Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33224 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4186-2017 proposto da:

R.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANTONIO SAVASTANO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del Commissario straordinario e legale

rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato TIZIANA PANE, giusta procura in

calce;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6372/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso in via principale dichiararsi la

nullità della sentenza di secondo grado, in subordine il rigetto

dell’unico motivo di ricorso.

Fatto

Con sentenza ne 6372/2016 la CTR di Napoli rigettava l’appello proposto da R.R. avverso la sentenza della CTP nr. 3541/2015 di Napoli con cui era stata rigettata l’opposizione della contribuente avverso l’avviso emesso dal concessionario del servizio di riscossione (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto il sollecito Tarsu per l’anno 2012 dovuta al Comune di Portici.

Il Giudice di appello, ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevava che la proroga della vigenza dei tributi Tarsu e Tia era stata disposta in forza del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14.

Avverso tale sentenza R.R. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il Comune di Portici.

Il procuratore generale ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per mancata interruzione del procedimento di appello a seguito dell’intervenuto fallimento della società concessionario.

Diritto

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della richiesta sollevata dalla Procura generale in relazione alla mancata interruzione del giudizio di appello per difetto di specificità.

La mancata produzione della sentenza di fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. non consente di accertare il momento in cui è effettivamente intervenuto il fallimento se cioè si sia verificare proprio nel corso della fase di appello e quindi di accogliere la relativa domanda di nullità della sentenza impugnata.

Ciò premesso nel merito la contribuente, con un unico articolato motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 23 Cost., in relazione al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7.

Sostiene che il tributo denominato “Tarsu”, abrogato espressamente con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 1, a partire dal 1.1.1999, sarebbe stato oggetto di un articolato regime di proroghe finalizzato all’attuazione delle successive norme disciplinanti la materia del prelievo dei rifiuti solidi urbani.

Afferma pertanto che dopo tale data, in assenza di una precisa disposizione di legge, in virtù del principio della riserva di legge ex art. 23 Cost., a cui soggiacciono le imposizioni fiscali, la pretesa di detto tributo sarebbe da ritenersi illegittima.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituiva (art. 49) la tariffa integrata ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU.

Detto decreto all’art. 49 disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. n. 507 del 993, art. 58 e ss.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” (art. 49, comma 1); e prevedeva, all’art. 49, comma 5 cit., che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11 ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gaz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (art. 264, comma 1, lett. i)).

Orbene, il D.Lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato in un momento in cui, come sopra rilevato, non si era ancora perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l’effetto abrogativo che il D.Lgs. n. 22 del 1997 cit., art. 49, comma 1, aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU.

Laddove, allora, il legislatore del 2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11) ha previsto la salvaguardia delle “discipline regolamentari vigenti” (sino all’emanazione di un regolamento previsto dall’art. 238, comma 6) e, con quelle, dei “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit.” (“sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”) ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, stante il mancato perfezionamento del regime transitorio di cui sopra si è detto, – e, dall’altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal D.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11 cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità “nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta” del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 264, comma 1, lett. i)).

Va, in particolare, rimarcato che il D.P.R. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del D.Lgs. n. 22 del 1997, e che la conservazione di efficacia delle “discipline regolamentari vigenti” non poteva che comprendere (anche) i regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio).

La complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all’adozione (col D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1 gennaio 2013 “sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (art. 14, comma 46).

E ciò è tanto vero che:

– il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2 quater, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (e qual modificato dapprima dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 23, comma 21, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, di poi dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 8, comma 3, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25), – nel disporre che “Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.” – espressamente riconosceva che l’effetto abrogativo conseguente all’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006 a quella data (30 giugno 2010) non si era ancora (senz’altro) prodotto (D.Lgs. n. 152 cit., art. 238, commi 1 e 11, e art. 264, comma 1, lett. i));

– il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7, disponeva che “Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.”.

Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall’una all’altra forma di imposizione, – e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA, – ma non anche l’abrogazione delle discipline istitutive di dette forme “di prelievo” in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col D.Lgs. n. 152 del 2006; v., altresì, Cass., 04/12/2018, n. 31286; Cass., 13/07/2017, n. 17271).

La decisione impugnata pertanto si sottrae alla censura che le è stata mossa essendosi conformata agli indirizzi già espressi dalla Suprema Corte e va pertanto confermata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore del Comune costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in favore del Comune in complessivi Euro 500,00 oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA