Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33221 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7401-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARA, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PERUZZI, ALESSANDRA CAPPELLETTI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

ALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, con domicilio

eletto in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio

dell’Avvocato MARTONE MICHEL, rappresentata e difesa dall’Avvocato

BALDASSARRI MARCO, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1873/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto dell’unico motivo

di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRARA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per ALIA SPA l’Avvocato BALDASSARRI che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito per il Comune di Firenze l’Avvocato CILIUTTI per delega

dell’Avvocato CAPPELLETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. B.F. impugnava l’atto di diniego dell’istanza di rimborso avente ad oggetto la Tia (Tributo integrato ambientale) per l’anno 2012 limitatamente all’importo di Euro 567,93. La commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che l’istanza del contribuente, volta ad ottenere il rimborso della maggiore Tia versata in relazione alla superficie occupata dallo studio professionale rispetto a quella dovuta per l’abitazione, era infondata poichè il Comune aveva determinato la tariffa in misura maggiore per e aree produttive rispetto alle abitazioni sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, criterio che era pienamente legittimo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un motivo. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Firenze ed Alia S.p.A., già Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A..

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 10, al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 7, all’art. 3 Cost., all’art. 2697 c.c. nonchè in relazione al principio Europeo del “chi inquina paghi”. Sostiene che la CTR non ha tenuto conto del fatto che il Comune, il quale ha determinato la ripartizione del costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati tra utenze domestiche e non domestiche, non ha tenuto conto della presumibile quantità di rifiuti prodotti dalle superfici domestiche e non domestiche così da determinare una proporzionata discriminazione tra le due categorie di utenze. Secondo il contribuente le utenze domestiche producono quantità di rifiuti nettamente superiore alle utenze non domestiche di talchè è illegittima la delibera comunale che ha previsto che il 35% del costo del servizio del servizio di raccolta sia fatto gravare sulle utenze domestiche ed il 65% su quelle non domestiche, violandosi così il principio comunitario e nazionale del “chi inquina paghi “.

2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente Alia S.p.A..

La prima eccezione, afferente l’inammissibilità del ricorso per non aver il contribuente impugnato le delibere comunali determinative delle tariffe, è infondata in quanto l’oggetto del ricorso, costituito dal mancato rimborso dell’imposta versata asseritamente in mancanza dei presupposti, presuppone l’istanza rivolta al giudicante di disapplicare le norme, ritenute illegittime, su cui si fonda il provvedimento impositivo.

La seconda, la quale riguarda il fatto che il contribuente, non avendo impugnato l’avviso di pagamento della Tia ed avendo pagato quanto richiesto, avrebbe prestato acquiescenza per il che l’istanza di rimborso non sarebbe più consentita, è parimenti infondata. Invero la determinazione di pagare l’imposta pretesa può derivare da molteplici ragioni, diverse dall’acquiescenza, e dunque non può ritenersi preclusa la successiva istanza di rimborso da effettuarsi nei termini previsti qualora ii contribuente ritenga ci aver indebitamente pagato

3. Il motivo di ricorso è infondato. Il contribuente assume la iliegittimità della delibera comunale, in applicazione della quale è stato emesso l’avviso di pagamento ed è stato negato il rimborso dell’imposta pagata, e ne chiede la disapplicazione a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, che costituisce espressione de principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dell’applicazione degli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione solo se legittimi. Occorre, dunque, accertare incidentalmente se la delibera adottata dal Comune di Firenze, con cui è stata prevista l’imputazione alle utenze non domestiche dei costo pari al 65% della produzione complessiva di rifiuti, sia viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere o della violazione di legge. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4, prevede: “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componesti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le Opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione” in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e d esercizio”. Il successivo comma 10 prevede: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto”. Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione dei metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei ciclo dei rifiuti urbani), art. 2, prevede: “La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”. L’art, 4 prevede: “La tariffa, determinata ai sensi dell’art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 10”. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 7, istitutivo della Tia 2, prevede: “Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.” Il successivo comma 11 prevede: “11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”

Ciò premesso, la delibera comunale di cui si tratta che, nella considerazione del fatto che le utenze non domestiche nella città di Firenze, a vocazione grandemente turistica, ha addebitato alle utenze stesse il maggior costo del servizio di smaltimento prevedendo, peraltro, ben trenta categorie di attività con differenti coefficienti potenziali di produzione di rifiuti, non pare viziata nè sotto il profilo dell’eccesso di potere nè sotto quello della violazione di legge. Invero l’eccesso di potere si configura ogni qual volta l’autorità amministrativa persegue un fine diverso da quello per il quale le è stato riconosciuto dall’ordinamento il potere di emanare l’atto; oppure ogni qual volta siano presenti le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza: il travisamento o l’erronea valutazione dei fatti, l’illogicità o contraddittorietà dell’atto, la motivazione insufficiente o incongrua, la contraddittorietà tra più atti, l’ingiustizia manifesta. Ritiene questa Corte che la ricorrente erri nei far derivare l’illegittimità della delibera dalla sua illogicità o da violazione di norme di legge in quanto il Comune, nel prevedere l’addebito del 65% del costo del servizio alle utenze non domestiche ha perseguito il fine di favorire le utenze domestiche sgravando le stesse di parte del costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti che esse producono l’agevolazione delle utenze domestiche, invero, è prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 10, e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 153, art. 4, e dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 7, per il che la realizzazione di tale fine non può che avvenire mediante il porre a carico delle utenze non domestiche i costi non addebitati a quelle domestiche, posto che la legislazione prevede che la tariffa di riferimento a regime debba coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (cfr. Cass. n. 4600 del 28.2.2013).

6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente a rifondere al Comune di Firenze e ad Alia S.p.A. le spese processuali che liquida in Euro 1.100,00 per ciascuna parte, oltre ai rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ii ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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