Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3321 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3321 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ti/

SENTENZA
sul ricorso 21230-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
4237

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA
GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

FANTONI GIORGIO PRIMO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 12/02/2018

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROCCO DI
TORREPADULA, ANGELO SICA, giusta delega in atti;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 20/09/2011 R.G.N. 654/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

avverso la sentenza n. 909/2011 della CORTE D’APPELLO

RG n 21230/2012

Fatti di causa
1.La Corte d’appello di Milano

ha confermato la sentenza del Tribunale di

accoglimento della domanda di Giorgio Primo Fantoni di riliquidazione della pensione
di anzianità con i criteri previsti dall’AGO ritenendo non applicabile il principio del
cosiddetto pro rata, previsto dall’alt 42 , 3 0 comma, L n 289/2002 e riservato ai
dirigenti ancora iscritti all’Inpdai alla data della soppressione dell’ente .
La Corte ha precisato che il Fantoni vantava contribuzione all’Inps dal 1967 al 1980,

contribuzione Inps dal 2000 al 2006 quale dirigente del settore terziario;che l’Inps gli
aveva liquidato la pensione applicando l’art 42 L n 289/2002 ed il principio del pro
rata calcolando una quota determinata sulla base dell’anzianità contributiva Inpdai ed
una sulla base dell’anzianità contributiva Inps e che l’Istituto aveva fatto riferimento,
relativamente alla quota Inpdai , alla retribuzione degli ultimi 5 e 10 anni di lavoro
svolto in costanza di assicurazione Inpdai.
Secondo la Corte la pensione avrebbe dovuto essere calcolata in applicazione integrale
delle regole dell’AGO, considerando i due periodi contributivi come fossero una unica
provvista accreditata presso l’INPS poiché alla data del 31/12/2002 il Fantoni non
era più dirigente industriale iscritto all’Inpdai con conseguente inapplicabilità dell’art
42 citato ai fini del calcolo della misura della pensione .
Contro la sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione basato su di un unico
motivo . Il Fantoni resiste con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato
memoria ex art 378 cpc.
Ragioni della decisione
2.L’Inps denuncia violazione dell’ad 42 L n 289/2002, dell’alt 3 L n 297/1982 .
Osserva che quello del pro rata costituiva principio generale disciplinante
l’integrazione fra i due regimi pensionistici e che non era fondata l’affermazione della
Corte secondo cui le pensioni liquidate a coloro che non erano in costanza di
assicurazioni presso l’Inpdai al 31/12/2002 non avrebbero dovuto essere determinate
secondo il criterio del pro rata .
Censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della
retribuzione pensionabile sulla base della quale calcolare la quota di pensione
imputabile al periodo di iscrizione all’Inpdai . Secondo la Corte la retribuzione di
riferimento sarebbe quella maturata negli ultimi 5 e 10 anni prima della decorrenza
della pensione dall’aprile 2006 e non già, come preteso dall’Inps , la retribuzione
percepita in costanza di assicurazioni Inpdai .
1

all’Inpdai dal 1981 al 2000 quale dirigente del settore industria ,e infine di

RG n 21230/2012

Infine, il ricorrente censura la sentenza secondo cui l’art 42 citato deve essere letto
come volto a salvaguardare la posizione dei dirigenti industriale che a seguito della
soppressione dell’ente avrebbero potuto soffrire di un pregiudizio nella liquidazione del
trattamento pensionistico.Osserva, infatti, che la clausola della salvaguardia aveva
rilevanza solo a fronte di di comparazione fra due pensioni liquidate sulla base di
parametri identici quanto ad anzianità e retribuzione pensionabile : una integralmente
con le regole proprie dell’Inpdai e l’altra con le regole proprie dell’AGO .

Corte in precedenti sentenze ( cfr Cass. n 4897/2017 , n 19036/2017 e n.
18841/2017).
4. La questione sottoposta al vaglio di questa

