Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33213 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. un., 21/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29981-2017 proposto da:

COMUNE DI CORTEMAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO ADAVASTRO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MANFREDI;

– controricorrente –

e contro

P.C.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

345/2017 del TRIBUNALE di PIACENZA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, il quale chiede che le Sezioni Unite

della Corte respingano il ricorso.

Fatto

RITENUTO

che M.R., istruttore direttivo amministrativo del Comune di (OMISSIS), avendo partecipato ad una procedura di mobilità indetta dal Comune di (OMISSIS) ed essendo risultata prima nella relativa graduatoria, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, il Comune di (OMISSIS) facendo valere il proprio diritto al trasferimento presso tale Comune, che invece era stato riconosciuto in favore della seconda classificata nella suindicata graduatoria;

che il Comune di (OMISSIS) propone il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sull’assunto secondo cui nella controversia vengono in considerazione interessi legittimi e non diritti soggettivi della ricorrente, sicchè sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo;

che la M. resiste, con controricorso, ribadendo che la controversia è da devolvere al giudice ordinario, sulla base della giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., nelle quali è stato chiesto il rigetto del ricorso;

che, in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha sviluppato argomenti di contestazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va deciso affermando la giurisdizione del giudice ordinario;

che, per costante indirizzo di queste Sezioni Unite, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre il successivo art. 63 cit., comma 4, riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA (vedi, tra le tante: Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799 e giurisprudenza ivi richiamata);

che, per altrettanto fermo orientamento di queste Sezioni Unite, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, non estende la sua rilevanza alla fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull’esito del concorso (ex plurimis: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. SU 28 maggio 2012, n. 8410; Cass. SU 13 febbraio 2008, n. 3409;

che è stato, in particolare, precisato che, con l’approvazione della graduatoria, si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell’Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (vedi, per tutte: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e ivi richiami dei precedenti);

che si è altresì specificato che con il superamento di un concorso pubblico e l’approvazione della relativa graduatoria, indipendentemente dalla nomina, si consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicchè la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, (Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. 7 aprile 2005, n. 7219);

che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha altresì affermato che, poichè la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale – da individuare con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio – rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis: Cass. SU n. 13169 del 2006; Cass. SU n. 3677 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016);

che, con riferimento alla procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, – procedura che integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto questa Corte ha affermato che la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, (Cass. SU 19 gennaio 2018, n. 1417; Cass. SU 12 dicembre 2006, n. 26420; Cass. SU 9 settembre 2010, n. 19251, quest’ultima relativa ad una controversia instaurata da un dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità);

che, nella specie, la M., dopo essersi collocata al primo posto della graduatoria stilata a seguito dello svolgimento di una procedura di mobilità indetta dal Comune di (OMISSIS), ha convenuto in giudizio tale Comune facendo valere il proprio diritto al trasferimento presso il Comune stesso, che invece era stato riconosciuto in favore della seconda classificata nella suindicata graduatoria;

che, pertanto, la dipendente ha agito per tutelare la situazione giuridica individuale di diritto soggettivo consolidatasi nel proprio patrimonio, indipendentemente dal comportamento conseguente della P.A., per effetto del superamento della procedura suindicata e dell’approvazione della relativa graduatoria, situazione alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte;

che quindi il ricorso deve essere respinto e, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara giurisdizione del giudice ordinario. Spese al merito.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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