Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3321 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

La Scogliera s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli

avv. Alessandro Galiena e Leopoldo Conti, elett.dom. in Roma, presso

lo studio del primo, in viale Libia n.4, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

B.N.L. s.p.a., in proprio e quale mandataria di BNP Paribas s.a., in

persona del dir. direzione legale, rappr. e dif. dall’avv. Ennio

Cicconi, elett. dom. presso lo studio del medesimo in Roma, in via

Ventiquattro Maggio n.43, come da procura notaio L. M., in

Roma, 28.10.2015, costituito ai fini di partecipare all’udienza di

discussione;

– resistente –

per la cassazione della sentenza App. Venezia 7.4.2014, n. 892/2014

in R.G. 2643/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 10 gennaio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati Galiena A. per il ricorrente e l’avv. E.M.Cicconi

per il resistente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società La Scogliera s.p.a. impugna la sentenza App. Venezia 7.4.2014, n. 892/2014 in R.G. 2643/2008, con cui rispettivamente venivano respinti il suo appello principale e quello incidentale di BNL s.p.a. avverso la sentenza Trib. Venezia 1.10.2007 n. 2168/07, confermando il diniego di un dovere di adempimento della banca all’obbligo di acquisto, in favore della cliente società, di azioni e warrants IFIS e corrispondentemente rigettando la richiesta di BNL di disporre a suo favore la condanna alle spese di primo grado, compensate.

La sentenza della corte d’appello riepilogò in premessa che: a) la società aveva convenuto la banca per sentirla condannare a procurarle, come da obbligo non adempiuto e presente nel “contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori, l’acquisto di 1.258.000 azioni Banca Ifis s.p.a e i corrispondenti warrants, con differenza di prezzo a carico della convenuta ovvero a rimborsarle quanto speso, se la società avesse dovuto agire in proprio, in ogni caso con risarcimento equitativo del danno da riduzione della propria quota di capitale nel frattempo aumentato da Ifis e sceso da 63,3 a 58,9%, in subordine con risarcimento per l’ipotesi di ulteriore flessione della partecipazione sotto la metà del capitale di Ifis, in subordine ancora con altro risarcimento per il danno da svendita dei diritti di opzione quale disposta il 18.11.2005, parametrato alla quotazione media dei medesimi nella settimana anteriore e il prezzo realizzato; b) il fatto illecito di BNL si sarebbe concretato nell’avere la banca già disposto la vendita in borsa dei diritti di opzione, sfruttabili per partecipare all’aumento di capitale Ifis deliberato il 10.10.2005, nonostante La Scogliera avesse impartito (il 18.11.2005) l’ordine di esercitarli e avesse stipulato pochi giorni prima (11.11.2005) un finanziamento apposito per 10 milioni di Euro; c) il tribunale escluse vi fosse un obbligo della banca, per legge o da contratto, a procurare le azioni, mentre facevano difetto anche i presupposti dell’esercizio, per conto della società, dei diritti di opzione, essendo mancato un tempestivo ordine scritto (giunto solo alle 10.15 del 18.11.2005) e senza fornitura o indicazione di reperimento dei fondi, mentre nessun collegamento certo era istituibile tra sottoscrizione dell’aumento di capitale Ifis ed erogazione del finanziamento, infine nemmeno sussistendo la prova che una vendita a più tranches dei diritti di opzione avrebbe procurato maggior introito rispetto alla disposta vendita in blocco; d) circoscritta in appello la controversia alla principale domanda di risarcimento per il maggior esborso rispetto al prezzo di emissione che La Scogliera avrebbe dovuto sostenere per azioni e warrants e in subordine di risarcimento per la svendita dei diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione, anche la corte d’appello escluse la responsabilità, ritenendo allo scopo non idoneo il titolo allegato, cioè il citato contratto unico, poichè espressamente – in punto di esercizio del diritto di opzione – vi si prevedeva la necessità di ordini scritti da parte del cliente, il versamento dei fondi occorrenti, in mancanza di istruzioni in tempo utile scattando l’obbligo della banca di curare la vendita dei diritti; e) rilevò la sentenza che la responsabilità contrattuale della banca, con onere della prova a carico del debitore di dimostrare l’adempimento, presupponeva pur sempre che un’obbligazione fosse sorta, dunque restava necessario dimostrare l’ordine scritto tempestivo e la fornitura di apposita provvista, altrimenti non emergendo il titolo della invocata responsabilità, mentre la banca doveva dare conto della richiesta di istruzioni, secondo il citato contratto di servizio; f) quanto alla richiesta di istruzioni, osservò la corte d’appello che la mancata sicura prova dell’invio e della ricezione di corrispondente mail 7.11.2005 da BNL a La Scogliera, costituiva circostanza non determinante ai fini di scrutinare il rispetto del contratto di servizio da parte di BNL, considerata la natura de La Scogliera, azionista di maggioranza di Ifis, soggetto che (con il suo amministratore unico e maggior socio) aveva anzi costruito tutta l’operazione di aumento del capitale, conseguendone che non v’era affatto bisogno che BNL interpellasse preventivamente La Scogliera per informarla dell’imminente predetto aumento, da considerare certamente ben noto a La Scogliera, che analogamente si era atteggiata anche con azioni depositate presso altre banche; g) quanto alla messa a disposi ione dei fondi occorrenti all’operazione, la circostanza fu esclusa, non essendo stata ritenuta, in fatto, coincidente con l’acquisizione di un finanziamento destinato nelle mere intenzioni alla operazione ma senza uno specifico ordine di utilizzo in quel senso, tanto più che si trattava di un’apertura di credito fino a 10 milioni di Euro, nè potendo ricavarsi un collegamento negoziale implicito tra prestito e sottoscrizione dell’aumento di capitale per il tramite dell’ordine di esercizio del diritto di opzione impartito lo stesso giorno di scadenza, 18.11.2005; h) quanto alla messa in vendita dei diritti d’opzione, ritenne la corte d’appello che l’operazione, effettuata dalla banca l’ultimo giorno utile (il 18.11.2005), fosse giustificata dal non aver essa ricevuto, prima, alcun ordine contrario, nè vi era stato difetto di diligenza per la scelta dell’unico pacchetto, anzichè delle più tranches, essendo irrilevante ogni richiamo al prezzo di fine giornata rispetto a quello iniziale o a quello dei giorni antecedenti, alla luce di una valutazione ex ante che si imponeva per scrutinare il comportamento della banca stessa solo quando era apparso possibile e certamente da assolvere.

