Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33222 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16887-2012 proposto da:

TELCOM SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO D’AMBRA, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO GIUA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CECILIA ROSALIA ZACCARIA, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 13/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo, secondo,

terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, accoglimento parziale del

sesto e settimo motivo con cassazione con rinvio, accoglimento

dell’ottavo e nono motivo, inammissibilità dei motivi decimo,

undicesimo, tredicesimo con assorbimento del quattordicesimo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMBRA che ha chiesto il rinvio

dei termini per rinnovo della notifica;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIUA per procura depositata

in udienza che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza nr 121/2011 la CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, rigettava l’appello proposto da Telcom s.p.a. avverso la sentenza nr 121/2006 della CTP di Brindisi con cui era stato rigettato il ricorso della predetta società nei confronti degli avvisi di pagamento emessi dal Comune di Ostuni per mancato versamento della Tarsu per gli anni 2003/2005 in relazione al complesso industriale sito in (OMISSIS).

In particolare in ordine ai profili in discussione rilevava che il giudice di primo grado, acquisendo la nota comunale del 20.9.2006, con cui l’amministrazione comunale aveva dato riscontro alla lettera della contribuente intesa a conoscere la capacità organizzativa comunale del servizio raccolta rifiuti in zona Sisri, non aveva sopperito all’onere probatorio del Comune.

Osservava in questa prospettiva che detta acquisizione era avvenuta nell’esercizio dei poteri istruttori di ordine meramente integrativo di quelli posti a carico dell’ente impositore.

Giudice di appello riteneva che le superfici dei locali adibiti a deposito e magazzino non erano produttive di rifiuti speciali o di rifiuti speciali assimilati sicchè gli stessi dovevano essere assoggettati alla Tarsu trattandosi di aree non destinate alla lavorazione industriale senza che fosse necessario valutare la legittimità delle fonti regolamentari.

Con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 15 Direttiva CEE nr. 75/442 riteneva che il principio formulato in tale direttiva implicasse unicamente che il costo del servizio fosse a carico dell’utenza prescindere dalla sua natura (tributaria o corrispettiva della prestazione).

Per quanto attiene alla carenza di motivazione dell’avviso il Giudice di appello ne rilevava l’inammissibilità per non essere stato specificamente censurato un passaggio motivazionale della decisione secondo cui la planimetria era conosciuta dalla società che l’aveva consegnata al funzionario in sede di sopraluogo.

Relativamente agli ulteriori profili di contestazione che censuravano la pronuncia di primo grado laddove aveva omesso di considerare la perizia giurata prodotta in causa che attestava l’inefficiente svolgimento del servizio e aveva dato risalto al solo verbale di sopraluogo redatto da un tale F.F., del quale non era dato conoscere le specifiche competenze tecniche la CTR, osservava che l’appello non conteneva alcuna specifica critica in merito all’avvenuta dimostrazione da parte del Comune dell’efficienza e adeguatezza del servizio. Con riguardo alla figura del F. sottolineava che i ricorsi introduttivi si erano limitati a dubitare che lo stesso rientrasse in una delle categorie di personale autorizzato dal Sindaco (D.Lgs. citato, art. 73) mentre le decisioni avevano messo in evidenza che lo stesso era stato espressamente autorizzato, cosi come dimostrato dalla tessera di autorizzazione prodotta.

Avverso tale sentenza Telcom s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a 14 motivi di ricorso cui resiste con controricorso il Comune di Ostuni.

Diritto

Con il primo motivo e secondo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene in particolare che la CTR sarebbe incorsa con l’acquisizione della nota comunale del 20.9.2006 nel divieto di disporre l’acquisizione di documenti non diligentemente ed autonomamente prodotti dall’Ente comunale.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 159 c.p.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Lamenta che la violazione del divieto descritto nei primi due motivi di ricorso avrebbe comportato la nullità derivata della sentenza ex art. 159 c.p.c., comma 1.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta infatti che la CTR non avrebbe ben compreso la portata della censura. Sostiene infatti che la mancata allegazione delle planimetrie come prescritto dall’art. 7 richiamato non avrebbe consentito di verificare la correttezza dell’operato dell’Ente impositore e quindi di valutare l’eventuale divergenza fra quelle consegnate e quelle poi utilizzate.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 bis.

Critica, in particolare, l’affermazione secondo cui la società non avrebbe enucleato uno specifico motivo in merito alla pretesa carenza di motivazione per relationem dell’avviso.

