Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33225 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 21/12/2018), n.33225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8896/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

e

EQUITALIA ESATRI S.P.A., Agente della Riscossione con sede in Milano

viale dell’Innovazione, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gustavo Visentini e dall’Avv. Papa

Malatesta, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini 12, presso

lo studio dei difensori;

– ricorrente incidentale –

contro

D.F.G., rappresentato e difeso in proprio, quale Avvocato

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Albo dei

patrocinanti in Cassazione, e dall’Avv. Giuseppe Ciliberti, con

domicilio eletto presso indirizzo pec (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 7/22/11 depositata il 17 gennaio 2011 e notificata il

28 gennaio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11

aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello proposto da D.F.G., e riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 338/05/2008 con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro cartella di pagamento relativa ad Irpef e Irap per il periodo di imposta 2004;

– In particolare, la CTR riteneva, in assenza di relata di notifica, inesistente la notifica della cartella di pagamento ricevuta dal contribuente;

– avverso la sentenza propone ricorso principale l’Agenzia, affidato a due motivi e replica il contribuente con controricorso, propone inoltre ricorso incidentale l’Agente della riscossione, affidato a quattro motivi, e replica il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il contribuente e l’agenzia della riscossione depositano altresì memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– Preliminarmente la Corte osserva che ha già trovato soddisfazione la richiesta del contribuente, avanzata in sede di ricorso incidentale nei confronti dell’Agente della riscossione, di trattazione congiunta dei due ricorsi proposti da Agenzia ed Agente della riscossione contro la medesima sentenza n. 7/22/11, attraverso la formazione di un unico fascicolo d’ufficio, e questo evita di dover provvedere ex art. 335 c.p.c., mentre la diversità delle fattispecie non rende opportuna la riunione della presente controversia a quella avente ad oggetto la sentenza della CTR Lombardia – Milano n. 9/22/11 pendente tra le parti avanti a questa Corte;

– Con il primo motivo, sia del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e da qualificarsi come principale ratione temporis, sia del ricorso dell’Agente della riscossione, da qualificarsi conseguentemente come incidentale, si censura la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento in assenza di relata; l’Agente della riscossione solleva la violazione di legge anche in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 1, 2 e 3 e degli artt. 148 e 149 c.p.c.;

– I motivi sono fondati. Va premesso, in fatto, che dalla sentenza impugnata emerge che il contribuente ha ricevuto la cartella attraverso lettera raccomandata. Orbene, si rammenta la consolidata interpretazione giurisprudenziale di questa Corte sull’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 175 del 2018, depositata il 23 luglio 2018, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, all’art. 24 Cost., commi 1 e 2 e all’art. 111 Cost., commi 1 e 2;

Infatti, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal cit. art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 17 ottobre 2016 n.20918; Cass. 6 marzo 2015 n.4567; Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass. 19 giugno 2009 n.14327); inoltre, sempre per consolidata interpretazione giurisprudenziale, non risulta necessaria la firma del responsabile dell’emissione della cartella, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n.25773; Cass. 15 aprile 2011 n.8613; Cass. 5 giugno 2008 n.14894);

– In applicazione di tale insegnamento, già manifesto al momento della pronuncia del giudice di legittimità, la CTR ha pronunciato nel caso di specie in violazione della legge nel ritenere inesistente la notifica della cartella di pagamento per assenza della relata di notifica, e questo rende superfluo esaminare il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, come pure tutti i restanti motivi a sostegno del ricorso incidentale proposti dall’Agente della riscossione, relativi sempre al vizio di notifica;

– Dall’accoglimento dei ricorsi discende la cassazione della sentenza impugnata e, dunque, anche l’assorbimento degli ulteriori motivi, nonchè del ricorso proposto dal contribuente contro Equitalia Esatri S.p.a., e dunque anch’esso incidentale, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’art. 112 c.p.c., tanto nel primo motivo per omessa pronuncia da parte della CTR sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., compreso il danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c., quanto nel secondo motivo, per errata compensazione delle spese di lite da parte della CTR con riferimento agli artt. 91,92 e 112 c.p.c.. Infatti, il giudice d’appello, se le questioni verranno riproposte in sede di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata, avrà titolo per valutare sia il profilo del regolamento delle spese di lite, sia quello dell’eventuale responsabilità aggravata nonchè le ulteriori questioni indicate;

– Quanto invece alla richiesta di condanna alla responsabilità aggravata dell’Ufficio ex art. 96 c.p.c. avanzata in questa sede dal contribuente in sede di memoria, essa va rigettata alla luce della vittoria dell’Amministrazione in sede di legittimità;

– In conclusione, alla cassazione della sentenza consegue il rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, per il regolamento delle spese di lite, e per eventuale istruzione in ordine alla deduzione contenuta nella memoria del contribuente, in cui si riferisce di uno sgravio parziale.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale dell’Agente della riscossione, assorbiti i restanti motivi di tutti i ricorsi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite;

rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal contribuente.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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