Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3322 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 29/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FARDEA spa, rappresentata e difesa dall’avv. De Mari Antonio ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Corrado Pascasio in

via Vincenzo Picardi n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 51/48/06, depositata il 9 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

ottobre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

uditi l’avv. Antonio De Mari per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, ed in

subordine per il rigetto, del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Fardea, operante nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificata la dichiarazione dell’IVA per l’anno 1995. Era stata infatti contestata la indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti e non inerenti all’esercizio dell’impresa, e quindi l’indebita detrazione dell’IVA corrispondente.

Secondo il giudice d’appello la spa Fardea, sulla quale grava il relativo onere, in ordine ai costi relativi al recupero dei crediti, documentati dalle fatture emesse dalla spa Lucant, non aveva dimostrato la veridicità delle prestazioni, non essendo a ciò idonea la “lettera d’intenti” allegata: avrebbe dovuto essere prodotto quantomeno l’elenco generale dei creditori, il che non era stato nè in sede amministrativa che in sede contenziosa. Non era stato documentato alcunchè neppure in relazione agli altri costi contestati dall’Ufficio come relativi ad operazioni inesistenti, essendosi limitata la difesa della contribuente a mere affermazioni.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, della reiezione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’amministrazione per l’erronea applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6.

Con il secondo e con il terzo motivo censura, rispettivamente, in quanto nuove ed in quanto non specifiche le domande e le eccezioni formulate con l’appello dall’amministrazione, non costituita in primo grado.

Con il quarto motivo censura la decisione per vizio di motivazione.

I primi tre motivi del ricorso, come articolati, sono inammissibili in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, non vengono corredati del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il quarto motivo è del pari inammissibile, alla luce del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancanza di una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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