Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33213 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 16/12/2019), n.33213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7141-2012 proposto da:

CASDIT SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CARMINE PAUDICE (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Cas. Di.T. srl ricorreva contro l’atto di contestazione delle sanzioni notificatole dall’Agenzia delle Dogane il 23.9.2008, conseguente al mancato pagamento dell’IVA all’importazione su merci provenienti da paesi extraEuropei, che non erano state materialmente immesse in deposito fiscale e che, ciò nonostante avevano goduto del regime agevolato di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Dogane, è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Napoli, con la sentenza n. 513/50/11 del 22.11.011; il giudice d’appello, accertato in fatto che le merci non erano transitate per il deposito fiscale di Saima Avandero s.p.a., ha escluso che Cas.Di.T. potesse ritenersi esentata dal pagamento dell’Iva all’importazione per aver successivamente emesso autofattura e adempiuto al versamento dell’Iva interna attraverso il cd. meccanismo del reverse charge e, conseguentemente, ha ritenuto dovute anche le sanzioni.

La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati:

1 -vizio di motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la mancata introduzione delle merci nel deposito Iva;

2 -violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa e/o insufficiente pronuncia sull’eccezione di assenza di responsabilità della contribuente in ordine alla mancata immissione in deposito delle merci importate, attesa la sua estraneità alla procedura, eseguita dalla depositaria Saima Avandero, che aveva restituito all’Ufficio Doganale una copia del DAU attestante la presa in carico delle stesse nel registro di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 3;

3 -omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in applicazione dell’art. 1189 c.c., essendo stata l’Iva comunque versata con il sistema del reverse charge.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va rilevato che Cas.Di.T. ha proposto ricorso anche per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 515/50/11 del 22.11.2011 che aveva ritenuto legittimo l’atto prodromico a quello di irrogazione delle sanzioni qui in discussione (invito al pagamento IVA n. 26882/2008), affidandolo ai medesimi tre motivi di impugnazione.

Questa Corte, nell’odierna camera di consiglio, ha pronunciato sul predetto ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo, ma accogliendo il terzo e decidendo nel merito per l’annullamento dell’avviso di pagamento impugnato, sul rilievo che, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, il diritto alla detrazione dell’Iva del soggetto passivo che non abbia materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, e si sia quindi illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, non può porsi in discussione qualora questi abbia già provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, dovendo ritenersi che in tal caso la violazione del sistema del versamento dell’IVA è solo di natura formale.

Atteso il rapporto di pregiudizialità fra le due cause, il giudicato formatosi a seguito della decisione fa stato nel presente giudizio: deve dunque ritenersi definitivamente accertato che le merci importate in relazione alle quali sono stati emessi l’invito al pagamento annullato e l’atto di irrogazione delle sanzioni, di cui qui specificamente si controverte, non sono state materialmente immesse nel deposito fiscale e che, pertanto, v’è stata violazione, ancorchè meramente formale, del relativo regime di assolvimento dell’Iva.

Da tale accertamento deriva il solo parziale accoglimento del quarto motivo del ricorso.

Va infatti considerato che la legge comunitaria non osta alla previsione di un deposito fiscale che come quello italiano è stato predisposto ad un più efficace controllo IVA, con la conseguenza che deve riconoscersi al Paese membro il potere di comminare sanzioni in caso le merci importate non siano state fisicamente immesse nello stesso.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza sopra richiamata, la violazione suddetta può essere punita, in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l’autofatturazione, con una specifica sanzione per il ritardo, non fissa, che ben può essere, in mancanza di altre speciali, quella stabilita dal D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, per il ritardato o omesso versamento d’imposte (Cass. sez. VI-T n. 17814 del 2015; Cass. sez. VI-T n. 16109 del 2015) e può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purchè sia rispettato il principio di proporzionalità (Cass. sez. trib. n. 12231 del 2017).

La verifica del ritardato versamento dell’imposta e l’adeguata determinazione della sanzione, implicando accertamenti di fatto, competono al giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 1327 del 2018; n. 12231 del 2017; v. anche Cass. n. 15988 e n. 17814 del 2015).

Pertanto, all’accoglimento del motivo nei termini di cui si è detto, conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per la determinazione della sanzione ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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