Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33210 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. un., 21/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10577-2017 proposto da:

COMUNE DI CIMITILE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso lo studio

dell’avvocata SIMONA VOCATURO, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMEDEO PISANTI;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocata CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO STARACE;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3821/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Amedeo Pisanti ed Aldo Starace.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’avvocato B.C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli V.E., commissario prefettizio presso il Comune di Cimitile, al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali conseguenti all’attività di assistenza e difesa prestata alla convenuta in un procedimento penale per reati connessi alla sua funzione.

2.- Nel giudizio, la V. fu autorizzata a chiamare in causa il Comune di Cimitile, affinchè la tenesse indenne in caso di soccombenza e il Comune, nel costituirsi, eccepì l’incompetenza per territorio del giudice adito e il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

3.- Con sentenza n. 9802/2009, il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta dal B. e condannò la V. al pagamento in suo favore dei compensi professionali; dichiarò invece la sua incompetenza per territorio a conoscere della domanda di garanzia proposta nei confronti del Comune, ritenendo competente il Tribunale di Nola.

3.- La V. riassunse il giudizio contro il Comune dinanzi al Tribunale di Nola, il quale, con sentenza n. 1287 del 30/4/2015, dichiarò il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

4.- Contro la sentenza, la V. propose appello e la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e rimise la causa, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., dinanzi allo stesso Tribunale di Nola; condannò poi il Comune al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio.

5.- A fondamento del decisum osservò che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9802/2009, che aveva dichiarato la sua incompetenza e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Nola, aveva affrontato la questione del difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sollevata dal Comune di Cimitile e l’aveva rigettata; ritenne pertanto che, in difetto d’impugnazione di tale capo della sentenza, si era formato il giudicato, con la conseguente erroneità della successiva declinatoria pronunciata dal Tribunale di Nola.

6.- Contro la sentenza, il Comune di Cimitile propone ricorso per cassazione formulando tre motivi, ai quali resiste con controricorso la V., mentre non svolge attività difensiva il B..

7.- La V. deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il Comune censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in ordine alla formazione del giudicato interno e assume che esso non può dirsi intervenuto in seguito alla mera traslazione del giudizio dal Tribunale di Napoli al Tribunale di Nola, giacchè è solo con quest’ultima sentenza che il giudizio si è concluso, con la conseguente possibilità di proporre appello e, quindi, risollevare la questione di giurisdizione. Osserva al riguardo che il Tribunale di Napoli non aveva emesso alcuna pronuncia di merito sulla domanda formulata dalla V. nei propri confronti, essendo peraltro del tutto ininfluente, in punto di giurisdizione, la decisione di merito resa nel diverso rapporto tra quest’ultima e l’avvocato B.C..

2.- Con il secondo motivo il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 191 del 1979, art. 16, del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 22, del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67,nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63: assume al riguardo che, nell’ambito delle Amministrazioni statali, l’istituto del rimborso delle spese legali è disciplinato dal D.L. n. 67 del 1997, art. 18, secondo cui le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti delle Amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dall’Amministrazione di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato; la necessità di un provvedimento dell’Amministrazione in ordine alla richiesta di rimborso, connotato da un profilo di discrezionalità, non poteva che condurre alla giurisdizione del giudice amministrativo, considerato altresì che il commissario prefettizio, in ragione della sua posizione rispetto al Comune – non di lavoratore subordinato nè di soggetto di nomina elettiva-elettorale -, è portatore di un mero interesse legittimo; in ogni caso, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato passivo lo Stato, e l’infondatezza della domanda di rimborso per non aver la V. provato di aver corrisposto all’avvocato le somme richieste, nonchè di aver rispettato l’iter procedimentale necessario per ottenere il patrocinio legale del Comune.

3.- Con il terzo motivo il Comune censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e assume l’ultra petizione in cui è incorsa la Corte territoriale la quale, nel riliquidare le spese del giudizio di primo grado, le aveva poste a suo carico, raddoppiandone l’importo rispetto a quanto già liquidato dal primo giudice, in assenza di uno specifico capo d’impugnazione e di una idonea motivazione.

4.- Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Secondo i principi ripetutamente espressi da questa Corte, quando il giudice del merito pronunzia sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronunzia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l’affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della translatio iudicii conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente (Cass. Sez. Un. 29/04/2008, n. 10828; Cass. 17/12/2007, n. 26483).

Invero, la pronuncia declinatoria della competenza presuppone, come antecedente logico-giuridico, l’affermazione positiva, ancorchè implicita, della giurisdizione, avendo ad oggetto un accertamento subordinato, rispetto al quesito pregiudiziale relativo all’esistenza della potestas iudicandi del giudice adito: deve pertanto ritenersi ammissibile l’impugnazione autonoma del capo di sentenza relativo alla giurisdizione (o mediante regolamento preventivo o) per mezzo dell’appello, trattandosi di una statuizione suscettibile di passare in giudicato.

In mancanza di impugnazione, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. Sez. Un. 28/01/2011, n. 2067).

Questi principi sono applicabili alla fattispecie in esame in cui, peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, la decisione del Tribunale di Napoli, oltre ad aver declinato la sua competenza, ha deciso espressamente sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Cimitile (“ritenendola priva di pregio, sulla base di un’ampia motivazione”: pag. 4 sentenza impugnata), sicchè deve ritenersi che sulla stessa si sia formato un giudicato interno espresso in difetto di una sua impugnazione, non potendosi ritenere sufficiente la semplice reiterazione dell’eccezione dinanzi al giudice cui la causa è stata rimessa e riassunta con la translatio.

5.- Anche il terzo motivo è infondato. Il giudicato parziale si forma quando l’impugnazione della parte soccombente non si estende ai capi della sentenza che, fondati su presupposti di fatto e di diritto del tutto indipendenti dalle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sè stanti. Viceversa, la formazione del giudicato va esclusa quando i capi non espressamente impugnati siano necessariamente collegati, come accessorio a principale, con alcuni di quelli che, a seguito di impugnazione, siano stati dal giudice del gravame riformati o annullati (cfr. Cass. Sez. Un., 27/10/2016, n. 21691).

La pronuncia sulle spese ha senza dubbio carattere accessorio (Cass. 12/06/2018,n. 15326; Cass. 27/08/2003, n. 12542; Cass. 2/05/1967, n. 810): ne consegue che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; diverso è il caso in cui la sentenza impugnata è confermata sicchè la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione (Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass. 01/06/2016, n. 11423).

Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Nola è stata totalmente riformata dalla Corte d’appello sicchè, stante l’accessorietà della pronuncia sulle spese, non è ipotizzabile alcun giudicato nè sul soggetto onerato alle spese nè sul quantum delle stesse; correlativamente, è sorto in capo al giudice dell’impugnazione il potere-dovere di regolamentare ex novo le spese del giudizio di prime cure.

Tale potere si estende anche alla loro quantificazione, senza che possa configurarsi alcun vincolo derivante da quella precedentemente operata, nè alcun obbligo di motivazione in caso di scostamento rispetto al quantum liquidato nel primo grado, giacchè si è in presenza di una nuova liquidazione delle spese con effetto non già duplicativo, ma sostitutivo delle liquidazioni pregresse (cfr. Cass. 15/12/2015, n. 25220) e con l’unico limite costituito dal rispetto dei minimi e dei massimi tariffari, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 11/12/2017, n. 29606; Cass. 09/11/2017, n. 26608; Cass. 31/01/2017, n. 2386; Cass. 16/09/2015, n. 18167).

6.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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