Corte è

incentrata sull’esatta

interpretazione dell’ad 42 L n 289/2002 , in particolare del comma 3, assumendosi da
parte del Fantoni che il principio del pro-rata opererebbe solo nel caso in cui il
lavoratore fosse ancora iscritto all’Inpdai al momento della soppressione dell’Istituto ,
laddove nel diverso caso in cui il lavoratore fosse già iscritto all’AGO (come nel caso
di specie, in cui è pacifico che il Fantoni era già iscritto all’Inps), la pensione deve
essere liquidata secondo le regole generali e non anche secondo il criterio del prorata, previa automatica unificazione presso il regime AGO della pregressa
contribuzione esistente presso l’Inpdai.
5. Questa Corte ha affermato che :
– La tesi sostenuta dal pensionato, secondo cui il criterio del pro-rata è applicabile solo
a coloro che sono in costanza di rapporto di lavoro in qualità di dirigenti con le aziende
del settore industria, e quindi assicurati presso l’Inpdai alla data del 31/12/2002, non
è sostenuta da alcuna ragione letterale o teleologica.
– Sotto l’aspetto letterale, il riferimento ai «lavoratori assicurati presso il soppresso
Inpdai» non esclude, ma piuttosto include tutti i titolari di una posizione assicurativa
presso il suddetto Istituto: tale posizione non viene meno per il sol fatto che il
soggetto abbia perso la qualifica di dirigente presso un’azienda industriale e non sia
più in costanza di rapporto di lavoro, ma permane anche se l’attività lavorativa è
cessata ed in assenza di ulteriore contribuzione, fino all’eventuale trasferimento dei
contributi in altra gestione attraverso la domanda di ricongiunzione o fino al
conseguimento della prestazione assicurata, ove ne sussistano i presupposti.
L’espressione «lavoratori assicurati presso il soppresso Inpdai» non può pertanto
essere intesa come limitata ai soggetti che alla data del 31/12/2002 erano ancora in
attività di servizio come dirigenti presso aziende industriali, ma deve intendersi riferita
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3.Le censure sono fondate e deve darsi continuità ai principi già espressi da questa

RG n 21230/2012

a tutti i dirigenti per i quali alla data del 31/12/2002 sussisteva una posizione
assicurativa non ancora definita.
– Sotto l’aspetto teleologico, deve rilevarsi che, in assenza di una domanda di
ricongiunzione, espressamente prevista per i dirigenti iscritti all’Inpdai dall’art. 22 del
d.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, – a norma del quale il dirigente, dimissionario o
licenziato o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a
pensione, può richiedere all’Inpdai di provvedere, per i corrispondenti periodi di

della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi
determinati secondo le norme della predetta assicurazione – l’interessato non può
vedersi riconoscere gli effetti tipici della ricongiunzione medesima, la quale suppone,
oltre alla domanda dell’interessato, l’effettivo trasferimento dei contributi dalla
gestione previdenziale sostitutiva (nel caso, l’Inpdaì), con le maggiorazioni previste
per legge, nella gestione generale AGO. È solo infatti per effetto della detta
ricongiunzione che i periodi di contribuzione esistenti presso le altre gestioni,
esclusive, speciali o sostitutive, dei lavoratori dipendenti possono essere utilizzati nel
fondo dei lavoratori dipendenti gestito dall’Inps, come se i contributi fossero stati
sempre versati in quest’ultima gestione e con il diritto ad un’unica pensione liquidata
in base ai requisiti previsti dal regime generale. Ora, è pacifico che nel caso in esame
il Fantoni

non ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati

all’Inpdai con quelli esistenti presso la gestione generale AGO prima della
soppressione dell’Inpdai; sotto tale profilo, la sua posizione in nulla differisce da quella
degli altri dirigenti Inpdai in attualità di servizio alla data del 31/12/2002, sicché non
vi è ragione di applicargli un sistema di liquidazione della pensione diverso da quello
previsto dal legislatore in linea generale secondo il criterio del pro-rata.
– Il trasferimento dei contributi presso l’Inps è avvenuto solo per effetto della legge n.
289 del 2002, attraverso l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni
assicurative e pensionistiche presso il soppresso Istituto, e l’iscrizione è avvenuta
«con evidenza contabile separata», a dimostrazione dell’assenza di una unificazione
assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976.
– La tesi prospettata dal Fantoni finirebbe per considerare l’ex dirigente Inpdai come se
non avesse mai lavorato in qualità di dirigente di aziende industriali, annullando tutti
pregressi periodi di assicurazione presso l’Inpdai, con conseguenze palesemente
3

contribuzione comunque riconosciuti presso l’istituto medesimo, «alla costituzione

RG n 21230/2012

irragionevoli ove, ad esempio, l’iscrizione presso l’Inps fosse avvenuta qualche giorno
prima della soppressione dell’ente e per un periodo di tempo breve rispetto al periodo
di iscrizione presso la gestione Inpdai.
-Deve invece affermarsi che la prima parte del comma 3, nella parte in cui dispone
che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto
del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
con effetto dal 1 gennaio 2003, introduce un principio di carattere generale senza

