Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33231 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 24028/2015 proposto da:

Rai Cinema S.p.a., in persona del tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI n. 48, presso lo studio dell’avvocato

Romano Francesco che la rappresenta e difende, unitamente

all’avvocato Ceci Ginistrelli Nicola, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A., in proprio e nella qualità di Amministratore

Responsabile della Sim s.n.c. di A.N. e C., elettivamente

domiciliati in Roma, Via F. Slacci n. 38, presso lo studio

dell’avvocato Tonazzi Silvio, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., già Rai Trade S.p.a., in

persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Miccichè Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Rolling Thunder International s.r.l. in Liquidazione, già Elle U

Multimedia s.r.l., Vides Produzione s.r.l. in liquidazione;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5648/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2005, la Sim s.n.c. di A.N. & C. ed N.A. in proprio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Rai Cinema s.p.a., la Rai Trade s.p.a. (poi fusa per incorporazione nella Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.), la Vides Produzione s.r.l. e la Elle U Multimedia s.r.l. (ora Rolling Thunder International s.r.l.), chiedendo dichiararsi l’invalidità del mandato, in data 1 ottobre 2003, conferito dalla Rai Cinema alla Rai Trade, e poi ratificato dalla Vides Produzione, avente ad oggetto lo sfruttamento in Italia dei diritti home video del film “(OMISSIS)” per tre anni, in quanto concluso senza il consenso della Sim s.n.c., quale coproduttrice del film, nonchè del successivo mandato di sub-distribuzione, conferito dalla Rai Trade alla Elle U Multimedia, avente il medesimo oggetto.

1.1. Gli attori chiedevano, altresì, accertarsi che la distribuzione dei supporti home video era stata svolta dalla Elle U Multimedia, senza indicare il nominativo di N.A., quale produttore associato per conto della Sim s.n.c., nonchè la condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, sia per effetto del mancato consenso degli istanti alla commercializzazione del film, sia per la mancata indicazione del nome di N.A. nelle copie poste in commercio.

1.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 13012/2008, rigettava tutte le domande proposte da N.A. in proprio, nonchè la domanda proposta dalla Sim s.n.c. e da N.A. nei confronti della Vides Produzione s.r.l. e della Elle U Multimedia s.r.l. In accoglimento parziale della domanda proposta dalla Sim s.n.c. nei confronti della Rai Cinema e della Rai Trade, il Tribunale condannava le convenute al pagamento, nei confronti dell’attrice, della somma di Euro 4.500,00,

2. Con sentenza n. 5648/2014, depositata il 16 settembre 2014, la Corte d’appello di Roma, in via pregiudiziale, dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da N.A. e dalla Sim s.n.c., ed – in accoglimento dell’appello principale proposto da Rai Cinema s.p.a. e dell’appello incidentale proposto da Rai Trade s.p.a. – dichiarava la nullità della sentenza di primo grado. Pronunciando nel merito, la Corte territoriale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Sim s.n.c., con l’atto di citazione notificato il 17 gennaio 2005, condannava Rai Cinema s.p.a. al pagamento, a favore della Sim, della somma di Euro 18.096,43, oltre interessi legali, mentre rigettava le domande proposte dalla Sim s.n.c. nei confronti della Rai Trade s.p.a. e della Rolling Thunder International s.p.a., nonchè le domande proposte da N.A. nei confronti di tutte le società convenute.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Rai Cinema s.p.a. nei confronti della Sim s.n.c. di A.N. & C., di N.A. in proprio, della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., della Rolling Thunder International s.r.l. in liquidazione e della Vides Produzione s.r.l., affidato a tre motivi. Le resistenti Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. ed N.A., in proprio e quale legale rappresentante della Sim s.n.c., hanno replicato con controricorso, contenente quello del N., anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Rai Cinema s.p.a. ha depositato memoria, ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 In via pregiudiziale, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale proposto da N.A. in proprio, sollevata da Rai Cinema s.p.a., per essere stato il ricorso principale notificato solo alla Sim s.n.c., della quale il N. è il legale rappresentante, e non a quest’ultimo in proprio. Sicchè, difettando un ricorso proposto nei confronti di N.A., il ricorso incidentale proposto dal medesimo andrebbe qualificato come ricorso principale autonomo, dal quale, peraltro, il ricorrente sarebbe decaduto per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza di appello depositata il 16 settembre 2014 ed il ricorso del N. notificato a Rai Cinema solo il 2 dicembre 2015.

