Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33226 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19294/2014 proposto da:

Comune di Cicerale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio

dell’avvocato Torre Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marino Gennaro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C.P., elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio legale Vaiano-Izzo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Iaccarino Carlo Maria, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, adito da R.C.P. per ottenere la condanna del Comune di Cicerale al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un fondo irreversibilmente trasformato a strada, con sentenza non definitiva, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune ma, con la sentenza definitiva, ha rigettato la domanda ritenendo indimostrata la titolarità del bene in capo all’attore.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 30.5.2013, confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, ha ribaltato la decisione, ritenendo provata la titolarità del diritto dominicale del privato e fondato il suo credito risarcitorio. La Corte ha provveduto alla liquidazione del dovuto in ragione del valore venale del suolo e a determinare l’indennità di occupazione legittima.

Il Comune di Cicerale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti con controricorso da R.C.P..

In vista dell’adunanza del 13 settembre 2019, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare la domanda ed ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c., di rinunciare al ricorso.

Va quindi dichiarata l’estinzione del processo, senza nulla disporre, ex art. 391 c.p.c., in ordine alle spese del giudizio, data l’intervenuta adesione alla rinuncia da parte del controricorrente. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in adesione al principio secondo cui l’obbligo di versarlo non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 19294/14 RG.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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