Inpdai alla data del 31/12/2002.
5. Risulta , altresì, fondata la censura formulata dall’Inps circa la determinazione
della retribuzione da utilizzare ai fini del calcolo della pensione imputabile al periodo di
iscrizione presso l’Inpdai
L’art. 3 comma 7, dei d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, al quale rinvia l’art. 42, I. n.
289/2002, così dispone: “7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all’articolo 1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile e’ stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e’ rivalutato
annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, cosi come calcolato dall’ISTAT.». La quota di pensione da liquidare secondo
il calcolo previsto nella lettera a) dell’art. 42, comma 3, sulla base dell’anzianità
contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002 presso l’Inpdai, deve tener conto delle
retribuzioni percepite dal dirigente in costanza di rapporto assicurativo con l’Inpdai, e
non invece, seguendo l’impostazione difensiva del Fantoni, sulla base delle
retribuzioni percepite negli ultimi 5 e 10 anni andando a ritroso, anche per il calcolo
della quota afferente alla contribuzione Inpdai, dalla data di decorrenza della
pensione, e computando sia le retribuzioni inerenti al vecchio rapporto assicurativo
Inpdai, nei limiti del massimale di legge previsti per tale ente, sia le retribuzioni
assoggettate alla contribuzione Inps negli importi su cui sono stati effettivamente
versati contributi .
Ed invero, la quota a) corrisponde alle anzianità contributiva maturata nel Inpdai
entro il 31 dicembre 2002. Tale quota è data, a sua volta, dalla somma di due distinte
quote (A + B): la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità
contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente
all’anzianità acquisita dal primo gennaio 1993. La base pensionabile della quota A è
data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza.
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distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione

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Mentre quella di riferimento della quota B (da utilizzare per l’anzianità acquisita dal
primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi
10 anni (sempre andando a ritroso dalla decorrenza). Ora le retrìbuzioni di riferimento
non possono che essere quelle percepite dall’assicurato quando era dirigente di
aziende industriali, ossia quelle che sarebbero state prese in considerazione nel caso
di ipotetica liquidazione della pensione da parte dell’Inpdai, non anche le retribuzioni
degli ultimi 5 e 10 anni, a decorrere a ritroso dalla data del pensionamento.

lo stesso meccanismo del pro-rata adottato dal legislatore, quale espressione della
volontà di tenere distinti i due regimi, attraverso la previsione che ognuno dei periodi
assicurativi, proprio per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dia luogo a due
distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.
Sulla base di tali considerazioni non può, pertanto, neppure trovare accoglimento la
domanda che il ricorrente afferma di aver proposto in via subordinata in base alla
quale ha chiesto che pur in applicazione del pro rata la retribuzione da prendere a
base del calcolo fosse quella relativa agli ultimi 5 e 10 anni immediatamente
antecedenti la decorrenza della pensione .
6. Quanto alla questione relativa alla cosiddetta clausola di salvaguardia il
controricorrente ha affermato che il metodo del pro rata può essere solo più
favorevole al pensionato per effetto di un miglior trattamento riservato dall’Inpdai in
relazione al periodo di sua competenza e non certamente deteriore rispetto alla
liquidazione effettuata con l’integrale applicazione dei criteri AGO. Secondo il Fantoni
al lavoratore è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo a che i periodi di
contribuzione Inpdai non generino un trattamento pensionistico inferiore a quello
previsto nell’AGO con la conseguenza che l’Inps avrebbe dovuto effettuare un ulteriore
ricalcolo della pensione in base alle regole AGO, porne l’importo a confronto con quello
derivante dal pro rata e corrispondere l’importo più elevato , cosa che l’istituto non
aveva fatto violando la clausola di salvaguardia .
Anche sotto tale profilo la domanda del Fantoni non può trovare accoglimento .
A prescindere che parte controricorrente non ha offerto alcun elemento per effettuare
codesto giudizio comparativo essendo del tutto inammissibile il calcolo prodotto solo
con le note ex art 378 cpc , va richiamato quanto affermato da questa Corte ( cfr
Cass 19036/2017) secondo cui “siffatta interpretazione – come del resto quella
patrocinata dalla Corte territoriale – poggia sull’assunto, invero indimostrato, secondo
cui il regime introdotto dall’art. 42, I. n. 289/2002, costituirebbe una misura di
5

In tal senso depone il rinvio all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181 del 1997 citato, nonché

RG n 21230/2012

salvaguardia delle aspettative pensionistiche maturate dei dirigenti industriali, laddove
appare piuttosto una misura per porre argine al notorio e crescente disavanzo
cagionato dal pregresso regime di favore di cui essi beneficiavano, caratterizzato da
basse aliquote di calcolo dei contributi, alte aliquote di rendimento e più elevate fasce
di retribuzione pensionabile”.
6. In definitiva, il ricorso va accolto . Tenuto conto che il principio di diritto cui il
Collegio ha inteso dare continuità è stato affermato in epoca successiva alla

spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta l’originaria domanda del Fantoni; compensa le spese dell’intero processo.
Roma 2/11/2017

proposizione della domanda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le

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