni e l’operatività nel caso di specie della disposizione di cui alla L. Fall., art. 73.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Albafrigor s.r.l. affidandolo a quattro motivi.

La curatela della Avicola Marchigiana coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Ancona ha posto a fondamento del provvedimento, con cui ha rigettato le sue domande, questioni di diritto e di fatto in ordine alle quali non era stato instaurato il contraddittorio tra le parti del giudizio. In particolare, le questioni sollevate nel decreto, relative alla mancata riproduzione nelle fatture della clausola di riserva della proprietà, al difetto della certezza dell’anteriorità delle medesime fatture rispetto all’apertura della procedura, ed alla mancata prova della loro registrazione nella contabilità della società, non erano state oggetto di discussione tra le parti.

Evidenzia la ricorrente che la procedura non ha mai negato l’opponibilità e la data certa delle fatture dimesse in copia conforme all’originale, peraltro comprovata dalla autodichiarazione del suo legale rappresentante, autenticata da pubblico ufficiale in data 12/01/2009, alla quale le fatture risultavano unite da timbro di congiunzione dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Verona.

Nè la procedura aveva contestato la mancata riproduzione nelle stesse fatture della clausola di riserva di proprietà già contenuta nelle conferme d’ordine.

Peraltro, ove il giudice di merito avesse attivato il contraddittorio sulle questioni sopra elencate, la ricorrente avrebbe potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa e così evidenziare che:

1) tutte le fatture emesse a fronte dei beni forniti dalla ricorrente ad Avicola Marchigiana contenevano esattamente ed univocamente i riferimenti delle conferme d’ordine cui si riferivano, che, a loro volta, contenevano la clausola di riserva di proprietà.

In sostanza, il richiamo espresso contenuto nelle fatture alla relativa conferma d’ordine (contenente la clausola di riserva di proprietà) soddisfaceva appieno il requisito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3.

Inoltre, la regolare registrazione delle fatture per cui è procedimento nella contabilità della società, e, in particolare, sia nel Libro Iva che nel libro giornale risulta dall’allegato 5 al ricorso, che è stato depositato ex art. 372 c.p.c..

In conclusione, la mancata preventiva audizione delle parti sulle questioni sollevate d’ufficio dal Tribunale di Ancona ha violato e fortemente menomato il proprio diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1524 c.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2002, art. 11, commi 2 e 3.

Espone la società ricorrente che l’art. 11, comma 3 legge citata (che richiede l’indicazione della riserva di proprietà in un atto unilaterale come la fattura, registrata in contabilità) stabilisce requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dall’art. 1524 c.c., comma 1 (che richiede data certa del patto, sua bilateralità e contestualità con l’atto di vendita), e ciò allo scopo di tutelare maggiormente i creditori nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, il Tribunale di Ancona ha ritenuto che il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 2 abbia comportato la sostanziale abrogazione dell’art. 1524 c.c., comma 1, così ponendosi in aperto contrasto con la disciplina Europea.

La ricorrente, pertanto, sul rilievo che l’interpretazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 2 si porrebbe in contrasto con l’art. 4 direttiva 2000/35/CE, ne ha chiesto la disapplicazione, evidenziando che il legislatore nazionale non era tenuto in alcun modo a dare attuazione all’art. 4 della predetta direttiva, in conseguenza della già compiuta regolamentazione della riserva di proprietà quale contemplata dagli artt. 1523 e 1524 c.c..

Infine, la ricorrente rileva che, in virtù della contrarietà del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 2 alla normativa comunitaria, ove l’interpretazione di tale norma non fosse conforme al dettato costituzionale, si imporrebbe la dichiarazione di incostituzionalità della norma medesima per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost..

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Lamenta la ricorrente l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dell’autodichiarazione, effettuata dal suo legale rappresentante, di conformità all’originale delle copie delle fatture depositate ed unite alla medesima dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal pubblico ufficiale in data 12/01/2009, nonchè del ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Verona in data 17/02/2009 con le singole fatture e conferme d’ordine (contenenti la riserva di proprietà) come suoi allegati, oltre che della formula esecutiva rilasciata dal Tribunale di Verona in data 25/02/2009.

4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla data certa delle fatture, alla registrazione e regolarità fiscale delle medesime e all’opponibilità alla procedura del patto di riservato dominio contenuto nelle conferme d’ordine richiamate espressamente dalle fatture, come evincibile dai documenti sopra descritti, nonchè la violazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2700,2704,2719 e 2729 c.c..

Espone la ricorrente che i documenti dalla stessa già depositati in causa – e già sopra descritti – erano pienamente idonei a dimostrare la data certa delle fatture e l’opponibilità del patto di riservato dominio (contenuto nelle conferme d’ordine espressamente richiamate dalle predette fatture).

Rileva che gli unici elementi fattuali – su cui il giudice di merito non aveva parimenti attivato il contraddittorio – che non emergevano in via diretta dalla documentazione prodotta in giudizio erano relativi alla registrazione delle stesse fatture nella contabilità. Tuttavia, il giudice di merito, nel prudente apprezzamento delle risultanze processuale, avrebbe comunque dovuto desumere tale dato, in via presuntiva, dal rilievo che il G.D. aveva ritenuto le medesime fatture opponibili all’Amministrazione Straordinaria, tanto da aver ammesso al passivo l’intero credito residuo della ricorrente per il corrispettivo delle forniture non saldate.

