Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3323 del 10/02/2021
Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17972/2015 proposto da:
Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a., in proprio e quale
mandataria del R.T.I. costituito con le mandanti Ga. Conicos
S.p.a. (poi Ga. S.p.a. ed oggi Impresa P. & C.
S.p.a.), F.lli D. S.p.a. (oggi Fall. (OMISSIS) S.p.a.), e
Società del Risanamento di Napoli (oggi Risorse & Sviluppo
Napoli S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. d’Arezzo n. 18, presso lo
studio dell’avvocato Magrì Ennio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato De Vito Piscicelli Alessandro, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.R., M.G., M.M., elettivamente
domiciliati in Roma, Via L. Bonomi n. 92, presso lo studio del Dott.
Di Duca Achille, rappresentati e difesi dall’avvocato Provitera
Livio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50-a, presso lo studio
dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato
Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nenia camera di consiglio del
17/12/2020 dal cons. Dott. MELONI MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I Signori I.R., M.G. e M.M. proprietari di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) interessato dalla realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di ampliamento e sistemazione viaria della (OMISSIS), rifiutarono la somma offerta dalla Società Italiana per le Condotte d’Acqua spa, in proprio e nel ruolo assunto di capogruppo e mandataria del RTI, pari ad Euro 20.029,12 quale indennità di esproprio, importo che venne parzialmente depositato presso la Cassa depositi e prestiti e convennero la predetta società ed il Comune di Napoli davanti alla Giunta per le espropriazioni della Corte di Appello di Napoli per ivi sentir condannare i convenuti al pagamento della indennità di espropriazione nonchè indennità di occupazione.
Instaurato il contraddittorio entrambi i convenuti eccepivano, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare la predetta società in persona del legale rappresentante, rappresentava che già dal 30/9/2009, e quindi in epoca precedente alla notifica della domanda introduttiva del giudizio avvenuta il 3/7/2013, non rivestiva più la qualità di concessionaria del Comune di Napoli ex L. 15 maggio 1981, n. 219, assunta in data 5/8/1981 con la stipula della convenzione con il Comune di Napoli per la concessione della realizzazione del programma di edilizia residenziale del Comune.
All’esito del giudizio la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli determinò in Euro 21.017,47 l’indennità di occupazione spettante agli attori oltre interessi legali e condannò al pagamento la Società Italiana per le Condotte d’Acqua spa, in proprio e nel ruolo assunto di capogruppo e mandataria del RTI, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del Comune di Napoli.
Avverso la sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli, la Società Italiana per le Condotte d’Acqua spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. I.R., M.G. e M.M. nonchè il Comune di Napoli resistono con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cui appartiene la competenza a decidere sui ricorsi avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli come dispone il D.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 19.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021