Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33228 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21609/2014 proposto da:

Comune Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott.

Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Valla Giacomo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V., P.G., Pa.Mi.,

P.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Paisiello n. 55,

presso lo studio dell’avvocato Scoca Franco Gaetano, rappresentati e

difesi dagli avvocati Medina Pasquale e Vitone Marco, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti incidentali –

contro

Comune Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott.

Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Valla Giacomo,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1875/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dal 7 marzo 2000, la Corte d’Appello di Bari determinava in Lire 1.213.868736 l’indennità dovuta dal Comune di Bitonto ad C.A., nonchè a P.M., Mi., G. e V. per l’espropriazione di un loro terreno (in catasto a fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS)), incluso in un piano di edilizia economica e popolare; determinava, inoltre, in Lire 497.345.050 l’indennità di occupazione dell’immobile disposta con decreto sindacale 30 febbraio 1989, con gli interessi legali dalla sentenza al pagamento.

La decisione veniva cassata con rinvio, da questa Corte, che, con sentenza n. 4516 del 2004, rigettato il quarto motivo del ricorso del Comune, accoglieva il terzo con cui era stata denunziata la carenza motivazionale in relazione al valore venale del suolo ablato, assorbiti gli altri ed il motivo di ricorso incidentale dei proprietari incisi.

Con sentenza in data 24.12.2013, la Corte di Bari, in dichiarata applicazione dell’art. 39 della Legge fondamentale sulle espropriazioni – ritenuta applicabile per esser stato dichiarato incostituzionale il criterio dimidiato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – accertava in Lire 1.709.855.055, il valore venale del suolo, ma confermava la determinazione dell’indennità di espropriazione nella misura quantificata nel precedente giudizio di merito (Lire 1.213.868.736, pari ad Euro 626.910,88), non avendo i proprietari proposto, in parte qua, ricorso per ottenerne l’aumento. La Corte determinava, quindi, in Euro 191.102,59 l’indennità di occupazione ed ordinava al Comune di depositare le suddette somme con gli interessi legali dal 27.1.1992, data dell’espropriazione, all’effettivo pagamento.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso il Comune di Bitonto, sulla scorta di tre motivi. Gli espropriati P., anche quali eredi di C.A., hanno depositato controricorso, con cui hanno dedotto un motivo di ricorso incidentale, resistito con controricorso dal Comune. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 49 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26. La Corte barese, lamenta il ricorrente, lo ha condannato al pagamento degli interessi legali sull’intera somma dovuta, senza considerare il deposito di somme da parte di esso Comune (versate fino all’importo di Euro 648.821,70, in esecuzione della sentenza del 2000) sia a titolo di indennità di espropriazione sia a titolo di indennità di occupazione. Data la natura liberatoria di tale deposito, gli interessi erano dovuti solo sulla differenza tra gli importi nel tempo depositati e quello determinato con la sentenza a decorrere dal decreto ablativo e fino al deposito stesso, avente natura liberatoria.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 51 della Legge Fondamentale, L. n. 865 del 1971, art. 19 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54. Il ricorrente afferma che il giudizio di opposizione alla stima non è un mero giudizio impugnatorio, ma è un giudizio sul rapporto, dovendo il giudice determinare la giusta indennità prevista dalla legge, principio che vale, anche, per il credito relativo agli interessi, ed al quale la Corte territoriale non si era attenuta.

3. Col terzo motivo, si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la sentenza condannato esso Comune al pagamento degli interessi senza aver acquisito la prova dell’inadempimento dell’obbligo di deposito dell’indennità.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, i P. lamentano la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, per non avere la Corte territoriale determinato l’indennità in riferimento al valore venale del bene ablato, secondo quanto imponeva la struttura stessa del giudizio di opposizione alla stima, in base al quale il giudice è chiamato a quantificare l’indennizzo facendo applicazione dei criteri previsti dalla legge vigente al momento della decisione, rispetto ai quali non può formarsi un giudicato autonomo. Lo jus superveniens, costituito dalla declaratoria d’incostituzionalità della L. n. 392 del 1992, art. 5 bis e l’impugnazione riferita alla spettanza degli interessi ha evitato il consolidamento della stima operata dalla Corte territoriale.

5. Procedendo, per la sua priorità logica, all’esame del ricorso incidentale, lo stesso va rigettato.

6. Occorre premettere, al riguardo, che, già con la sentenza rescindente, è stato affermato il principio (richiamato, ad altri fini, pure, dal ricorrente principale) secondo cui il giudizio di opposizione alla stima – sia esso proposto dall’espropriato che dall’espropriante non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo di stima dell’indennità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto a stabilirne l’ammontare effettivamente dovuto; e comporta il potere-dovere del giudice adito di compiere la relativa valutazione in piena autonomia, perfino con riguardo alla qualificazione dell’area espropriata ed al momento della sua verifica nel tempo, nonchè di stabilire autonomamente il “quantum” dell’indennità effettivamente dovuta, facendo applicazione delle norme e dei criteri vigenti al momento della decisione (Cass. 3048/2001; 774/1998; 3902/1995). Ne consegue che, per effetto dell’opposizione, il carattere vincolante della stima amministrativa viene meno sia per l’opponente che per l’opposto, in quanto destinata ad essere sostituita, rispetto a tutte, dalla determinazione del giudice, il quale, quindi, una volta investito della causa, dovrà procedere autonomamente alla liquidazione del “quantum” con tutti i suoi poteri di indagine, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili nei casi singoli, indipendentemente dalle richieste formulate al riguardo dalle parti”.

7. Ed è vero, pure, che in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo – così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto (cfr. Cass. SU n. 9872 del 1994)-, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale; e dato che non potrebbe giammai considerarsi “nuova” la relativa questione, atteso che il giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espropriativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di diritto.

