Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3321 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. III, 03/02/2022, (ud. 08/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35858/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Paolo

Tosti, 17 presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Santella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2021 da Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- O.S. è (OMISSIS). Dal decreto impugnato si ricava che è fuggito per evitare le conseguenze di una persecuzione politico-religiosa.

2.-Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ritenendo non verosimile il racconto, non solo per la sua intrinseca incoerenza, ma altresì in ragione della oggettiva discordanza con la situazione del paese di origine, ed ha altresì escluso situazioni di conflitto armato generalizzato, oltre che una qualsiasi integrazione del ricorrente in Italia.

3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5.-Manca del tutto l’esposizione del fatto.

6.- Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

7.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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