Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33226 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 21/12/2018), n.33226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28923/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.GE.ITAL. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Piccione, con domicilio

eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 151, presso lo studio

dell’Avv. Silvio Aliffi;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 337/16/10 depositata il 17

novembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11

aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, (in seguito, CTR) veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa (in seguito, CTP) n. 71/05/2008 avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento Iva e Irap per gli anni di imposta 2000 e 2001 emessa all’esito di controlli automatizzati del D.P.R. n. 600 del 1973m, ex art. 36 bis;

– In particolare, la CTR riteneva che l’Agenzia non avesse impugnato con l’appello una ratio concorrente espressa nella motivazione del giudice di prime cure;

– avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo, l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR “ritenuto che la CTP avesse accolto il ricorso della società anche relativamente alla mancata comunicazione dell’esito della liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis” a fronte della mancanza di specifico motivo di appello.

– Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR “ritenuto che l’Ufficio avesse l’onere di esporre in modo specifico e formalistico i motivi di impugnazione”, mentre in un passaggio delle memorie illustrative l’Agenzia avrebbe fatto chiaramente affermazioni in contrasto con la statuizione della CTP secondo la quale “la ricorrente sostiene di non avere mai avuto notificata la comunicazione bonaria nè l’Ufficio dimostra diversamente, circostanza che comporta violazione dell’art. 36-bis” (del D.P.R. n. 600 del 1973), idonee ad investire la CTR del potere-dovere di pronunciarsi;

– I motivi, strettamente connessi e per tale ragione da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per più ragioni. In primo luogo in quanto, sull’interpretazione di atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando inoltre in ricorso a pena di inammissibilità le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione; dal momento che l’interpretazione di domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, è inibita la deduzione di violazione di legge (Cass. 2 agosto 2016 n. 16057, e Cass. SS.UU. 20 novembre 2017 n. 27435); nè è dedotto un error in procedendo che potrebbe introdurre una deroga al principio, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, dal momento che la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, come ritenuto da Cass. 25 ottobre 2017 n.25259;

– In secondo luogo, è dirimente che il motivo di ricorso – e così pure il terzo – si riferisca solo alle memorie illustrative depositate dall’Amministrazione nel giudizio d’appello e non all’appello stesso da essa promosso, rivelandone la tardività;

– Con il terzo motivo si censura infine l’omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR affermato “in effetti i primi giudici hanno tra l’altro statuito che non vi è prova in atti dell’invio della comunicazione predisposta indicata nella cartella impugnata”, mentre tale affermazione non sarebbe reperibile nella sentenza di primo grado;

– Il motivo è infondato, in quanto l’affermazione della CTR corrisponde nel contenuto al passaggio della sentenza di primo grado sopra testualmente riportato, non equivoco e chiaramente riferito al c.d. avviso bonario, non solo per l’indicazione della previsione di legge pertinente, ma anche per l’esplicitazione terminologica “comunicazione predisposta”, con indicazione anche dei riferimenti numerici identificativi, e corrispondente alla dizione “comunicazione” usata alla previsione di legge da ultimo richiamata, comma 3, per indicare il c.d. avviso bonario come comunemente avviene anche da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 febbraio 2016 n. 3315); a ciò si può aggiungere che è la stessa Agenzia in ricorso a riconoscere che “ed è anche per questo motivo che l’Ufficio non ha contestato l’asserita violazione dell’art.36 bis del D.P.R. n. 600 del 73 per non essere stato notificato l’avviso bonario”, mostrando così di aver ben inteso il riferimento terminologico al corretto istituto giuridico;

– Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione alla contribuente delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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