Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33232 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24878/2015 proposto da:

Aga Medical Corporation, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato Cerulli Ireni

Giuseppe, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati

Cuonzo Gabriele e Trevisan Luca, giusta procura speciale per Notaio

M.A. A. dello Stato del Minnesota (U.S.A.), munita di

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Occlutech Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Vignola n. 73, presso

lo studio dell’avvocato Sassani Bruno Nicola, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio Mu.Di. di

(OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Biovirtus s.r.l.;

– intimata –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3101/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 14 agosto 2015, la Occlutech Gmbh, con sede in (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, A.C., in qualità di inventore del brevetto (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullità della frazione italiana di tale brevetto, ovvero – in subordine – il suo declassamento a modello di utilità, nonchè l’accertamento negativo di contraffazione di detta privativa da parte dei propri dispositivi brevettati.

1.1. Nel giudizio interveniva volontariamente la AGA Medical Corporation, con sede in (OMISSIS), società americana divenuta titolare dei brevetto Europeo (OMISSIS), a seguito di cessione da parte dell’inventore, opponendosi alle domande proposte dalla Occlutech. L’interveniente proponeva, altresì, previa chiamata in causa della Biovirtus s.r.l., con sede in (OMISSIS), distributrice per l’Italia dei prodotti in contestazione, domanda riconvenzionale diretta ad accertare che l’attività di produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti (OMISSIS) costituiva contraffazione, da parte di Occlutech e di Biovirtus, della porzione italiana dal brevetto (OMISSIS).

1.2. Espletata la fase cautelare, il Tribunale adito, con sentenza n. 12813/2011, dichiarava la nullità della porzione italiana del brevetto (OMISSIS), rigettava la domanda riconvenzionale di contraffazione proposta dalla AGA Medical Corporation nei confronti della Occlutech e della Biovirtus, nonchè ogni altra domanda proposta dalle parti in giudizio.

2. Con sentenza n. 3101/2014, depositata il 6 agosto 2014, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla AGA Medical Corporation e dell’appello incidentale adesivo proposto da A.C., rigettava la domanda di nullità della frazione italiana del brevetto Europeo EP O 808 138, proposta dalla Occlutech, confermando nel resto l’impugnata sentenza e regolando tra le diverse parti le spese del giudizio. La Corte territoriale reputava erronea la statuizione del Tribunale relativa alla dichiarata nullità della frazione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS), ma escludeva – sulla base di considerazioni inerenti l’ambito di protezione di tale brevetto – la contraffazione del medesimo per equivalenti da parte dei dispositivi Occlutech.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la AGA Medical Corporation nei confronti della Occlutech Gmbh, della Biovirtus s.r.l. e di A.C., affidato a tre motivi. La resistente Occlutech Gmbh ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Riveste carattere preliminare, rispetto all’esame del ricorso principale proposto dalla AGA Medical Corporation – avente ad oggetto la domanda di contraffazione della frazione italiana del brevetto (OMISSIS) AGA da parte dei prodotti (OMISSIS) di Occlutech – il ricorso incidentale proposto dalla Occlutech Gmbh, in quanto avente ad oggetto la pretesa nullità di tale brevetto. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un brevetto rivesta carattere pregiudiziale, rispetto a quella avente ad oggetto la contraffazione di tale brevetto da parte di terzi (Cass., 25/07/2016, n. 15339; Cass., 04/04/2019, n. 9500).

2. Tanto premesso, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Occlutech Gmbh denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2 e art. 79.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato la validità del brevetto dell’AGA, erroneamente ritenendo che oggetto della privativa fosse – non soltanto la risoluzione del problema della fissazione dei trefoli (fili metallici), mediante l’apposizione al dispositivo di appositi morsetti, in modo che questi non avessero a sfaldarsi, una volta introdotto nel corpo del paziente il dispositivo di embolizzazione oggetto del brevetto AGA – ma anche la risoluzione dei “problemi di inaffidabilità, instabilità, complessità e costo dei dispositivi degli embolizzatori tradizionali”. In tal modo opinando, la Corte – contraddicendo il giudizio di nullità di detto brevetto, cui era pervenuto il Tribunale – sarebbe pervenuta, a parere dell’esponente, all’erronea conclusione che la privativa in questione non poteva considerarsi ovvia alla luce della tecnica, sicchè ad essa andavano riconosciute novità ed altezza inventiva.

