Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33224 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 21/12/2018), n.33224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8614/2011 R.G. proposto da:
L.R.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Di Mauro,
domiciliato presso la cancelleria della Corte;
– ricorrente –
contro
SERIT SICILIA S.P.A. (già Montepaschi Serit S.p.a.), agente della
riscossione per le province della Regione Siciliana, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Accursio Gallo, domiciliata in Roma, via Polibio n. 15, presso lo
studio dell’Avv. Giuseppe Lepore;
– controricorrente –
e nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Regione
Siciliana – Palermo, sez. staccata di Catania, n. 38/17/10
depositata l’11 febbraio 2010 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10
aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana – Palermo, sez. staccata di Catania, (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello di L.R.M. (in seguito, il contribuente) e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania (in seguito, CTP) n. 523/08/2005, avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, di rettifica per omesso versamento Iva relativa all’anno di imposta 1994;
– Il contribuente ricorreva alla CTP deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall’Ufficio e, in subordine, l’illegittimità degli interessi moratori, ma il ricorso veniva rigettato dai giudici di prime cure. Il contribuente interponeva appello contestando l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui era stata dichiarata legittima la proroga del termine di prescrizione, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, (Statuto del contribuente); invocava inoltre l’applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale e, infine, deduceva l’illegittimità degli interessi;
– Avverso la sentenza di rigetto dell’appello propone ricorso il contribuente, ammesso al gratuito patrocinio, affidato a tre motivi, cui replica SERIT SICILIA S.P.A. (in seguito, l’Agente della riscossione) con “memoria”, rectius controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
In via pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso, dev’essere operato il controllo della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate, e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento;
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 31 ottobre 2017 n. 25912; Cass. 30 dicembre 2015 n. 26108) che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. Da ciò discende che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass. 24 luglio 2007 n. 16354);
A fronte della regolarità della notifica del ricorso nei confronti del Ministero e dell’Agente della Riscossione, quest’ultimo costituito nel giudizio di legittimità e certamente intimato in primo e in secondo grado, come si evince dagli atti, la notifica del ricorso verso l’Agenzia delle Entrate non risulta ritualmente perfezionata; infatti, non è stato depositato l’avviso dì ricevimento della raccomandata, e l’Agenzia è litisconsorte necessario in presenza di inscindibilità dei rapporti processuali coinvolgenti sia il titolare del credito impositivo sia l’Agente della riscossione, alla luce delle doglianze proposte; conseguentemente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia, dev’essere ordinata la rinnovazione della notifica nei suoi confronti entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
la Corte, riconvocatasi in data 28 novembre 2018 nella medesima composizione:
rilevata la nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, a ne dispone i rinnovo nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per la quale manda la Cancelleria.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018