Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33215 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 16/12/2019), n.33215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7136-2012 proposto da:

CASDIT SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CARMINE PAUDICE (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2011 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Cas. Di.T. S.r.l. si opponeva all’invito al pagamento – notificatole dall’Agenzia delle Dogane il 13.3.2009 – della somma complessiva di 550.666,61 Euro, pretesa a titolo di IVA non versata al momento dello sdoganamento di merci provenienti da paesi extraEuropei, importate negli anni 2004/2006, che non erano state materialmente immesse in deposito fiscale e che, ciò nonostante, avevano goduto del regime agevolato di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993;

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso della contribuente, annullava l’atto impugnato, rilevando che lo sdoganamento era stato eseguito correttamente e che comunque, poichè Cas.Di.T. aveva versato l’Iva all’importazione attraverso il meccanismo del reverse charge, l’obbligazione tributaria si era estinta.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Dogane, è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Napoli, con la sentenza n. 516/5041, depositata il 22.11.2011; il giudice d’appello, accertato in fatto che la merce importata era stata presa in carico documentalmente dalla depositaria Saima Avandero, ma non era stata materialmente introdotta nel deposito fiscale, ha ritenuto che solo l’immissione effettiva dei beni in tale deposito consente all’importatore di usufruire del regime agevolato di cui all’art. 50 bis cit., di pagamento differito dell’Iva, sicchè non rilevava che Cas.Di.T. avesse successivamente versato l’imposta emettendo regolare autofattura annotata sul registro vendite e acquisti.

La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria.

I motivi sono di seguito sintetizzati:

1-violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata in primo grado e riproposta in appello, di prescrizione del diritto dell’Agenzia alla riscossione delle imposte accertate;

2 -vizio di motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la mancata introduzione delle merci nel deposito Iva;

3 -violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa e/o insufficiente pronuncia sull’eccezione di assenza di responsabilità della contribuente in ordine alla mancata immissione in deposito delle merci importate, attesa la sua estraneità alla procedura, eseguita dalla depositaria Saima Avandero, che aveva restituito all’Ufficio Doganale una copia del DAU attestante la presa in carico delle stesse nel registro di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 3;

4 -omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in applicazione dell’art. 1189 c.c., essendo stata l’Iva comunque versata con il sistema del reverse charge;

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo è inammissibile.

E’ principio costantemente enunciato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in caso di denuncia di un “error in procedendo”, presuppone comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (fra molte, Cass. nn. 2271/017, 11738/016, 19410/015).

Nel mezzo in esame Cas.Di.T. si è invece limitata a richiamare il periodo conclusivo della propria comparsa di costituzione in appello, in cui aveva dichiarato di reiterare “l’eccezione preliminare relativa alla intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte e delle conseguenti sanzioni, per il decorso di oltre tre anni dalla data della singola bolletta”, ma non ha allegato specificamente al ricorso nè tale atto, nè, tantomeno, quello introduttivo del giudizio di primo grado; la ricorrente, inoltre, non ha prodotto la sentenza della CTP, non ne ha illustrato compiutamente il contenuto ed ha persino omesso di richiedere l’acquisizione del fascicolo d’ufficio: risulta pertanto precluso a questa Corte di verificare se, ed in quali esatti termini, l’eccezione (di cui la sentenza della CTR non fa menzione) sia stata effettivamente e tempestivamente sollevata in causa, se il primo giudice l’abbia esaminata (in tal caso, evidentemente, respingendola o dichiarandola inammissibile) o l’abbia invece ritenuta assorbita stante l’accoglimento nel merito dell’impugnazione, e se pertanto la ricorrente, al fine di vederla accogliere in sede di gravame, fosse tenuta a formulare un motivo d’appello incidentale o potesse meramente riproporla.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare delle dichiarazioni rese dal trasportatore ai verbalizzanti) difforme da quella operata dal giudice nel merito sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da errori o contraddizioni logico-giuridiche e perciò insindacabile nella presente sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato.

Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata traspare che l’attuale ricorrente fosse pienamente consapevole della mancata immissione in deposito della merce, visto che questa, come indicato nelle fatture, transitava direttamente dal porto di Napoli alla sua sede.

Inoltre, il che appare conclusivo, il D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 8, prevede la solidarietà in caso di estrazione non avvenuta regolarmente ed in violazione delle prescrizioni stabilite dal D.M. n. 419 del 1997.

Il quarto motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta di quella unionale, è infatti ormai consolidata nel ritenere che “l’amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b), qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione (Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014, segnatamente nn. 29, 36 e 39; Cass. sez. V-T n. 10911 del 2016; Cass. sez. VI-T n. 17815 del 2015; Cass. sez. V-T n. 12231 del 2017)14

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Poichè nella specie è pacifico che Cas.Di.T. ha provveduto al pagamento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio e annullando l’avviso di pagamento impugnato.

Tenuto conto che l’orientamento giurisprudenziale di cui si è fatta applicazione si è formato in data successiva alla proposizione del ricorso, le spese del doppio grado del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, annulla l’invito al pagamento impugnato dalla contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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