Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33216 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 21/12/2018), n.33216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.P. elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere

Flaminio n. 48 presso lo studio dell’Avv. Fatello Luca e

rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’Avv.

Santi Francesco.

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 64/28/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 19.04.2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.04.2018 dal Consigliere Crucitti Roberta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avv. Urbani Neri Fabrizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.P. ricorre su otto motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a Irpef dell’anno 2003, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perchè tardivo.

In particolare, la C.T.R ribadiva la tardività del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, rilevando che, nella specie, non potesse trovare applicazione l’istituto della sospensione dei termini dell’impugnazione a seguito della proposta avanzata dalla contribuente di accertamento per adesione invalida in quanto, in data anteriore, la contribuente aveva ricevuto l’invito ai sensi dell’art. 32 D.P.R. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, da ritenersi del tutto equipollente all’invito di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1 bis.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente -premesso di avere ricevuto in data 7.11.2008 invito a comparire, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per fornire delucidazioni relativamente ai movimenti bancari posti in essere nell’anno 2003; che l’Amministrazione finanziaria in data 26.11.2008 aveva redatto processo verbale di contraddittorio dando atto dei documenti depositati dalla contribuente; che in data 3.12.2008 le veniva notificato avviso di accertamento per l’anno 2003 (contenente avvertimento circa la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione); di avere presentato detta istanza con ricezione da parte dell’Agenzia il 28.1.2009; che si erano tenute nei mesi successivi due sedute per la trattazione dell’istanza per adesione con esito negativo onde il successivo 27 aprile 2009 aveva presentato ricorso avverso l’atto impositivo-con il primo motivo deduce la violazione di legge (artt.6 e 10 della legge 2000 n.212 in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo malgrado l’invito a comparire, con violazione dei principi fissati nello Statuto del contribuente, non contenesse l’avvertimento circa la possibilità di definire l’accertamento con adesione.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, laddove la C.T.R. aveva, in applicazione di detta norma, ritenuto che la contribuente avesse ricevuto un valido invito a comparire preclusivo dell’istanza di accertamento con adesione.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza laddove non aveva pronunciato sul merito della pretesa impositiva, e con il quarto, in subordine, l’omessa o insufficiente motivazione sempre sul merito.

4. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 59, comma 1 lett. b) laddove la C.T.R. non aveva rimesso la controversia al primo Giudice.

5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge sempre con riguardo al merito dell’accertamento opposto.

6. Con il settimo e ottavo motivo si deduce la violazione di legge in punto di applicazione delle sanzioni irrogate con l’avviso impugnato.

7. 11 primo motivo è inammissibile prospettando, con difetto di autosufficienza e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, questioni nuove che non risultano essere state formulate nei precedenti gradi di giudizio.

8. E’, invece, fondato il secondo motivo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2,:

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 3. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, , sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente..

Ai sensi del D.Lgs. 1997 n. 218, art. 5, nella formulazione vigente ratione temporis: l’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 12, comma 1 – convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

In materia si è già espressa questa Corte (v.Cass. n. 30577 del 20/12/2017) la quale, individuata la ratio della preclusione nella inutilità della riattivazione della procedura di accertamento con adesione ad opera del contribuente, dopo che il medesimo tentativo di accertamento con adesione attivato dalla Amministrazione finanziaria non ha avuto esito positivo, ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di accertamento con adesione, il contribuente perde il diritto a formulare la relativa istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, qualora sia già stato reso destinatario di un invito a comparire, da parte dell’Amministrazione finanziaria, contenente tutti gli elementi previsti al l’art. 5, comma 1, del citato decreto, sicchè ove tali elementi peculiari difettino, l’istanza in parola non è preclusa e rimane suscettibile di determinare l’effetto della sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione dell’avviso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto l’ammissibilità dell’istanza di accertamento con adesione avanzata dal contribuente a fronte di un invito a comparire che non presentava un contenuto specifico, palesandosi genericamente assimilabile all’invito ordinario del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32).

Nella specie, pertanto, incontestato in atti che la contribuente aveva ricevuto un invito ordinario D.P.R. 600 del 1973, ex art. 32, privo di contenuto specifico, appare evidente l’errore in diritto e in procedendo in cui è incorso il Giudice di merito.

Ciò posto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata sul punto e va disposto il rinvio alla C.T.R. non ravvisandosi i presupposti di legge per il rinvio al primo Giudice, come richiesto con il quinto motivo che, pertanto, va rigettato, mentre tutti gli altri motivi, relativi al merito della pretesa tributaria, il cui accertamento va devoluto al Giudice di merito, sono assorbiti.

Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, rigettato il quinto ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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