Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3323 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 12/02/2010), n.3323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE prima CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28293/2004 proposto da:

SPECI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Procuratore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 120, presso l’avvocato CORDA Mario, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE – MINISTERO PER GLI AFFARI

ESTERI, COMUNE DI FIRENZE;

– intimati –

sul ricorso 296/2005 proposto da:

ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 58, presso l’avvocato MOLINO CLAUDIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STANCANELLI GIUSEPPE,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso l’avvocato LORIZIO MARIA

ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERUZZI

SERGIO, VISCIOLA CLAUDIO, giusta procura a margine del controricorso

al ricorso incidentale;

S.P.E.C.I. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Procuratore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 120, presso l’avvocato CORDA MARIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 388/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente al ricorrente incidentale Comune di

Firenze, l’Avvocato M.A. LORIZIO che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Ist.

Agronomico Oltremare, l’Avvocato C. MOLINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale con il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 3-6-1993, Speci Srl, in persona del legale rappresentante, conveniva l’Istituto agronomico per l’oltremare, in persona del Ministro degli esteri pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ad essa occorsi per la sospensione, disposta dal direttore dei lavori, dell’attività inerente la costruzione di un edificio scolastico, incarico ad essa conferito per appalto pubblico dall’istituto convenuto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’Istituto agronomico chiedeva rigettarsi la domanda contro di lui proposta e chiedeva di chiamare in garanzia il comune di Firenze. Si costituiva quest’ultimo, negando ogni fondamento ala pretesa manleva.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza 19-26.04.2001, rigettava la domanda della Speci Srl, ritenendo che costituisse onere dell’appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, l’accertamento di tutte le condizioni di loro legittimità, e che la sospensione de quo non coinvolgesse responsabilità del committente.

Proponeva appello la Speci Srl, contestando la sussistenza di un dovere di accertamento a suo carico e chiedendo la condanna dell’Istituto agronomico al risarcimento dei danni. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, tanto l’Istituto agronomico che il Comune di Firenze chiedevano rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 23/01-11/3/2004, ritenutane la responsabilità condannava l’Istituto agronomico al risarcimento dei danni nei confronti della Speci Srl.

Ricorre per cassazione la Speci Srl, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Istituto agronomico, che pure propone ricorso incidentale.

Le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale consta di un unico motivo: la Speci Srl, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione chiede la cassazione della sentenza impugnata in punto rivalutazione ed interessi. La Corte di merito ha rigettato la domanda, ritenendola tardiva, perchè proposta nel corso del giudizio di primo grado (ed in relazione ad essa l’amministrazione aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio).

Al contrario, la domanda relativa alla rivalutazione ed interessi, complementare rispetto a quella sulla somma capitale, può sicuramente proporsi nel corso di giudizio di primo grado, e non ha evidentemente rilevanza l’affermazione di controparte di non accettare il contraddittorio (al riguardo, Cass. n. 15928/2009).

Merita dunque accoglimento il ricorso principale.

Con il ricorso incidentale, che consta di un unico motivo, l’Istituto agronomico lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l’affermazione di una propria responsabilità in ordine alla sospensione dei lavori, contenuta nella sentenza impugnata, e sostenendo che ogni responsabilità farebbe capo al Comune.

Come chiarisce il giudice a quo, intervenne il Comune di Firenze, emettendo ordine di sospensione dei lavori a causa dell’insufficienza della documentazione fornita dall’Istituto agronomico alla Soprintendenza per i beni ambientali, per la formazione del prescritto parere in punto nuova ubicazione dell’edificio e tipologia dei materiali da utilizzare. L’ordine di sospensione (cui l’amministrazione si era tempestivamente uniformata) fu dichiarato illegittimo – così chiarisce ulteriormente la sentenza impugnata – dal TAR Toscana, per incompetenza funzionale del Comune.

Va dunque ribadito che l’amministrazione comunale era del tutto priva di competenza in ordine alla sospensione dei lavori statali (ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 5, il sindaco è soltanto tenuto ad informare il Presidente della Giunta regionale ed il Ministero dei lavori pubblici, ai quali compete l’assunzione dei provvedimenti opportuni).

Appare altresì evidente il vizio logico di motivazione della sentenza impugnata, là dove si precisa che, anche se il Comune non fosse intervenuto (illegittimamente), l’autorità statale sarebbe stata comunque vincolata ad emettere provvedimento analoga. Si tratta di affermazione del tutto apodittica ed indimostrata, in sostanza di una vera e propria illazione: non spiega il giudice a quo per quale ragione la valutazione del Ministero dei lavori pubblici non avrebbe potuto essere differente.

Va pertanto accolto, secondo quanto osservato, il ricorso incidentale.

Conclusivamente va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in differente composizione, che dovrà rideterminare rivalutazione ed interessi spettanti alla Speci Srl e riesaminare la posizione del Comune di Firenze.

Il Giudice del rinvio pure pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e quello incidentale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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