8. Ma tali principi non giovano ai ricorrenti incidentali, e ciò in quanto la Corte territoriale non ha applicato la norma dichiarata incostituzionale, ma ha ritenuto che la somma portata dalla sua precedente sentenza non fosse incrementabile in applicazione del principio in base al quale la mancata impugnazione della parte beneficiaria della condanna produce un effetto preclusivo che, se non costituisce giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all’unica impugnazione e impedisce che operi in danno del soggetto che impugna – con riforma in peggio – la sopravvenuta innovazione normativa, derivi da ius superveniens o, come nella specie, dalla declaratoria di incostituzionalità, pur se espressamente ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (4453 del 2001; 3174 del 2008; 14541 del 2012; 4027 del 2017; cfr. Cass. n. 5442 del 2016, e giurisprudenza richiamata, nell’omologo caso della sopravvenuta incostituzionalità del risarcimento riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, per effetto della sentenza n. 349 del 2007 della Corte Cost.) Il divieto predetto trova la sua base nell’art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, disposizione generale che si applica ad ogni procedimento di impugnazione, tenuto conto che la cognizione del giudice dell’impugnazione è circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante o dal ricorrente, al quale, del resto, in tanto viene riconosciuto l’interesse ad impugnare in quanto possa conseguire un assetto migliore (e non peggiore) rispetto a quello stabilito nella sentenza gravata. Detto in altri termini, si impugna per vincere e non per perdere.

9. Resta da aggiungere che la censura riferita alla mera decorrenza degli interessi non incide, contrariamente a quanto dedotto in seno al motivo in esame, sull’ammontare dell’indennità e non vale, quindi a rimetterne in discussione la sorte: gli interessi legali sull’indennità di espropriazione non ne integrano l’ammontare, ma sono dovuti per il fatto che la relativa somma, costituente obbligazione di valuta, è rimasta a disposizione dell’espropriante, ed a prescindere da una sua colposa responsabilità, essi coerentemente decorrono dal giorno dell’espropriazione, fino alla data dell’effettivo pagamento.

10. Procedendo, quindi, all’esame del ricorso principale, il primo motivo, tutt’altro che inammissibile, perchè niente affatto generico, nè relativo a questioni attinenti all’esecuzione della sentenza della Corte territoriale, ma, incidente, proprio, sul relativo titolo, è fondato, per le considerazioni che seguono.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass., 20 giugno 2011, n. 13456; Cass., 30 aprile 2008, n. 10929) che:

a) la L. n. 2359 del 1865, art. 49, fa carico all’Amministrazione espropriante di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l’indennità di espropriazione amministrativamente liquidata e detto obbligo vale a maggior ragione per l’indennità definitiva, anche determinata in esito al giudizio;

b) solo l’avvenuto tempestivo deposito produce effetti liberatori per l’espropriante dalla data in cui è stato compiuto, decorrendo in seguito su tali somme, a favore dell’espropriato, gli interessi previsti dall’ordinamento della menzionata Cassa;

c) ove, invece, l’espropriante non provveda ad effettuare tale deposito, o vi provveda in maniera insufficiente, o in ritardo, sono dovuti – dal giorno dell’espropriazione e fino al giorno dell’adempimento dell’obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell’indennità o al deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti – gli interessi legali, aventi natura compensativa, secondo quanto si è esposto.

A tale stregua, dunque, nel caso in cui in sede giudiziale venga riconosciuto all’espropriato a titolo di indennità espropriativa una somma maggiore rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa, l’espropriante deve corrispondere gli interessi legali dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima, solo, sulla differenza tra di essa e l’importo in precedenza depositato. E ciò in virtù dell’effetto liberatorio del deposito presso la Cassa di cui si è detto e la successiva spettanza, in favore dell’espropriato, degli interessi previsti dall’ordinamento della Cassa stessa, con esclusione della possibilità che sulla medesima somma vengano liquidati ulteriori interessi in sede di determinazione giudiziale della predetta indennità (Cass. n. 1823 del 2005; 10929 del 2008 cit.; n. 13456 del 2011 cit.; n. 20178 del 2017).

11. La natura liberatoria del deposito costituisce la sintesi dell’esigenza di tutelare possibili pretese di terzi, titolari di diritti reali o di credito, i quali potrebbero opporsi al pagamento della somma depositata in favore dell’espropriato, e la posizione dell’espropriante di fronte ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti. Va da ultimo rilevato che l’affermata carenza di comunicazione dell’avvenuto deposito, quale supposta preclusione a richiedere che le somme già versate o da versare siano impiegate in titoli del debito pubblico è inammissibile perchè nuova, la stessa non costa esser stata dedotta in precedenza, nè nell’ambito della precedente impugnazione innanzi a questa Corte, che, come si è detto, era limitata alla contestazione della decorrenza degli interessi.

12. L’impugnata sentenza che ha condannato il ricorrente al pagamento degli interessi legali sull’intera indennità, a decorrere dalla data dell’espropriazione fino all’effettivo pagamento, invece che sulla maggior somma da essa Corte determinata, e fino al deposito, col computo, beninteso di versamenti parziali, va quindi cassata, con assorbimento delle ulteriori censure, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito nei sensi appena esposti.

13. L’esito globale della lite, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, ferma restando la regolamentazione disposta per i precedenti gradi.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa e decidendo nel merito, ordina al Comune di Bitonto di depositare gli interessi legali sulla differenza tra la maggiore indennità determinata in sede giudiziale e l’importo in precedenza depositato a decorrere dal giorno dell’espropriazione e fino a quello del deposito.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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