1.1. L’eccezione è infondata.

1.1.1. L’interesse e la legittimazione di un soggetto che è stato parte del giudizio di appello a proporre ricorso per cassazione si radicano, invero, sulla soccombenza ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che può avere ad oggetto anche soltanto questioni preliminari o pregiudiziali (Cass., 14/04/2015, n. 7523; Cass., 08/01/2003, n. 100). E non può revocarsi in dubbio – dall’esame della sentenza impugnata – che il N. in proprio sia stato parte del giudizio di secondo grado e sia rimasto soccombente in ordine alla questione preliminare di merito, concernente la sua legittimazione attiva all’azione di annullamento del mandato triennale conferito da Rai Cinema a Rai Trade, nonchè all’azione di risarcimento danni per l’omessa menzione del suo nominativo sui DVD del film in distribuzione.

1.1.2. Di più, il ricorso che Rai Cinema assume rivolto alla sola Sim s.n.c., contiene, per contro, l’indicazione del N. in proprio, quale destinatario del ricorso, nell’intestazione dell’atto al medesimo notificato, sia pure in qualità di legale rappresentante della Sim, ed anche al N. in proprio, oltre che alla società da lui rappresentata, si riferiscono, in più punti, i primi due motivi di ricorso. Di qui l’evidente legittimazione ed interesse del medesimo a proporre ricorso incidentale avverso la decisione di appello.

1.2. L’eccezione in esame va, pertanto, disattesa.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo e secondo motivo di ricorso, la Rai Cinema s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 343,166 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello, sebbene abbia correttamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Sim s.n.c. e da N.A., poichè proposto oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 343 c.p.c., si sia, poi, erroneamente pronunciata nel merito, accogliendo parzialmente le domande proposte dagli istanti in primo grado, costituenti oggetto dell’appello incidentale.

2.2. Le censure sono infondate.

2.2.1. Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha invero il potere di pronunciare su di una domanda, sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa, sia ove venga in rilievo – come nel caso di specie – una pronuncia viziata perchè adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l’annullamento della quale non comporti l’obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass., 11/11/2010, n. 22914; Cass., 14/06/2016, n. 12156, che fa salvo il caso nel quale nessuna delle parti gli faccia richiesta, in via rescissoria, di decidere nel merito la causa, limitandosi le stesse a richiedere, in via rescindente, la declaratoria di nullità della sentenza: Cass., 17/04/2019, n. 10744).

2.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha dichiarato, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Rai Cinema s.p.a. e dell’appello incidentale proposto dalla Rai Trade s.p.a., la nullità della decisione di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2 e art. 50 bis c.p.c., per avere il Tribunale deciso la causa in composizione monocratica, anzichè in composizione collegiale, trattandosi di una controversia demandata alla competenza funzionale della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Di conseguenza, correttamente la Corte territoriale ha provveduto all’esame ed alla decisione del merito della causa, non rientrando la nullità in questione nel novero di quelle che impongono la rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed essendo stata di tanto investita, sia dall’appello principale della Rai Cinema s.p.a. che aveva, altresì, richiesto – nel merito – “il rigetto di tutte le domande contro di lei proposte”, sia dalla sollecitazione al “previo riesame ex novo del merito della controversia così come proposta in primo grado, contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello della Sim s.n.c. e di N.A..

