Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33220 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13813-2016 proposto da:

GIDD GRUPPO ITALIA DISTRIBUZIONE DEPOSITI SRL, in persona del

Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DELLE BALENIERE 92, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE

JULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CARMELO MARIA

IMPELLUSO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGRATE BRIANZA;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 14, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA ARIGO’, giusta procura in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

GIDD GRUPPO ITALIA DISTRIBUZIONE DEPOSITI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5056/2015 della COMM. TRIB. PROV. di MILANO,

depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE JULIO per delega dell’Avvocato

IMPELLUSO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIGLIO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. G.I.D.D. S.r.l. impugnava l’avviso di pagamento con il quale il comune di Agrate Brianza aveva chiesto il pagamento della Tarsu relativamente agli anni 2010 e 2011. Sosteneva la contribuente che il tributo non era dovuto in quanto le superfici utilizzate come deposito temporaneo per conto terzi producevano solo imballaggi terziari smaltiti tramite uno specifico servizio. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava sul rilievo che era ammissibile l’impugnazione dell’avviso di accertamento benchè la contribuente non avesse impugnato il prodromico atto di negazione dell’esenzione richiesta. Tuttavia il ricorso era infondato perchè la contribuente sosteneva di produrre unicamente imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani e, tuttavia, dai messaggi pubblicitari veicolati tramite internet dalla società, si evinceva che questa operava nell’ambito della logistica integrata che non prevede solo il ricevimento, l’immagazzinaggio e la spedizione delle merci secondo le indicazioni del cliente, ma anche l’imballaggio delle stesse integrando, dove necessario, manuali di istruzione, garanzia e codici a barre, controllando la merce per verificare le variazioni di peso e segnalando ogni anomalia nei parametri di riferimento. Detta attività oltrepassava quella relativa all’aggregazione dei prodotti ai fini del loro trasporto e coinvolgeva anche l’imballaggio primario di talchè l’imposta era dovuta. Peraltro la prova fornita dal messaggio pubblicitario rivelava l’attività effettivamente svolta mentre il contratto prodotto dalla contribuente circa le prestazioni eseguite provava solo la prestazione dedotta in quel rapporto e non anche quelle previste negli altri. Ne derivava che la società non aveva provato l’esclusiva produzione di imballaggi terziari.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuisce affidato due motivi. II comune di Agrate Brianza si è costituito con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; successivamente ha depositato memoria.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha violato le norme sulla prova presuntiva avendo ritenuto che da un fatto presunto, ovvero l’esercizio di attività diverse veicolate dal messaggio pubblicitario, derivasse la prova che la società svolgeva le attività stesse sul territorio del comune di Agrate Brianza, benchè essa possedesse altri magazzini in Bellusco e Brugherio. Dal fatto che la società pubblicizzava la mera possibilità di offrire servizi diversi non poteva dedursi perciò solo il fatto ignorato che la ricorrente li svolgesse proprio nei magazzini di Agrate Brianza.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR fornito una motivazione meramente apparente poichè la decisione impugnata fa riferimento ad un messaggio pubblicitario inammissibile ed inidoneo a concretare valida motivazione.

3. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato il comune di Agrate Brianza ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che la CTR ha errato nel dichiarare ammissibile il ricorso avverso l’avviso di pagamento della tassa benchè il precedente diniego opposto dal Comune di Agrate Brianza all’istanza di esenzione non fosse stato impugnato. Ne derivava che l’avviso di pagamento avrebbe potuto essere impugnato solo per vizi propri.

4. Osserva preliminarmente la Corte che la sentenza n. 5668 pronunciata tra le stesse parti il 14 dicembre 2017 dalla Commissione Tributaria della Lombardia, che il Comune ha depositato unitamente alla memoria, non costituisce giudicato vincolante in questo giudizio in quanto attiene a diverso periodo di imposta ed è fondato su accertamento di un fatto – la produzione di rifiuti qualitativamente indicati – che non è immutabile nei tempo. Il tributo di cui si discute, invero, non è inquadrabile nell’ambito di un unico rapporto di durata, ma il suo presupposto fattuale si pone in relazione ad un elemento, la produzione di rifiuti, il cui accertamento fattuale non può che essere peculiare allo specifico periodo temporale che attiene all’atto impositivo (nelle fattispecie in esame l’anno 2012), atteso che esso può variare, di volta in volta (cfr. Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. n. 23032/2015; Cass. n. 20257 del 09/10/2015; Cass. n. 13498 del 01/07/2015; Cass., n. 18923 del 16/09/2011). Dunque l’aver la CTP accertato con sentenza passata in giudicato che la contribuente nell’anno 2012 ha prodotto rifiuti costituiti anche da imballaggi primari e secondari non può costituire giudicato valevole in questo giudizio.

5. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto la ricorrente, a mezzo di esso, richiede il riesame degli elementi oggetto di valutazione che, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo affidato alla corte di legittimità. Ed invero l’aver la CTR basato ii proprio convincimento sulle evidenze del messaggio pubblicitario, da cui si evinceva che la società svolgeva attività che presupponeva l’utilizzo anche di imballaggi primari e l’aver ritenuto non probante il contratto prodotto dalla società stessa in quanto riguardava le prestazioni previste in quel contratto e non in altri costituisce valutazione di merito che può essere censurata solamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, che tale “mancanza” si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione dei vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. SS. UU. n. 19881 del 22/09/2014). Nel caso che occupa la motivazione sussiste, avendo la CTR considerato il fatto storico costituito dal contratto prodotto ed avendo ritenuto la sua valenza probatoria recessiva rispetto ai messaggio pubblicitario veicolato dalla società. E va considerato che non costituisce vizio di motivazione nel senso precisato l’aver la CTR omesso di considerare che le molteplici attività pubblicizzate dalla società avrebbero potuto essere svolte all’interno di magazzini che, pur riconducibili alla società, erano ubicati in altri comuni. Invero l’onere della prova della sussistenza dei presupposti per l’esenzione incombe sul contribuente e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato, con assorbimento del motivo di ricorso incidentale e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere al Comune di Agrate Brianza le spese processuali che liquida in giuro 3.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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