Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33225 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 16/12/2019), n.33225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Società Varvarito Lavori s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,

via Baldo degli Ubaldi 112, presso lo studio dell’avv. Luigi

Pedullà (fax 06/97273332, p.e.c.

luigipedulla.ordineavvocatiroma.org) e rappresentata e difesa,

giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Pezzano che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. antoniopezzano.pec.ordineavvocatifirenze.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

G. & M. s.p.a., corrente in Roma via della

Camilluccia 281, in persona del Commissario Liquidatore,

T.L., del Commissario Giudiziale, S.I., e del Liquidatore,

G.M.;

– intimati –

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma – sezione Fallimentare,

emessa il 7 novembre 2013 e depositata il 26 novembre 2013;

sentita la relazione in Camera di consiglio di consiglio del Cons.

Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel corso dell’esecuzione del concordato della società G. & M. s.p.a. la società Varvarito Lavori s.r.l., creditrice chirografaria (in parte per un credito incontestato e in parte per un credito contestato ma poi accertato con sentenza passata in giudicato nel corso dell’esecuzione del concordato stesso), non avendo ricevuto dal liquidatore, nè dal commissario alcuna comunicazione e versamento in relazione al credito vantato e pur essendo stati effettuati piani di riparto parziali, l’ultimo dei quali per i crediti chirografi, ha richiesto al giudice delegato che “si compiaccia di emettere i provvedimenti ritenuti di giustizia e che riteniamo chiariranno che sulla somma di Euro 1303.487,13 (e cioè Euro 984.303,96, somma prima contestata poi riconosciuta in sentenza, oltre Euro 319.183,17 somma mai contestata), e con interessi fino al decreto di ammissione, sono dovuti alla creditrice istante tutti gli importi di cui ai piani di riparto chirografari già effettuati e che verranno effettuati ad opera della Liquidazione Concordataria”.

2. Il giudice delegato, con decreto del 16 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile l’istanza e disposto che la stessa sia inviata al liquidatore per le sue determinazioni. Non avendo il liquidatore dato alcun seguito al provvedimento del G.D. la società creditrice ha proposto reclamo L. Fall., ex artt. 164 e 26.

3. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7/26 novembre 2013, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dalla parte reclamante perchè le censure dovevano essere proposte nell’ambito dell’impugnazione del piano di riparto dei crediti ammessi, se ritenuto lesivo dei propri diritti.

4. Propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., la società Varvarito affidandosi a un solo motivo con il quale deduce la violazione della L. Fall., artt. 185 e 136.

5. Non svolgono difese le parti intimate (commissario, liquidatore e società in concordato in persona del legale rappresentante).

6. Deduce la ricorrente che la sua richiesta era rivolta ad ottenere dal GD “un provvedimento di natura tutoria verso i propri organi nell’ambito delle funzioni di sorveglianza e controllo” attribuitegli dalle norme invocate, nonchè dalla lex specialis della sentenza di omologazione del concordato, la quale disponeva che “le somme spettanti ai crediti contestati o irreperibili siano depositate in un libretto di deposito vincolato all’ordine del commissario giudiziale che ne disporrà lo svincolo una volta definitivamente accertate le posizioni creditorie e eventualmente individuati gli irreperibili” e aggiungeva, a chiusura delle disposizioni concernenti le modalità di esecuzione, che “ogni controversia che si presenterà sarà decisa dal Giudice delegato”. Precisa quindi la ricorrente che “in nessun modo l’istanza avanzata aveva ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito, della sua natura e/o entità che come notorio non può essere oggetto di accertamento nel procedimento concordatario che difetta di una fase di verifica dei crediti. E tanto meno quindi la società ricorrente aveva l’onere di impugnare un inesistente – almeno normativamente parlando – piano di riparto”, come invece ha ritenuto il tribunale. Secondo la ricorrente la richiesta di attivazione dei poteri di controllo del giudice delegato non avrebbe dovuto portare il tribunale a dichiarare inammissibile l’istanza sulla base di un inesistente onere di impugnazione dei piani di riparto.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Il contenuto dell’istanza del tutto generico e indeterminato e il conseguente provvedimento del giudice delegato attestano il carattere meramente interlocutorio della richiesta sottoposta dalla odierna ricorrente e quello evidentemente non decisorio e non definitivo della dichiarazione del giudice delegato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in conformità, peraltro, all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente e secondo cui da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività (Cass. civ. sez. 1, n. 12265 del 14 giugno 2016; in senso conforme Cass. civ. sez. I n. 22122 dell’11 settembre 2018, con riferimento a domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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