2.3. Il fatto, poi, che l’appello incidentale proposto da questi ultimi sia stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, poichè proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 343 c.p.c., non ha incidenza alcuna sulla decisione della causa nel merito operata dal giudice di appello, essendo detto appello limitato alla mera riproduzione delle domande già proposte nel giudizio. Di talchè esso riveste evidentemente il carattere di una mera, ulteriore, sollecitazione – oltre quella, come detto, proveniente dalla appellante principale – a riesaminare il merito della causa, in caso di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, richiesta anche dagli appellati, come la stessa ricorrente riferisce (cfr. ricorso, Il 5).

2.4. Per tali ragioni, i motivi vanno, pertanto rigettati.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale della Rai Cinema s.p.a. e con il primo motivo del ricorso incidentale della Sim s.n.c. e di N.A. – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. Deduce la Rai Cinema che la Corte d’appello – nel qualificare in termini di illiceità il comportamento della esponente, per avere dato mandato alla Rai Trade, senza il consenso della coproduttrice Sim, di commercializzare il film “(OMISSIS)” – non avrebbe considerato il fatto, decisivo per il giudizio, che la Sim non aveva provveduto – benchè fosse a conoscenza, quantomeno dal 3 giugno 2004, del predetto mandato – ad impugnare entro i trenta giorni previsti dall’art. 1109 c.c. la deliberazione unilaterale di Rai Cinema, in tal modo incorrendo nella decadenza sancita dalla norma succitata. Dallo stesso atto di citazione di detta società, nel giudizio di primo grado, poteva, difatti, desumersi che il legale della Sim aveva comunicato a Rai Cinema, con missiva del 3 giugno 2004, “la non accettazione da parte della Sim delle annunciate condizioni relative alla distribuzione del DVD del film”.

Di talchè, essendo da individuarsi il primo atto di impugnazione del mandato dell’1 ottobre 2003 nella citazione per il giudizio di primo grado, notificata dalla Sim soltanto il 17 gennaio 2005, quest’ultima sarebbe decaduta dal diritto di impugnare la delibera di conferimento del predetto mandato alla quale era rimasta estranea, e che fu adottata dalla Rai Cinema (titolare del 50% dei diritti sul film) con la successiva ratifica della Vides Produzione (titolare del 25% dei diritti), ossia dalla maggioranza qualificati dei comproprietari della pellicola. Ne deriverebbe l’esclusione di una qualsiasi responsabilità della ricorrente. per i danni sofferti dalla coproduttrice Sim s.n.c.

3.2. Del resto, la decadenza della Sim dall’impugnazione di detta delibera, per decorso del termine di cui all’art. 1109 c.c., era stata accertata dalla sentenza di primo grado (dichiarata nulla) trascritta sul punto nel ricorso principale, che era, nondimeno, pervenuta alla conclusione della illiceità dei due contratti di mandato e, quindi, della sussistenza del diritto della Sim a conseguire comunque il risarcimento del danno subito.

3.3. Per parte loro, il N. e la Sim s.n.c. deducono che l’impugnata sentenza sarebbe del tutto priva di motivazione sul punto decisivo della controversia, costituito dalla natura giuridica del mandato conferito dalla Rai Cinema s.p.a. alla Rai Trade s.p.a., per la commercializzazione home video del film “(OMISSIS)”, avendolo la Corte d’appello apoditticamente considerato un atto di ordinaria amministrazione, “senza che possa essere configurata un’alienazione del bene condizionata al consenso di tutti i comunisti ex art. 1108 c.c.”. Ritengono, per contro, gli esponenti che la concessione per la prima volta, da parte di Rai Cinema, del diritto di distribuzione a pagamento degli esemplari (videocassette e DVD) del film, sia pure per un periodo limitato ad un triennio, abbia comportato la perdita “della più consistente parte del suo potenziale valore economico”, che alla scadenza del periodo suindicato si sarebbe ridotto “ad una più o meno irrisoria possibilità residuale di ottenere ulteriori sfruttamenti, provocando un sicuro danno agli ignari comproprietari di quel diritto”.

