Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3323 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 11/05/2016, dep.08/02/2017),  n. 3323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20748/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V. RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RAGLIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati BONAVENTURA BALESTRIERI, DOMENICO VISONE,

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che si riporta al contenuto

del ricorso e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per improcedibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 26 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 130/31/11 “depositata il 9.5.11 e notificata il 27.5.11”, che, in accoglimento dell’appello promosso dal contribuente I.O. e in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità di avviso di accertamento Irpef, Irap ed Iva emesso per l’annualità 2003.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In aderenza al rilievo in principalità formulato dal Procuratore generale in udienza, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Occorre invero osservare che, secondo ferma giurisprudenza di questa Corte, l’onere sancito dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è funzionale al riscontro – a tutela di esigenza pubblicistica e, dunque, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione – il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve -, con la conseguenza che ove il ricorrente, addotto che la sentenza impugnata è stata notificata, si limiti a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, dovendosi escludere ogni rilievo alla mera indicazione delle corrispondenti date nell’epigrafe del ricorso ed all’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga la tempestività dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25070 del 2010; Sezioni unite n. 9005 del 2009).

Deve per altro verso rilevarsi che, nella specie, l’Agenzia ricorrente, pur dando atto in ricorso dell’avvenuta notifica della cartella impugnata, ha omesso di depositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione.

S’impone, dunque, la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500, oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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