2.2. Siffatti profili di inaffidabilità, instabilità, complessità e costo dei dispositivi degli embolizzatori tradizionali sarebbero, per contro, estranei – ad avviso della istante – all’oggetto del brevetto (OMISSIS), quale si desume dall’esame della rivendicazione n. 1, dalla quale emergerebbe esclusivamente la risoluzione di un problema tecnico specifico e precisamente delimitato, costituito dal “serraggio dei trefoli alle estremità del dispositivo”, senza alcun riferimento ad altri, diversi, profili di risoluzione tecnica. Nè questi ultimi potrebbero trarsi dalle successive rivendicazioni, essendo quelle dalla 2 alla 15 dipendenti dalla rivendicazione n. 1, dalla quale derivano, pertanto, la qualificazione in termini di validità o invalidità, laddove l’unica rivendicazione indipendente, ossia la n. 16, si limiterebbe a descrivere il procedimento di formazione “di un dispositivo medico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti”, di talchè essa si manterrebbe nell’ambito della soluzione del problema di fissazione dei trefoli, mediante l’ancoraggio ai morsetti apposti alle due estremità, di cui alla rivendicazione n. 1.

D’altro canto, se è vero che la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni, ai fini di individuare i limiti della protezione, dal D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 52 e 79 si desumerebbe che i limiti della protezione sono delimitati esclusivamente dalle rivendicazioni, come correttamente affermato dalla decisione di primo grado.

2.3. La censura è infondata.

2.3.1. Va rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52 “1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”. Orbene, questa Corte ha più volte osservato, con riferimento alla disposizione succitata, che, in tema di brevetti, l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52, comma 2, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata (Cass., 28/07/2016, n. 15705; Cass., 05/03/2019, n. 6373).

E siffatta finalizzazione dei disegni e dei brevetti alla delimitazione dell’oggetto della privativa si desume chiaramente anche dall’altra disposizione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 79 citata dalla stessa ricorrente, secondo cui “1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati”. Il che evidenzia ulteriormente il ruolo che i disegni e la descrizione svolgono nella delimitazione dell’ambito della privativa, sì da dover essere allegati anche alla domanda di limitazione del brevetto.

2.3.2. Nel caso concreto, la rivendicazione n. 1, trascritta nel controricorso della Occlutech, così descrive l’oggetto del brevetto in discussione: “Dispositivo medico collassabile (60) comprendente un tessuto metallico formato da trefoli intrecciati, il dispositivo (60) avendo una configurazione collassata per l’erogazione attraverso un canale nel corpo di un paziente, e avendo una configurazione espansa generalmente sagomata a peso da ginnastica con due porzioni di diametro espanso (64) separate da una porzione di diametro ridotto (62) formata tra estremità opposte del dispositivo, caratterizzato dal fatto che i morsetti (15) sono atti a serrare i trefoli in corrispondenza delle estremità opposte del dispositivo”.

Ebbene, al di là della chiara finalizzazione del brevetto alla risoluzione della questione tecnica costituita dal fissaggio dei trefoli ai morsetti, onde evitarne lo sfaldamento dopo l’introduzione del dispositivo di embolizzazione nel corpo del paziente, la funzione svolta dalla “configurazione collassata” e dalla “configurazione espansa”, che pure svolgono un ruolo essenziale nella rivendicazione brevettuale, non si coglie appieno dalla sola rivendicazione. Di qui l’inevitabile ricorso allo strumento sussidiario, nella delimitazione dell’oggetto del trovato, costituito dalla descrizione del brevetto.

2.3.3. L’impugnata sentenza ha, al riguardo, rilevato (p. 21) che nel testo brevettuale vi è una dettagliata descrizione dei mezzi per raggiungere lo scopo di offrire – come testualmente si esprime la descrizione – “una migliore stabilità all’insediamento nel vaso da otturare, così da conservare la posizione prevista per l’impianto”. In tal senso, la descrizione prosegue precisando che “La sagoma a peso da ginnastica del presente dispositivo è prevista per limitare la capacità del dispositivo di occlusione vascolare 60 di ruotare di un certo angolo rispetto all’asse del vaso sanguigno per garantire che esso abbia a rimanere sostanzialmente nella medesima posizione in cui l’operatore lo installa entro il vaso”.

La funzione del dispositivo in questione, quale viene enucleata dalla descrizione brevettuale corrisponde, dunque, a quella descritta dalla ricorrente principale AGA (pp. 6 e 7 del ricorso), secondo la quale il brevetto (OMISSIS) “ricorda la forma “a peso da ginnastica” impressa durante il termo trattamento, cui sempre ritorna. In tal modo, il dispositivo oggetto di invenzione può essere portato ad una configurazione collassata che permette l’introduzione del dispositivo (tramite l’utilizzo di un catetere) in un canale nel corpo di un paziente, forma collassata che poi viene meno (con il ritorno alla forma espansa “memorizzata”) quando il dispositivo è rilasciato dal catetere e collocato in sito, laddove (…) il dispositivo torna elasticamente alla propria configurazione espansa a “peso da ginnastica” che garantisce che il dispositivo non possa spostarsi per errore dal luogo della sua applicazione terapeutica”.