3.4. Ne discenderebbe che neppure la successiva ratifica peraltro inopponibile ai ricorrenti, poichè priva di data certa ex art. 2704 c.c. – del mandato conferito da Rai Cinema a Rai Trade, da parte della Vides Produzione, altra comproprietaria del film, potrebbe legittimare la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, in ordine alla validità del suddetto mandato e del successivo incarico di distribuzione conferito da Rai Trade alla Elle U Multimedia. Trattandosi, invero, di atti che – come dianzi detto inciderebbero sul valore economico del bene immateriale in questione, concretandosi in una sostanziale alienazione di tale bene, sarebbe occorso il consenso unanime di tutti i coproduttori del film, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3.

Pur non incidendo la censura in esame sul diritto, comunque riconosciuto dalla Corte territoriale, degli istanti al risarcimento dei danni, il riconoscimento della natura di atto di straordinaria amministrazione al mandato dell’1 ottobre 2003 comporterebbe – di qui l’interesse dei ricorrenti, non contestato dalle resistenti, alla censura- il superamento dell’eccezione di tardività dell’impugnazione della relativa delibera, per superamento del termine di cui all’art. 1109 c.c., non applicabile a tale fattispecie, con conseguente nullità anche del successivo submandato, e con evidenti ricadute sul regime delle spese processuali.

3.5. Premesso quanto precede, è evidente che il motivo di ricorso incidentale riveste un carattere di priorità logico-giuridica rispetto al motivo di ricorso principale, dipendendo il rilievo di tardività dell’impugnazione della delibera di mandato suindicata dalla natura di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione della medesima delibera. Va rilevato, infatti, che – ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 10 – in materia di coproduzione di un’opera, “sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione”. Ebbene, a norma dell’art. 1109 c.c., comma 1, n. 3, sono impugnabili nel termine di trenta giorni solo le deliberazioni concernenti l’ordinaria amministrazione e le delibere “relative ad innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”, che contrastino con le norme di cui all’art. 1108 c.c., commi 1 e 2, e non anche le delibere che comportino l’alienazione della cosa comune, ex art. 1108, comma 3, o che incidono sui diritti dei singoli comunisti, che sono impugnabili senza limitazioni di tempo (Cass., 28/08/1986, n. 5272).

3.5.1. Ciò posto, va anzitutto rilevato che, sebbene il motivo di ricorso sia stato rubricato come omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la doglianza, oltre che al profilo indicato, contiene ampi riferimenti al giudizio di diritto operato dalla Corte d’appello in relazione al regime giuridico della comunione dei beni, che gli istanti considerano erroneo. Orbene, secondo l’insegnamento di questa Corte, deve ritenersi che la rubrica non abbia contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, dal momento che è solo l’esposizione delle ragioni effettive dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr., ex plurimis, Cass., 18/03/2002, n. 3941; Cass., 05/04/2006, n. 7882; Cass., 30/03/2007, n. 7981, relativa proprio ad una fattispecie di ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica dei motivi, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione, il contenuto delle contestazioni concerneva anche il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Cass., 13/04/2012, n. 5848; Cass. sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass., 07/05/2018, n. 10862).

3.5.2. Tanto premesso, deve ritenersi che la censura sia, comunque, infondata nel merito.

3.5.2.1. La Corte territoriale – muovendo dal rilievo secondo cui lo sfruttamento economico del film, non essendo concepibile un uso diretto dello stesso da parte dei comproprietari, richiedeva comunque la concessione a terzi – è pervenuta alla conclusione che, di conseguenza, la concessione a Rai Trade, da parte di Rai Cinema, dei diritti di sfruttamento home video del film configuri un atto di ordinaria amministrazione, “senza che possa essere configurata un’alienazione del bene condizionata al consenso di tutti i comunisti ex art. 1108 c.c.”. E tuttavia, avendo la Sim s.n.c. diritto a partecipare alla delibera sull’utilizzazione economica dell’opera, ai sensi dell’art. 1105 c.c., alla stessa compete esclusivamente il risarcimento dei danni per non essere stata posta in condizione di partecipare alla delibera di conferimento del mandato a Rai Trade.

