Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33217 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13354-2013 proposto da:

TEAM TERAMO AMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FERDINANDO D’AMARIO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

ECOFER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE, presso lo

studio dell’avvocato ANNA ROSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DI SABATINO, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2012 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del terzo motivo di ricorso e rigetto del primo, secondo

e quarto motivo;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI SABATINO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI -FATTI DI CAUSA

1. Eco. Fer. S.r.L impugnava l’ingiunzione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione avente ad oggetto la Tia per l’anno 2009 sostenendo di essere esente dall’imposta in quanto, nell’esercizio della sua attività di commercio di materiale ferroso, produceva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. La commissione tributaria provinciale di Teramo dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva proposizione. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo lo accoglieva in parte dichiarando la legittimità della pretesa tributaria limitatamente alla imposizione commisurata alle aree destinate ad uffici e servizi non denunziate dalla contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la concessionaria TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. svolgendo quattro motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che (a CTR ha errato nel dichiarare la tempestività del ricorso in quanto l’ingiunzione di pagamento fatta oggetto di impugnazione era stata preceduta dalla fattura e dal sollecito di pagamento, trattandosi di atti che il contribuente sarebbe stato onerato di impugnare.

2. Con il secondo motivo deduce violazione del principio di rispondenza tra chiesto pronunciato, nullità della sentenza per omessa motivazione e vizio di motivazione per carenza assoluta di essa. Sostiene che, a fronte della prospettazione dell’appellante – il quale aveva sostenuto di aver provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti -, la CTR ha accolto l’appello per una ragione diversa e cioè per aver la contribuente conferito i rifiuti speciali a terzi addirittura per il loro recupero nel ciclo economico. Con ciò la CTR si è pronunciata su una causa petendi diversa rispetto a quella posta al suo esame, data la diversità dell’attività di smaltimento rispetto a quella di recupero. Inoltre la CTR ha ritenuto implicitamente che dall’attività posta in essere dalla contribuente derivassero rifiuti ma ha omesso di riferire quali fossero gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non avendo indicato i dati documentali di riferimento. La motivazione si appalesa altresì perplessa perchè, – se l’attività della contribuente si fosse concretata nella sola produzione, sarebbero stati esenti gli uffici e servizi non denunciati mentre, se si fosse trattato di mera commercializzazione, l’area per intero, comprensiva degli uffici e dei servizi, sarebbe stata totalmente gravata da imposizione.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene che la contribuente, in quanto produttrice di rifiuti assimilati a quelli urbani, avrebbe dovuto obbligatoriamente conferire i medesimi al servizio pubblico di raccolta e smaltimento svolto dal Comune in regime di privativa di talchè ha errato la CTR nei ritenere non soggette a tassazione le superfici produttive di rifiuti assimilaft i giudici d’appello, inoltre, non hanno dato conto delle ragioni per le quali si doveva ritenere che il contribuente non si fosse avvalso del servizio gestito in regime di privativa conferendo i suoi rifiuti speciali a terzi, non avendo daquale to conto di quale fosse la documentazione attestante la cessione a terzi. Invero non era sufficiente a tal fine i modello MUD, non avendo esso alcuna attinenza alle questioni di tassabilità poichè tale modello non è equiparabile alla dichiarazione che deve essere presentata al Comune ai sensi dell’art. 12, comma 4, del regolamento comunale. Parimenti difetta nella sentenza impugnata uaisiasi motivazione in ordine all’ipotizzato recupero dei rifiuti, posto che per ritenere sussistente il recupero è necessario verificare la natura della cessione ed ottenere l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato dalla regione competente ad effettuare l’attività di recupero. La CTR, infine, non ha tenuto conto del fatto che il produttore di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi) non è esonerato dalla privativa comunale ma ha solamente diritto a una riduzione della tariffa a consuntivo; ne consegue che ha errato la CTR nel prevedere l’esenzione totale.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha ritenuto che, non avendo il Comune stipulato alcuna convenzione con la contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10, comma 2, lett. c, il tributo non fosse dovuto. Affermando ciò i giudici di appello hanno errato in quanto il Comune non avrebbe potuto stipulare una convenzione in difetto della formale denuncia delle superfici utilizzate.

