Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33230 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20492/2015 proposto da:

S.G., e S.M. in proprio e quali soci

della società di fatto intercorrente tra di loro, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n. 11, presso lo

studio Gagliardi, rappresentati e difesi dall’avvocato Valvo

Corrado, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio

Regolo 12/d presso lo studio dell’avvocato Vecchio Zosima,

rappresentata e difesa dagli avvocati Agostini Flavio e Canalicchio

Cataldo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1271/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

del 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2019 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – G. e S.M. proponevano reclamo, a norma della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza con la quale, in accoglimento dell’istanza proposta da D.M.R. il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il fallimento della società di fatto che faceva capo ai due reclamanti.

Nella resistenza della sola D.M., e in assenza, quindi, di costituzione da parte della curatela fallimentare, la Corte di appello di Catania respingeva il reclamo. La Corte di merito rilevava la presenza di plurimi elementi che smentivano l’assunto dei reclamanti per cui tra i medesimi non sarebbe mai stata costituita alcuna società di fatto e per cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto ravvisarsi “solo un tentativo generoso da parte di S.G. di salvare il fratello da possibili iniziative fallimentari”.

2. – Contro tale pronuncia, resa il 21 luglio 2015, i S. hanno proposto un ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso D.M.R.. I ricorrenti hanno depositato memoria, ma tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 5, e dell’art. 2247 c.c.. Viene rilevato che ove il giudizio sull’esistenza di un rapporto sociale di fatto riguardi soggetti legati da un vincolo di tipo familiare, l’interpretazione per cui il legame affettivo non è, di per sè, idoneo ad escludere la causa societaria dell’apporto, impone rigore nella prova e nella valutazione dei normali indici presuntivi. A tale riguardo è evidenziato che le iniziative economiche poste in atto da S.G. in favore del fratello erano dirette a consentire l’estinzione delle esposizioni debitorie di quest’ultimo, in attesa della ricezione, da parte dello stesso M., della somma proveniente dall’estero deputata a consentire il pagamento dei propri creditori.

Il motivo appare inammissibile.

Come è noto, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare – che non è richiesta dalla legge ai fini della sua validità – non impedisce al giudice del merito l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale (Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass. 11 marzo 2010, n. 5961). In tema di società di fatto tra consanguinei la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere però rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale (Cass. 20 giugno 2013, n. 15543; Cass. 2 aprile 1999, n. 3163).

Nella fattispecie, la Corte di merito ha desunto l’esistenza della società di fatto non solo dalle obbligazioni assunte, a partire dall’anno 2010, da S.G. per circa Euro 5.500.000,00 nell’interesse delle farmacie formalmente facenti capo al fratello M. e alla S. s.r.l., oltre che dall’attiva partecipazione di entrambi i fratelli nella costituzione della Farmacia R. del Dott. M.S. s.a.s., “caratterizzata da una sostanziale fungibilità delle consistenti somme via via corrisposte del due fratelli”, ma anche dall’ammissione in giudizio, da parte del procuratore di S.G., del pagamento della somma di Euro 25.000.000,00 da parte di una società estera in favore del “Gruppo S.”: circostanza, questa dell’apporto fornito con capitale estero, che – rammenta la Corte distrettuale – era stata confermata anche da S.M..

Ciò detto, la censura, al di là della proclamazione astratta del principio che impone di valutare con rigore gli apporti economici forniti in favore di familiari (principio che la stessa Corte di merito del resto richiama, a pag. 4 della pronuncia), finisce per risolversi in una sollecitazione alla revisione delle risultanze poste a fondamento della decisione impugnata. Ed è qui appena il caso di ricordare che col ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).

2. – Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147 e della L. Fall., artt. 1,5 e 6. Deducono gli istanti che il fallimento della società di fatto era stato dichiarato su istanza di D.M.R., la quale si era detta creditrice in forza di “un rapporto giuridicamente nullo e peraltro oggetto di specifico disconoscimento procedurale da parte della curatela fallimentare”. E’ affermato che “Me quote della Farmacia, dapprima oggetto della cessione in favore di S.M. e successivamente di S.G. (erano) state erroneamente valutate di importo enormemente maggiore rispetto a quello reale”, sicchè i ricorrenti risultavano essere vittime di un errore che aveva portato alla cessione delle quote per un valore sproporzionato, con palese vizio del consenso e annullabilità del contratto concluso: contratto che risultava inoltre inefficace per legge.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, oltre a risultare incomprensibile, giacchè evoca in modo generico una operazione senza nulla chiarire quanto agli atti o ai documenti che dovrebbero corroborare quanto sostenuto dagli istanti, riflette una questione nuova, di cui la sentenza impugnata non parla e che i ricorrenti non precisano se e come sia stata introdotta nella precorsa fase di merito. Si ricorda che ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

3. – Il terzo mezzo oppone la violazione della L. Fall., art. 147. Viene lamentato che i giudici di merito abbiano omesso di indicare la data di decorrenza della società di fatto, sicchè non si comprenderebbe di quali debiti dovessero rispondere i soci.

Anche tale motivo è inammissibile.

La questione, al pari da quella posta col secondo motivo, è estranea alla pronuncia impugnata e nel ricorso non è spiegato se e come essa fosse stata in precedenza prospettata. Peraltro, il tema della individuazione dei debiti di cui debba rispondere la società di fatto non costituisce materia del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, rilevando, piuttosto, ai diversi fini dell’accertamento del passivo della procedura concorsuale che è stata aperta.

4. – Il quarto motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 147, comma 2. Viene rilevato che con la sentenza con cui era stata aperta la procedura concorsuale nei confronti della società di fatto, era stato anche dichiarato il fallimento dei soci personalmente. Si rileva che tale fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato, sia in quanto entrambi erano stati già dichiarati falliti nel dicembre 2013, a seguito di diversa sentenza del Tribunale di Siracusa, sia perchè il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

Il motivo è inammissibile.

Vero è che, nel caso che uno dei soci della società di fatto sia stato già dichiarato fallito in considerazione d’una attività commerciale svolta in proprio, non può procedersi a nuova dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, nè tanto meno alla revoca della precedente dichiarazione di fallimento, bensì soltanto alla riunione del procedimento fallimentare pendente contro di lui con quello instaurato a seguito della dichiarazione di fallimento della società (Cass. 22 agosto 1968, n. 2746). E’ altrettanto vero, però, che nel ricorso viene rilevato come sia stato il Tribunale, con la sentenza di primo grado, a dichiarare il fallimento dei soci: ebbene, i ricorrenti non spiegano se e come detta statuizione, riferita a questione di cui la pronuncia della Corte di appello non si occupa, sia stata impugnata col reclamo.

5. – Col quinto mezzo è denunciata la mancata ammissione di prove decisive. Gli istanti rilevano, in particolare, che erroneamente la Corte di appello aveva mancato di ammettere la consulenza tecnica contabile legittimamente domandata in sede di reclamo: strumento, questo, attraverso cui avrebbe potuto verificarsi la sussistenza o meno degli indici rivelatori della società di fatto.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito (per tutte: Cass. 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853). Ciò detto, i ricorrenti non esplicitano il contenuto della loro censura e omettono finanche di indicare quale dei diversi vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c. intendano far valere. Il giudizio di cassazione – va qui sottolineato – è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore; la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 29 maggio 2012, n. 8585; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959).

6. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. – Per le spese opera il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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