3.5.2.2. Orbene, va considerato che, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 10 “Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. (…)”. Con specifico riferimento all’opera cinematografica, l’art. 44 cit. Legge stabilisce, poi, che ” Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”. A norma del successivo art. 45, infine, “L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa (…)”.

3.5.2.3. Orbene, dal suesposto quadro normativo di riferimento, si evince che, in relazione allo sfruttamento economico di un’opera la legge sul diritto di autore prevede – sul piano generale – un diritto morale di autore che può essere esercitato singolarmente da ciascun autore, e che vieta le modificazioni non autorizzate e la diffusione dell’opera senza il consenso di tutti i coautori (art. 10). A tale previsione generale si affianca, con specifico riferimento all’opera cinematografica, la distinzione tra due tipi di soggetti: gli “autori” del film (art. 44) ed i “produttori” dell’opera” (art. 45), ciascuno dei quali vanta diritti di diverso contenuto.

Si è osservato, al riguardo, che la L. 22 aprile 1941, n. 633 dispone che l’esercizio effettivo dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta al solo produttore (art. 45) e che tale esercizio ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta (art. 46), mentre spettano ai coautori di essa (soggettista, sceneggiatore, autore della colonna musicale, direttore artistico o regista) (art. 44), oltre ai diritti cosiddetti “morali” quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla stessa legge. Ciò che la legge attribuisce al produttore non è, pertanto, il semplice esercizio di un diritto altrui, ma è la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario, sul fondamento della funzione produttiva da lui esplicata” (Cass., 13/11/1973, n. 3004).

3.5.2.4. Tale funzione produttiva si esplica normalmente attraverso il rapporto che si instaura tra produttore e distributore, relativamente all’incarico che il primo conferisca al secondo per la stipula di accordi con i gestori dei cinema o con altri destinatari della commercializzazione del prodotto. Siffatto rapporto va ricondotto alla fattispecie del contratto atipico, ancorchè in esso possano, di volta in volta, confluire, con variabile relazione di combinazione o prevalenza, elementi di negozi tipici (il mandato, l’agenzia, l’associazione in partecipazione, l’appalto di servizi, la locazione, l’edizione), così che, al distributore, è attribuito un ruolo economico di intermediazione, impegnandosi egli, dietro compenso, a collegare il produttore al mercato ai fini dello sfruttamento dell’opera, all’uopo utilizzando uno o più dei possibili canali attraverso i quali quest’ultima possa trovare utilizzazione (circuito cinematografico tradizionale, emittenza televisiva, “home video”, ecc.) (Cass., 21/05/1998, n. 5072).

Dal che si desume – come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello – che lo sfruttamento economico di un’opera cinematografica, non suscettibile di un uso diretto da parte dei produttori, non può che avvenire mediante concessione a terzi, che ne assicurino la commercializzazione attraverso le diverse forme di distribuzione suindicate.

3.5.2.5. E tuttavia, è evidente che, se più sono i produttori di un’opera cinematografica, ciascuno di essi – quale titolare del diritto rmorall di autore sull’opera – ha diritto di partecipare alle decisioni che concernono la diffusione dell’opera stessa, in forza del combinato disposto L. n. 633 del 1941, artt. 10 e 45 e di conseguire le utilità economiche che ne derivano. Ed è, del pari, evidente che la lesione di tali diritti individuali sull’opera, rientra come bene evidenziato dalla Corte territoriale – nella previsione dell’art. 1105 c.c., comma 1, (applicabile in forza del richiamo operato dalla L. n. 633 del 1941, art. 10), secondo cui “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune”. Con la conseguenza – cui pure è pervenuto il giudice di appello – del riconoscimento del diritto del coproduttore pretermesso (la Sim s.n.c.) dall’iniziativa unilaterale di Rai Cinema, ad ottenere il risarcimento del danno per l’esclusione dalla delibera di utilizzazione dell’opera comune, senza incidenza alcuna – per le ragioni di cui si dirà – sulla validità del contratto di sfruttamento economico del film (Cass., 09/11/1982, n. 5890; Cass., 26/05/1992, n. 6292).