Il ricorso è su un unico complesso motivo, ad esso resistendo la banca con controricorso.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio autorizza la redazione di motivazione semplificata.

Con il motivo si deduce la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., così circoscrivendo l’oggetto dell’impugnazione al solo mancato accoglimento della subordinata domanda risarcitoria mantenuta in appello da La Scogliera ed attinente alla cd. svendita dei diritti di opzione Ifis, scambiati in blocco (6.500.000 titoli) nel mercato borsistico il 18.11.2005 alla sua immediata apertura ed inevitabilmente a prezzo inferiore a quello medio della settimana precedente, posto che la sentenza avrebbe errato nel non considerare la condotta della banca – che doveva curare la vendita – incoerente con la diligenza adeguata cui era tenuta, anche per l’attività svolta, per come imposta dal contratto unico, dallo statuto del mandatario e dal regolamento sugli intermediari finanziari, posto che ricadeva sulla banca stessa provare di aver correttamente ed al meglio adempiuto l’obbligo, senza danni per il cliente.

Il motivo è inammissibile, poichè con esso – al di là della rubricazione della censura – si chiede a questa Corte una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto già condotto – in punto di ricostruzione della portata degli obblighi e dei diritti di cui al contratto unico di servizio intercorso fra le parti – dal giudice di merito, conseguendone il doveroso riscontro dei limiti in cui incorre tale censura alla luce del principio per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultante processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 21257/2014, 23828/2015). Il giudice d’appello ha invero preso piena posizione sulla obbligazione di investimento – collocazione nel mercato dei diritti di opzione Ifis, premettendo, in ragione reiettiva delle altre domande, in questa sede abbandonate, che La Scogliera non solo non aveva dato ordini specifici di utilizzo del conto affidato per partecipare all’aumento di capitale, ma nemmeno si era risolta ad una diversa determinazione quanto ai diritti, evitando di dare uno specifico ordine circa il loro utilizzo, questione su cui può dirsi intervenuto il giudicato. Ne consegue che poichè il 18 novembre 2005 era pacificamente l’ultimo giorno utile per scambiare i diritti Ifis sul mercato, e prima La Scogliera poteva – se solo avesse più puntualmente impartito istruzioni alla banca – comunque esercitare tali diritti in funzione dell’aumento di capitale, può dirsi adeguatamente rispettato, da parte della sentenza impugnata, anche il canone regolativo dell’onere della prova circa l’obbligazione dismissiva a carico di BNL. Ha infatti trovato ampia trattazione, nella pronuncia, la rispettiva diligenza, per come censita in relazione all’operazione di vendita in blocco ad inizio seduta del 18 novembre stesso, apparendo corretta una sua disamina ex ante, cioè da un angolo visuale massimamente enfatizzante la cura del patrimonio altrui quale ragionevolmente da amministrare in condizioni di prossima chiusura del mercato borsistico e con il rischio di invenduto, ove la medesima operazione fosse stata anche frazionata nella stessa giornata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento, determinate secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore del resistente in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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