5. fi primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita è una facoltà e non un onere, costituenco un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19. (Cass. n. 2616 del 11/02/2015, Cass. n. 17010 del 05/10/2012). Ed è stato altresì affermato che la fattura recante l’addebito di canoni tariffari in materia di rifiuti urbani non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con la conseguenza che l’impugnazione della stessa non costituisce un onere, previsto a pena di decadenza, ma solo una facoltà, potendo il contribuente attendere che la pretesa impositiva, sebbene già estrinsecatasi nei suoi elementi essenziali in tale atto prodromico, gli venga notificata attraverso uno dei successivi atti tipici di cui al detto art. 19 (Cass. n. 27582 del 30/10/2018).

Ne consegue che l’aver la contribuente omesso di impugnare gli atti che hanno preceduto l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, ovvero la fattura, la comunicazione di diniego dell’esenzione ed il soiiecito di pagamento, non ha avuto efficacia preclusive della possibilità di impugnare l’ingiunzione stessa.

6. Il secondo motivo è parimenti infondato. La CTR, invero, ha accertato che la contribuente aveva conferito i rifiuti prodotti nell’attività di impresa a terzi, soggiungendo che addirittura il conferimento stesso era avvenuto a fini di recupero, con ciò attenendosi alle premesse della domanda svolta che era basata sulla tesi della non debenza dell’imposta in quanto trattavasi di rifiuti speciali conferiti a terzi e non al servizio pubblico di raccolta. Ed hanno dato atto i giudici di appello dei fatto che l’attività gestita dalla contribuente era indiscussa, come pure che essa aveva presentato una richiesta di esclusione dal pagamento dell’imposta. Quanto alla perplessità della motivazione in punto di attività produttiva o di attività di commercializzazione, mette conto considerare che la CTR, con accertamento in fatto che non è stato fatto oggetto di contestazione sotto il profilo della motivazione, ha accertato che i rifiuti di ferro e acciaio prodotti dalla contribuente non rientravano nella categoria di quelli ferrosi -manufatti di ferro tipo paglietta, fili di ferro, spugna di ferro e simili, che con delibera comunale erano stati assimilati a quelli urbani – per il che trattavasi di rifiuti speciali non assimilati che la contribuente era tenuta a smaltire in proprio. Ne consegue che non assume rilevanza alcuna il tipo di attività, produttiva o commerciale, svolta dalla contribuente.

7. Il terzo motivo è fondato nei limiti che seguono. Va considerato che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, laddove stabilisce che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”, chiaramente presuppone l’assoggettamento alla Tia dei soli rifiuti urbani e (salvo il diritto ad una riduzione) di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”, con esclusione invece dell’assoggettamento alla (parte variabile della) Tia dei rifiuti speciali non assimilati, per ragioni qualitative o quantitative, ai rifiuti urbani (cfr. Cass. n. 5298 del 7.2. 2019; Cass., n. 1975 del 26/01/2018; Cass. n. 9858 del 10.3. 2016; Cass. n. 5377 del 30/11/2011). Nel caso di specie la CTR ha accertato che si trattava di rifiuti non assimilati a quelli urbani, per il che la tassa non era dovuta. Va peraltro tenuto conto del fatto che spetta in ogni caso al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 13/09/2017). La CTR non ha dato conto dell’esistenza e dell’idoneità della documentazione prodotta dalla contribuente all’amministrazione ai fini dell’ottenimento dell’esenzione, avendo solamente preso atto che la domanda di esenzione da essa presentata era stata rigettata, per il che il motivo appare fondato rilevandosi detta carenza motivazionale.

8. Il quarto motivo rimane assorbito.

9. L’impugnata decisione va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed ii secondo, dichiara assorbito il quarto, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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