Nel caso di specie, è – per vero – incontroverso, e risulta sia dallo stesso ricorso di Rai Cinema (p. 2, sia dal controricorso della Sim e del N. (p. 2), sia dall’impugnata sentenza (pp. 3 e 4), che la Sim era proprietaria del 25% del film “(OMISSIS)” e titolare del 30% dei relativi proventi, nonchè coproduttrice del film, unitamente alla Rai Cinema s.p.a. ed alla Vides Produzione s.r.l. Ne discende, pertanto, che l’unilaterale disposizione del film – operata dalla Rai Cinema s.p.a. mediante il predetto contratto dell’1 ottobre 2003 con Rai Trade, seguito dal successivo submandato tra quest’ultima e la Elle U Multimedia – è lesiva, come accertato dalla Corte d’appello, sia dei diritti economici pari al 30% dei relativi proventi, di cui è titolare la Sim s.n.c., sia dei diritti spettanti alla medesima, quale coproduttrice del film.

3.5.2.6. Da tale conclusione non può, per contro inferirsi – come vorrebbero i ricorrenti in via incidentale – che il contratto di mandato tra Rai Cinema e Rai Trade dell’1 Ottobre 2003 ed il successivo contratto di distribuzione intercorso tra Rai Trade ed Elle U Multimedia debbano considerarsi nulli, poichè in violazione dell’art. 1108, comma 3, avendo la coproduttrice Rai Cinema posto in essere un atto di “alienazione” dei diritti di sfruttamento economico del film “(OMISSIS)”, senza il consenso di tutti i partecipanti alla comunione. Con l’ulteriore conseguenza che l’impugnativa degli stessi avrebbe potuto essere fatta valere dalla Sim s.n.c. senza dover rispettare il termine di cui all’art. 1109 c.c.

Da quanto suesposto, risulta, invero, evidente che la concessione a terzi – anche mediante contratto atipico di distribuzione – della commercializzazione del film in questione costituisce, ben al contrario, atto di ordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1105 c.c. e art. 1108 c.c., comma 1, essendo la forma normale di sfruttamento economico dell’opera cinematografica.

3.5.2.7. Nè può essere presa in esame, in questa sede, la tesi dei ricorrenti incidentali, secondo i quali all’alienazione del bene, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, andrebbe equiparata la concessione del godimento dell’opera cinematografica, in forme tali che la stessa sia priva, all’esito, di un apprezzabile valore residuo. Il che si sarebbe effettivamente verificato nel caso concreto, atteso che lo sfruttamento triennale del film mediante la distribuzione in home video avrebbe, in pratica, “se non del tutto esaurito”, comunque ridotto il valore dell’opera “ad una più o meno irrisoria possibilità residuale di ottenere ulteriori sfruttamenti”.

Va osservato, infatti, che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).

Nella specie, la questione circa l’equiparazione, per le sue modalità concrete, dello sfruttamento dell’opera all’alienazione della stessa, comporta un accertamento giuridico circa la applicabilità dell’art. 1108 c.c., comma 3, fondato su di una nuova allegazione in fatto, che non risulta in alcun modo dall’impugnata sentenza; e neppure i ricorrenti incidentali hanno indicato di averla effettivamente proposta nel giudizio di merito. Di talchè trattasi evidentemente di questione nuova, la cui proposizione per la prima volta, in sede di legittimità è certamente inammissibile.

3.5.2.8. Da quanto suesposto, discende che la delibera concernente tale forma di sfruttamento economico dell’opera contrariamente all’assunto dei ricorrenti incidentali – poteva essere assunta, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, a maggioranza ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 2.

