Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33227 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6299-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. PER AZIONI ARL in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 09 dicembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06

novembre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il rinvio

in subordine accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LUCISANO che si oppone al

rinvio e chiede l’inammissibilità, l’Avvocato LUCISANO deposita

copia documento di attestazione da parte delle poste di avvenuta

notifica.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Banca Popolare Pugliese soc. coop. A.r.l. ricorreva avverso il silenzio rifiuto serbato dall’agenzia delle entrate in ordine all’istanza di rimborso dell’imposta di registro corrisposta sull’atto di fusione tra la Banca Popolare Pugliese Sud Puglia soc. coop. a.r.l. e la Banca Popolare di Lecce soc. coop. a.r.l.. Sosteneva la ricorrente l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale di registro che pur era stata corrisposta. La commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul rilievo che l’atto di che trattasi costituiva fusione per incorporazione propria tale da comportare un effettivo trasferimento di capitali e che la normativa comunitaria nonchè le pronunce della corte di giustizia della comunità Europea e della corte suprema di cassazione erano nel senso della non assoggettabilità all’imposta proporzionale di registro di tale operazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Banca Popolare Pugliese soc. coop. a.r.l..

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., u.c.. Invero la sentenza della CTR risulta essere stata notificata a mezzo posta all’agenzia delle entrate in data 28 dicembre 2011, come si evince dalla cartolina di ricezione della raccomandata e dalla attestazione di Poste Italiane s.p.a. prodotte in giudizio dalla controricorrente ed allegate al controricorso sub 1 e 2, mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato inoltrato per la notifica a mezzo posta dall’ufficio Unep in data 2 marzo 2011, senza che emerga in alcun modo una diversa data, eventualmente anteriore, in cui l’agenzia delle entrate abbia depositato l’atto da notificare presso detto ufficio Unep.

2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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