2.3.4. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che contrariamente all’assunto della ricorrente in via incidentale – la tutela brevettuale in parola non è limitata alla risoluzione del problema del fissaggio dei trefoli ai morsetti – ritenuta dal giudice di primo grado “ben poca cosa” e, quindi, inidonea a fondare una valida domanda di privativa, per difetto del requisito della novità e dell’altezza inventiva – ma è estesa alla risoluzione del problema dell’affidabilità e stabilità del dispositivo, attraverso la escogitazione di un rimedio diretto ad evitare impropri e rischiosi spostamenti del meccanismo di occlusione dei vasi sanguigni.

La dedotta violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 52 e 79 non può pertanto, ritenersi sussistente.

2.3.5. La Corte territoriale ha altresì escluso, con giudizio di fatto – fondato sull’esame delle risultanze della c.t.u. e delle consulenze di parte – incensurabile in questa sede, tanto più che non nè stata neppure dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sussistenza di “anteriorità”, presenti nel settore tecnico in questione, tali da potere indurre ad escludere la novità del trovato, oggetto del brevetto (OMISSIS). L’accertamento della validità o meno di un’invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso, invero, all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua – ora nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – e giuridicamente corretta (Cass., 05/07/1984, n. 3932).

2.4. Per tali ragioni il mezzo deve, pertanto, essere rigettato.

3. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale, va rilevato che, con il primo e secondo motivo di ricorso, la Aga Medical Corporation denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte ha escluso la contraffazione del brevetto (OMISSIS) da parte della Occlutech, senza considerare che le rivendicazioni di tale brevetto “non sono affatto limitate a dispositivi destinati ad uno specifico utilizzo terapeutico (sia esso l’embolizzatore vascolare o altro) ma coprono invece ogni tipologia di dispositivo medico collassabile avente le specifiche caratteristiche strutturali rivendicate”. Ed a tal fine, la istante riproduce nel ricorso una serie di paragrafi della descrizione, fornendone una lettura diversa da quella resa dalla Corte d’appello.

3.2. Di più, nell’effettuare il giudizio di equivalenza dei dispositivi della Occlutech con quello oggetto del brevetto (OMISSIS), la Corte territoriale non avrebbe limitato tale giudizio all’unico elemento rilevante, costituito dal sistema di serraggio dei trefoli, che ha ritenuto diverso, escludendo sotto tale profilo la contraffazione, ma avrebbe esteso la considerazione all’intero dispositivo. In tal modo operando, la Corte sarebbe pervenuta all’erronea conclusione secondo cui il brevetto (OMISSIS) sarebbe limitato ai soli dispositivi di embolizzazione, “escludendo che gli occlusori Occlutech svolgessero la “stessa funzione” del dispositivo protetto da (OMISSIS)”.

3.3. Le doglianze sono inammissibili.

3.3.1. Va osservato che, in tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere il raggiungimento del medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente. Tuttavia, anche una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sè, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca – secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione, se non nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – di ritenere l’utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, temporalmente anteriore (Cass., 02/11/2015, n. 22351).

3.3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, per contro, motivatamente accertato che l’oggetto del brevetto AGA è “un dispositivo di embolizzazione”, che non risolve i problemi tecnici degli occlusori settali, laddove gli stessi appellanti (AGA e C.) avevano rilevato – a p. 1 della stessa descrizione del brevetto (OMISSIS) – come vi fossero sul mercato dispositivi “frequentemente più complessi” impiegati anche per rimuovere occlusioni vascolari o “per trattare difetti settali”, come, per l’appunto, i dispositivi Occlutech che “sono occlusori di difetti settali”.

A fronte di tale motivata conclusione, le censure si risolvono in una sostanziale riproposizione di questioni di merito, già risolte dal giudice di appello.

3.4. I motivi, poichè inammissibili, devono essere disattesi.

4. Con il terzo motivo di ricorso la AGA Medical Corporation denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.1. Lamenta l’esponente che la Corte d’appello abbia omesso l’esame della sostanziale equivalenza sussistente anche tra il dispositivo di serraggio del trefoli di cui al brevetto dell’AGA e quello dei dispositivi della Occlutech, aspetto sul quale l’odierna ricorrente si era soffermata nei propri scritti difensivi, ed in particolare nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale, interamente riprodotta nel ricorso.

4.2. Il mezzo è inammissibile.

4.2.1. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura operata nella specie – concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802; Cass., 18/10/2018, n. 26305).

4.2.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.

5. Per tutte ie ragioni esposte, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.

6. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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