Con il sesto motivo e settimo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, attuativo dell’art. 15 della Direttiva Cee nr. 75/442, come modificato dall’art. 1 della Direttiva CEE nr. 91/156

La ricorrente critica l’interpretazione data dalla CTR alle norme comunitarie sostenendo che dalla lettura complessiva delle previsioni vincolanti per l’Amministrazione si ricaverebbe il principio per il quale il pagamento richiesto per la raccolta dei rifiuti costituirebbe un corrispettivo per la prestazione di un servizio e che tale qualificazione porterebbe ad escludere ogni regime di esclusiva a favore del Comune stesso che non potrebbe applicare il tributo nei casi in cui il produttore abbia provveduto in proprio o attraverso un raccoglitore privato allo smaltimento dei rifiuti.

Con l’ottavo e nono motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva infatti di aver provato attraverso la produzione di una perizia giurata che nei locali di cui si discute si svolgono fasi della lavorazione industriale e di non essere pertanto tenuta al pagamento dell’imposta trattandosi di rifiuti prodotti che rientrano nell’esenzione prevista nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3.

Perizia che non sarebbe stata adeguatamente considerata dalla CTR che avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulle “scarne risultanze del verbale di sopraluogo”.

Con il decimo e l’undicesimo motivo la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4.

Sostiene infatti di aver denunciato l’inefficienza del sistema offerto dal Comune depositando a supporto delle proprie allegazioni una perizia giurata.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente si duole della omessa valutazione della perizia di parte da parte della CTR la quale non avrebbe neppure spiegato le modalità con cui la ricorrente avrebbe dovuto assolvere al suo onere probatorio.

Con il tredicesimo motivo la Telcom s.p.a. denuncia l’omessa motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 3, come modificata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce, in particolare, che la CTr avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di illegittimità degli avvisi in epoca antecedente all’anno 2005 non potendo, ad avviso della ricorrente, trovare applicazione retroattiva il disposto della L. n. 311 del 2004, comma 340.

Con l’ultimo motivo la contribuente denuncia il contraddittorio iter argomentativo seguito dalla CTR in relazione alla qualificazione della fattispecie (art. 360 c.p.c., n. 5).

I primi tre motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.

Occorre premettere come questa Corte ha avuto modo di chiarire, che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, e dunque anche nell’ora abrogato comma 3 (che attribuiva “alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”), dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007). Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010, Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n. 10970 del 14/05/2007; Cass. 2016 nr 955).

In secondo luogo i poteri in questione non sono arbitrari ma discrezionali ed il loro esercizio, così come il loro mancato esercizio, deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che a fronte di un avviso di accertamento già prodotto in causa e di tutti gli elementi idonei a supportare la pretesa impositiva da parte dell’amministrazione il Giudice di primo grado si è limitato ad esercitare un potere integrativo a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’efficienza del servizio acquisendo la nota del Comune redatta in replica a quella della società.

Va inoltre evidenziato che la parte ricorrente non spiega neppure in che modo una tale acquisizione avrebbe comportato la lesione della sua posizione processuale.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014; Cass. 2016 nr. 7655). Relativamente al quarto e quinto motivo con cui si censura il rigetto delle doglianze riguardanti la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento la sentenza si sottrae alla critica che le viene mossa.

Va, al riguardo rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica in ordine ai locali ed aree tassabili, nonchè, in generale, alle condizioni di tassabilità della TARSU (denuncia originaria od integrativa) ed in ordine alle eventuali variazioni di tali condizioni (denuncia di variazione).

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, prevede l’emissione di avviso di accertamento nel caso di denuncia infedele o incompleta (avviso di accertamento in rettifica) o nel caso di omessa denuncia (avviso di accertamento d’ufficio) e stabilisce, a proposito della motivazione dell’avviso, che questo debba indicare – tra l’altro le ragioni dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta (D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e, ha poi introdotto, nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, il comma 2-bis, anch’esso relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, in sostanziale attuazione della L. n. 212 del 2000, art. 7).

Ciò posto la CTR ha correttamente ritenuto che l’obbligo di motivazione fosse stato adeguatamente assolto essendo indicate le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impositivo.