5. Il primo ed il quarto motivo, da esaminarsi unitariamente, afferendo a questioni strettamente collegate, sono fondati.

Va osservato che il G.D., nel decreto con cui ha ritenuto non opponibile alla procedura la riserva di proprietà invocata dalla odierna ricorrente, aveva evidenziato che il credito derivava dall’alienazione di beni non qualificabili come macchinari, trattandosi di parti accessorie di impianti privi di una autonoma funzionalità, rilevando, altresì, la non opponibilità del patto in considerazione del difetto del requisito formale della trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c., comma 2.

Nel decreto impugnato in questa sede il Tribunale di Ancona, senza segnalare nulla alle parti in sede discussione, ha, invece, ritenuto la non opponibilità del patto di riservato dominio in oggetto applicando alla fattispecie esaminata non già l’art. 1524 c.c., ma il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3 ed ha focalizzato la propria attenzione su elementi fattuali completamente diversi rispetto a quelli valorizzati dal G.D., quali la ritenuta non avvenuta riproduzione della clausola di riserva di proprietà nelle fatture, la mancanza di data certa delle fatture medesime anteriore al sorgere della procedura di amministrazione straordinaria, l’omessa registrazione delle stesse fatture azionate nelle scritture contabili della creditrice istante.

Il Tribunale di Ancona ha quindi rigettato l’opposizione nei termini di cui sopra, senza, tuttavia, sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni in fatto ed in diritto che ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione della controversia.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (S.U. n. 20935/2009; più recentemente n. 17437/2018; n. 3432/2016), che solo nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dell’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione in sede di legittimità solo ove tale errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (vedi Cass. n. 2984/2016).

Nel caso di specie, il Tribunale di Ancona, nel decidere senza sottoporre alle parti le questioni miste di fatto che di diritto sopra enunciate che ha ritenuto rilevanti, è senz’altro incorsa nella violazione dell’art. 101 c.c., comma 2, avendo indubbiamente privato l’odierna parte ricorrente della possibilità di poter interloquire e poter eventualmente dimostrare – come dalla stessa allegato nel ricorso per cassazione – che quegli elementi di prova che lo stesso tribunale ha ritenuto decisivi potevano, in realtà, ricavarsi dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente o potevano comunque ritenersi già accertati alla luce di quanto statuito dal G.D. e dalla condotta processuale dei Commissari Straordinari.

Va, peraltro, in ogni caso, osservato che in ogni ipotesi in cui il giudice dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 rilevi d’ufficio questioni di fatto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, su cui non si è quindi dispiegato il contraddittorio in sede di verifica dello stato passivo, il rispetto di tale principio impone che lo stesso giudice debba comunque concedere all’opponente – ove ne faccia richiesta termine per svolgere le proprie difese e per produrre documentazione idonea a supportarle, e ciò analogamente a quanto questa Corte ha già ritenuto nelle ipotesi in cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo sia stato il curatore ad introdurre eccezioni nuove, non formulate già in sede di verifica (vedi Cass. 22386 del 06/09/2019).

Inoltre, si appalesa fondata la censura della ricorrente secondo cui il Tribunale di Ancona, nel decidere, ha omesso la valutazione di elementi fattuali decisivi che la stessa ricorrente avrebbe potuto adeguatamente evidenziare al giudicante ove fosse stata posta in condizione di discutere.

In particolare, quanto alla riproduzione del patto di riservato dominio nelle fatture, alla data certa ed alla opponibilità delle medesime alla procedura, la ricorrente ha evidenziato con richiami puntuali e dettagliati (in ossequio al principio di autosufficienza), in primo luogo, che le tutte le fatture prodotte in atti e analiticamente indicate contenevano esattamente ed univocamente i riferimenti alle conferme d’ordine contenenti le clausole di riservato dominio.

Inoltre, è stato rilevato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 20/02/2009, e quindi anteriormente all’apertura della procedura, recava nella parte dispositiva l’ordine di “consegnare immediatamente…tutti i beni oggetto di riservato dominio come meglio descritti nelle conferme d’ordine..”.

Si tratta di elementi che il Tribunale di Ancona avrebbe dovuto esaminare per valutarne, a sua volta, la dirimenza in relazione alle questioni di fatto e di diritto che aveva rilevato d’ufficio.

Infine, in ogni caso, il Tribunale adito ha ritenuto le fatture relative ai beni di cui è stata richiesta la restituzione prive di data certa anteriore alla procedura di A.S., non considerando che il G.D. aveva ritenuto tali documenti contabili pienamente opponibili, avendo ammesso i relativi crediti in chirografo.

Non vi è dubbio che essendo il curatore o il Commissario Straordinario tenuto ad impugnare, a norma della L. Fall., art. 31, le ammissioni di crediti disposte dal G.D. che ritiene pregiudizievoli per la massa dei creditori, la mancata impugnazione da parte di tale pubblico ufficiale dei crediti così ammessi determini la formazione di un giudicato interno in ordine all’opponibilità alla procedura concorsuale di tali crediti e dei relativi documenti su cui si fondano.

In proposito, questa Corte ha già statuito che, in tema di verificazione dello stato passivo, ove il credito dell’istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante. (vedi Cass. n. 9928 del 20/04/2018).

6. L’accoglimento del primo e del quarto motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo.

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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