Nella specie, raggiunta con la successiva adesione della coproduttrice Vides Produzione – e che la delibera adottata senza la preventiva convocazione della comunista Sim – oltre che, come dianzi detto, produttiva di danno – avrebbe dovuto essere impugnata dalla medesima, per essere posta nel nulla, entro il termine di trenta giorni dalla delibera stessa, ai sensi dell’art. 1109 c.c., comma 2, n. 2. L’impugnativa è avvenuta, per contro, solo con l’atto di citazione di primo grado, notificato il 17 gennaio 2005, malgrado che fin dal 3 giugno 2004, data della lettera della Sim a Rai Cinema, nella quale la prima comunicava alla seconda la mancata accettazione delle condizioni di distribuzione del film, la coproduttrice avesse dimostrato di essere a conoscenza del contenuto del mandato e del successivo contratto di distribuzione.

3.5.2.9. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal N. e dalla Sim s.n.c. deve, di conseguenza, essere rigettato.

3.6. E tuttavia, la conclusione suesposta non comporta l’accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto da Rai Cinema, secondo la quale la decadenza della Sim dall’impugnazione della deliberazione unilaterale di Rai Cinema, ai sensi dell’art. 1109 c.c., comportando la validità della delibera suddetta, avrebbe dovuto comportare anche l’esclusione, da parte della Corte d’appello, di qualsiasi illecito da parte della ricorrente, produttivo di una responsabilità della medesima per i danni arrecati alla Sim s.n.c.

3.6.1. La censura è, difatti, inammissibile.

3.6.2. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

3.6.3. Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha fondato la responsabilità per danni di Rai Cinema – pur nel riscontro della validità formale del mandato e del successivo contratto di distribuzione – sui contenuto sostanziale dell’accordo, “che vedeva Rai Cinema quale unico beneficiario dei corrispettivi, e la cui esistenza precludeva l’autonomo sfruttamento dell’opera da parte di Sim”, riconoscendo, quindi, il risarcimento “del danno conseguente alla mancata partecipazione di Sim alla fruizione degli utili derivanti dallo sfruttamento dell’opera”.

Tale ratio decidendi della decisione di appello non è stata, tuttavia, specificamente impugnata dalla ricorrente Rai Cinema.

3.6.4. Il mezzo, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Sim s.n.c. ed N.A. denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 45 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Lamentano gli istanti che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la legittimazione attiva del N. in proprio a chiedere il risarcimento del danno per l’omessa menzione del proprio nome, quale produttore associato per conto della Sim s.n.c., sui supporti home video del film “(OMISSIS)”., messi in commerci dalla Elle U Multimedia. La Corte avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente, al riguardo, la legittimazione passiva della sola Rai Cinema, e non anche delle altre società convenute, sull’erroneo presupposto che solo quest’ultima avrebbe dovuto imporre ai mandatari, in sede di stipula dei suddetti mandati, di indicare sui supporti il nominativo di tutti i coproduttori del film.

4.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

4.2.1. Per quanto concerne il contestato difetto di legittimazione attiva del N. in proprio, la censura – del tutto generica ed assertiva sul punto – non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha accertato che, dalla certificazione della SIAE prodotta da Rai Cinema, risultava come coproduttrice del film solo la Sim s.n.c., e non anche il N.. La censura sul punto è, pertanto, inammissibile ((Cass., 10/08/2017, n. 19989).

4.2.2. Sotto il secondo profilo, concernente la legittimazione passiva, è evidente – per le considerazioni in precedenza svolte, che la responsabilità per l’illecito conferimento a terzi del mandato alla commercializzazione del film cede esclusivamente a carico del coautore e coproduttore, che – consapevole dell’esistenza di altri coautori e coproduttori – prenda iniziative unilaterali dirette alla diffusione ed allo sfruttamento dell’opera, con lesione dei diritti degli altri coautori e comproprietari. Per tali ragioni, sotto il profilo in esame, il mezzo è da ritenersi, pertanto. infondato.

5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale e quello incidentale vanno entrambi rigettati, con conseguente integrale compensazione – considerata la reciproca soccombenza delle parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il, versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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