Nell’avviso di accertamento è allegato il verbale di sopraluogo avvenuto alla presenza di un dipendente dell’azienda e di un suo consulente i quali avevano consegnato la planimetria dell’immobile sicchè correttamente il Giudice di appello non ha ravvisato nella mancata consegna della planimetria cioè di un documento già in possesso del contribuente un profilo di illegittimità non sussistendo un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass., Sez. 6 – 5, n. 9778 /2017).

Pertanto, l’onere di allegazione all’avviso di accertamento dell’atto richiamato per relationem non vale per l’atto che sia già noto al contribuente.

In relazione al sesto e settimo motivo del ricorso con cui la ricorrente sostiene la carenza dei presupposti impositivi del tributo va premesso che la Tarsu, come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent 2009 nr 238), rappresenta una prestazione di natura fiscale che ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma cioè anche “esterni”(“rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”) ed ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è infatti l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali.

E’ poi consolidato il principio che l’esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali sia subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonchè alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 9214/2018; Cass. 13997/2016). Ha stabilito Cass. n. ord. 21250/17 che: “Spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (v. anche Cass. 4 aprile 2012, n. 5377/2012; Cass. n. 7647/2018).

Ciò posto la questione all’esame della Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini TARSU di locali adibiti a magazzino e a deposito, ritenuti dalla contribuente esente da imposta, perchè produttivi di rifiuti speciali connessi al ciclo produttivo, che la società avvia al recupero a proprie spese.

Il quadro normativo nel quale va ricondotta la fattispecie in esame (anno 2006) è costituito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, capo 3 e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi) e successive modifiche. Circa il presupposto della tassa, il D.Lgs. n. 507 del 1993 ha stabilito che stessa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59” e che “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta” (art. 62, commi 1 e 3).

La tariffa deve essere pertanto applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati ” smaltiti in proprio” (Cass. n. 6359 del 2016).

In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; Cass. 22130/2017).

Questa Corte ha precisato che: “i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perchè solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016).

L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Questa Corte ha precisato che: “La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa” (Cass. n. 19720 del 2010).

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta pertanto fermo l’assoggettamento dei magazzini destinati, come nella specie, allo mero deposito di prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive (Cass. 2019 nr. 12979).

Da tanto discende che correttamente la CTR ha interpretato la normativa in questione ritenendo, sulla base delle risultanze processuali, che i locali in questione proprio per la loro destinazione non rientrassero nella fattispecie di esonero contemplate dalla legge.

Quanto alla compatibilità con la disciplina comunitaria (Direttiva CEE nr. 75/442, modificato dall’art. 1 della Direttiva nr. 91/156) si osserva che la stessa, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l’istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico (cfr. Corte Cost. 2009 nr. 238).

Con riguardo ai motivi X, XI, XII, XIII con cui ci si duole della grave carenza del servizio e dell’omessa considerazione degli elementi probatori portati a sostegno della denuncia (consulenza di parte) se ne deve rilevare l’inammissibilità.

Va ricordato che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. (cfr. Cass. 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). Si è inoltre affermato che: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. ord. n. 16812 del 26/06/2018; così Cass. 19150/16). Non è quindi invocabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie; nè sono stati dedotti elementi volti a dimostrare che la considerazione della risultanza pretermessa avrebbe certamente determinato – alla luce del più complesso ed articolato quadro istruttorio considerato dal giudice di merito – un esito differente della lite (Cass. 2019 nr. 22231).

Va poi osservato che il Giudice di appello ha in ordine ai motivi sopra menzionato rilevato la novità delle censure introdotte per la prima volta in appello.

La ricorrente, in violazione degli oneri di allegazione ed indicazione richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non riporta i motivi di censura introdotti in primo grado e quelli fatti valere nel giudizio di appello al fine di verificare l’identità delle critiche mosse.

I motivi devono pertanto ritenersi inammissibili.

Analoghe conclusioni vanno svolte relativamente al 13 motivo con cui ci si duole dell’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 3.

Quanto all’ultimo motivo alla prospettata contraddizione dell’iter motivazionale laddove ha escluso la qualificazione in termini di rifiuti speciali la CTR ha spiegato le ragioni per le quali i rifiuti provenienti da locali adibiti a deposito di prodotti finiti non possono considerarsi rifiuti speciali esenti dalla tassazione e una tale valutazione afferente al merito si sottrae al sindacato di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della fase di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 oltre accessori di legge ed al 15 % per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA