Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33208 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. un., 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9027/2016 proposto da:

I.G., I.C., C.R.,

I.V., I.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e

difesi dall’avvocato UGO ANTONINO SALANITRO;

– ricorrenti –

contro

D.C., in persona della tutrice B.A.,

C.B., C.C., C.S., D.P.R. in

persona del tutore S.E., D.M.C. in persona

del tutore G.M.A., FONDO DI ROTAZIONE PER LA

SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 444/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’ammissibilità del

ricorso, rinvio per le questioni di merito alla Sezione semplice;

udito l’Avvocato Ugo Antonino Salanitro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In seguito all’uccisione di I. Salvatore, la Corte d’assise di Siracusa e la Corte d’assise d’appello di Catania, con plurime sentenze divenute irrevocabili, accertavano che l’omicidio era maturato in ambiente mafioso, individuando come responsabili dell’azione criminosa D.C., D.M.C., D.P.R. ed i fratelli C.S., B. e C..

2. Sulla base di tali accertamenti, la moglie e i figli dell’ I. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa i responsabili dell’omicidio del loro congiunto e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, chiedendo il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, del danno patrimoniale da perdita di reddito, del danno morale soggettivo, del danno esistenziale e del danno biologico.

3. Il Tribunale, nella contumacia dei convenuti, accoglieva parzialmente la domanda e liquidava in via equitativa il danno non patrimoniale con sentenza appellata dagli eredi I..

4. Nella contumacia degli appellati, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno parentale.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, C.R. e I.C., V., G. ed E..

6. Gli intimati non si sono costituiti.

7. Con ordinanza 14 giugno 2018, n. 15689, la terza sezione civile di questa Corte, ritenendo che la decisione della questione relativa alle modalità di notificazione, in ambito civile, nei confronti di persone ammesse al programma di protezione speciale dei collaboratori di giustizia implicasse la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, che li ha a sua volta trasmessi a queste Sezioni Unite.

8. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20.11.2018.

9. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, insistendo nelle conclusioni ivi esposte.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Queste Sezioni Unite sono chiamate a decidere una questione preliminare alla trattazione nel merito del ricorso per cassazione proposto dagli eredi di I. Salvatore, relativa alla regolarità della notifica del ricorso per cassazione effettuata ad alcuni dei convenuti – C.S., B. e C.- nei confronti dei quali detto ricorso è stato rinotificato a mezzo posta presso il Servizio centrale di protezione.

2. L’ordinanza interlocutoria ha dato atto, in particolare, che la prima notificazione del ricorso ai fratelli C. non era andata a buon fine benchè eseguita, in data 11 aprile 2016, presso il Servizio centrale di protezione per i testimoni e collaboratori di giustizia previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. In quella data, infatti, l’addetto alla ricezione aveva riferito all’ufficiale giudiziario che i C. non godevano più del programma di protezione da 3 o 4 anni. I ricorrenti, verificato che i suddetti erano stati cancellati dall’anagrafe del Paese d’origine e che, nelle more, erano stati riammessi al programma di protezione, avevano quindi rinnovato la notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso il Servizio centrale di protezione, con regolare consegna del plico postale, in data 6 settembre 2017, all’addetto alla ricezione delle notificazioni e successiva spedizione, a mezzo di lettera raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica.

3. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite attiene, dunque, alle modalità di notificazione di un atto giudiziario civile a persona sottoposta al relativo programma di protezione di cui al citato D.L. n. 8 del 1991, art. 14.

4. L’ordinanza interlocutoria muove dall’esame dei due precedenti di questa Corte – Cass. n. 23838/2007 e Cass. n. 8646/2016 – che si sono occupati della questione con accenti solo in parte sovrapponibili.

4.1. Cass. n. 23838/2007, in particolare, ha riconosciuto la piena validità della notificazione eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario ammesso al programma di protezione.

Secondo questo primo indirizzo, nel caso della persona sottoposta allo speciale programma di protezione, il mittente non è nelle condizioni di conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il luogo di residenza effettiva, noto solamente al competente Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno e tenuto segreto per ragioni di sicurezza. Ciò rende pienamente valida la notificazione effettuata con le forme dell’art. 139 c.p.c., presso la Caserma dei carabinieri ove risulta fittiziamente residente il notificando, nessun rilievo potendo avere la consapevolezza del notificante circa la non corrispondenza della residenza anagrafica con quella effettiva, proprio per l’impossibilità del predetto di conoscere il luogo di effettiva residenza del notificando.

4.2. L’ordinanza interlocutoria ricorda, poi, il principio di diritto affermato da Cass. n. 8646/2016 secondo cui, nel caso di notificazione di atti processuali civili nei confronti di un collaboratore di giustizia, per “persone addette alla casa”, a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell’ordine preposti alla protezione del collaboratore, dovendo qualificarsi in relazione lato sensu di servizio con il notificando, proprio per i compiti di protezione svolti in favore del collaboratore, con il conseguente obbligo, in dipendenza del loro ufficio, alla successiva consegna dell’atto. In quella circostanza l’atto giudiziario, prosegue l’ordinanza interlocutoria, era stato rinotificato presso la residenza anagrafica del destinatario, coincidente con un comando territoriale delle forze dell’ordine e l’avviso di ricevimento era stato ricevuto da un terzo, qualificatosi come “Carabiniere”. Tale principio è stato affermato da Cass. n. 8646/2016 rispetto ad una notifica in rinnovazione al collaboratore di giustizia dopo che il medesimo collegio, incidenter tantum, aveva definito la precedente notifica “malamente eseguita presso la Direzione centrale di polizia criminale – Servizio centrale di protezione per i collaboratori di giustizia, visto che essa andava comunque effettuata presso la residenza anagrafica del destinatario”.

5. A questo punto, l’ordinanza interlocutoria evidenzia la necessità di un approfondimento complessivo del tema che ruota attorno alle modalità di notifica in ambito civile nei confronti del soggetto ammesso a programma di protezione, anche al fine di verificare la rilevanza della specifica previsione normativa dell’elezione di domicilio del collaboratore prevista dal D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis.

5.1. La terza sezione evidenzia che la specifica disciplina introdotta in tema di protezione del collaboratore di giustizia rivolta a garantire e salvaguardare la sicurezza ed incolumità del beneficiario, renderebbe “obiettivamente difficile, se non impossibile, l’applicazione alle persone sottoposte al programma speciale delle regole generali dettate dall’art. 137 c.p.c. e ss., per la notificazione degli atti giudiziari civili”, ostandovi la natura “protetta” del luogo in cui vengono trasferiti i collaboratori, l’anonimato garantito sul luogo di lavoro, il divieto di ricevere corrispondenza (quantomeno nella misura in cui tale divieto dovesse interferire con le notificazioni a mezzo del servizio postale) e, ove previsto, addirittura il cambiamento di generalità anche negli atti dello stato civile. Sicchè sarebbe possibile opinare che la notifica presso la residenza anagrafica effettuata nei confronti del collaboratore sia compatibile con il principio di “effettività” ripetutamente affermato da questa Corte, allorchè si prende coscienza, da parte del notificante, della diversità fra residenza anagrafica e luogo di effettiva dimora del collaboratore di giustizia. Circostanza, quest’ultima, che renderebbe problematica l’equiparazione “della situazione di una persona che, essendo stata trasferita in luogo protetto, ha definitivamente reciso ogni rapporto con la propria residenza anagrafica (alla quale, per ragioni di sicurezza, non può più fare neppure occasionale ritorno) al caso di temporanea assenza del destinatario e conseguente consegna dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, al portiere dello stabile o ad un vicino”.

5.2. La sezione remittente rappresenta, ancora, che tali perplessità potrebbero – previa verifica della portata dell’elezione di domicilio del collaboratore prevista dal D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis – appianarsi ipotizzando che, anche per effetto dell’esegesi della accennata disposizione fornita dalla Cassazione penale, tale elezione di domicilio possa valere non solo ai fini della comunicazione degli atti relativi all’amministrazione del programma di protezione del collaboratore, ma costituisca un vero e proprio domicilio generale del testimone o del collaboratore di giustizia, valevole per la notificazione di qualsiasi atto giudiziario, anche relativo a processi civili, in contrapposizione a quello speciale previsto dal D.L. n. 8 del 1991, art. 13, comma 12.

5.3. L’ordinanza interlocutoria muove, dunque, da una prospettiva che tende a sottolineare alcune disarmonie risultanti dalle due già ricordate sentenze della Cassazione civile, essenzialmente connesse alla mancata considerazione del fatto che il collaboratore di giustizia ha reciso il suo rapporto con il luogo di residenza risultante dai registri anagrafici e, ancora, alla ritenuta invalidità della notifica effettuata presso il domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, non conciliabile con i principi espressi dalla Cassazione penale.

5.4. La sezione terza si interroga, dunque, sull’opportunità di estendere l’indirizzo espresso dalla Cassazione penale in ordine alla natura del domicilio del collaboratore di giustizia al settore civile, stante peraltro la comunanza dei principi ispiratori in materia di notificazione fra civile e penale, pure evidenziando che l’esigenza primaria di doverosa tutela del diritto del soggetto sottoposto al programma speciale di protezione potrebbe ispirare una soluzione diretta a colmare le lacune normative. Vuoti correlati, per l’un verso, all’assenza di disciplina di dettaglio che preveda un raccordo tra la domiciliazione legale e la trasmissione al destinatario dell’atto oggetto di notifica, e, per altro verso, al fatto che il legislatore non preciserebbe i fini ai quali rileva la domiciliazione ex lege presso la Commissione centrale. Sicchè, prosegue la sezione terza, ” una volta ammesso che tale domicilio non valga solamente ai fini del procedimento amministrativo di ammissione al (o di revoca del) programma speciale di protezione, non vi sarebbero motivi per circoscriverne l’operatività alla sola notificazione degli atti del processo penale e non anche di quelli introduttivi di un giudizio civile”. Pur non potendosi, aggiunge la terza sezione, in tale ultima occasione tralasciare di considerare gli “ulteriori corollari sugli oneri di trasmissione ad opera della struttura dello Stato al destinatario dell’atto, al quale quella eroga appunto una peculiare protezione, da coordinarsi necessariamente con la salvezza della facoltà di esercitare il diritto di resistere anche in un giudizio civile”.

6. La soluzione delle questioni prospettate impone, quindi, una ricognizione dei tratti essenziali della disciplina normativa in tema di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia con specifico riguardo alle misure concernenti il trasferimento dell’originaria residenza e le altre misure volte alla salvaguardia della sicurezza del beneficiario, alla quale dovrà seguire un’analisi del diritto vivente in tema di notifiche eseguite presso la residenza a persona diversa dal notificando in ambito civile e di notifiche al collaboratore di giustizia nel processo penale. Ciò in una prospettiva rivolta ad offrire soluzioni appaganti alle delicate questioni sottoposte all’esame di queste Sezioni Unite.

6.1. Il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 13 febbraio 2001, n. 45, ha disciplinato il procedimento volto all’adozione di speciali misure di protezione in favore di soggetti (collaboratori di giustizia o testimoni, loro conviventi o altri soggetti che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone) che versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione specificamente indicate dall’art. 9, commi 2 e 3, D.L. cit. e delle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. Tale disciplina è stata di recente richiamata dalla L. 11 gennaio 2018, n. 6, art. 10, che ha introdotto specifiche norme in tema di protezione dei testimoni di giustizia.

6.2. La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia (art. 10, coma 2, D.L. cit.), ha il compito di definire ed applicare le speciali misure di protezione, determinandole e calibrandole sulla base delle previsioni normative contemplate nell’art. 13, del medesimo D.L.. Tale organo, per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, può avvalersi del Servizio centrale di protezione (art. 10, comma 2 quater, D.L. cit.), istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza – art. 14 D.L. cit..

6.3. Le speciali misure di protezione riconosciute dalla commissione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente, fra l’altro, ad adempiere alle obbligazioni contratte art. 12, comma 2, lett. b), D.L. cit.-.

6.3.1. L’art. 13, comma 4, D.L. cit., indica in maniera elastica il contenuto delle speciali misure di protezione, che possono consistere non solo nella predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, ma anche nell’adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza. E’ il comma successivo a prevedere, ancora, tra le possibili misure di protezione quelle del trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, unitamente a speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, con esplicito divieto di corrispondenza epistolare – art. 13, comma 14, d.l. cit. -. Misure, in ogni caso, da calibrare in relazione alle situazioni concretamente esistenti e che possono giungere fino al cambiamento di generalità disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.

6.3.2. L’art. 13, comma 10, D.L. cit., prevede, ancora, che per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale delle persone sottoposte allo speciale programma di protezione è consentita, come ulteriore misura di protezione, l’utilizzazione di un documento di copertura, rilasciato su richiesta del Servizio centrale di protezione – art. 13, comma 11, D.L. cit. -.

6.3.3. In caso di cambiamento di generalità, il D.Lgs. n. 119 del 1993, art. 7, comma 1, prevede poi che “L’autorità di cui all’art. 2, direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale di protezione”.

6.3.4. E’, invece, l’art. 7, comma 2, a stabilire che “Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma dell’art. 157 c.p.p., e art. 139 c.p.c.”.

6.3.5. Lo stesso art. 7, comma 3, prevede, infine, che “Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonchè gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio”.

6.4. Occorre a questo punto rammentare che due specifiche previsioni normative introducono una disciplina speciale in tema di domicilio. Il D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, prevede anzitutto che all’atto della sottoscrizione delle misure di protezione “l’interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all’art. 10, comma 2”.

6.4.1. Il successivo art. 13, comma 12, D.L. cit. sancisce, inoltre, che “Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni”.

7. Il complessivo reticolo di previsioni sopra riportate testimonia la particolare attenzione riservata dal legislatore alla figura del collaboratore o testimone di giustizia quanto alle misure necessarie per garantirne la sicurezza ed incolumità, in una prospettiva duplice che guarda, per l’un verso, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione ed alla salvaguardia della di lui integrità personale e, per altro verso, intende garantire l’effettività del programma di protezione – anche in relazione ai costi che esso comporta per lo Stato – nell’ottica, dotata di evidenti risvolti di portata collettiva, di salvaguardare, mediante il programma stesso, il contributo concreto ad indagini di particolare delicatezza e rilevanza da parte del collaboratore/testimone.

7.1. Tale coacervo di esigenze viene così realizzato anche con limitazioni significative delle libertà, costituzionalmente garantite ad ogni persona, fra le quali assumono particolare importanza, ai fini qui rilevanti, quelle che incidono sulla libertà di movimento e di stabilimento nel territorio dello Stato o sulla possibilità di liberamente intrattenere relazioni sociali o scambi epistolari con terzi.

7.2. Limitazioni che, si è visto, giungono, nei casi estremi, all’utilizzo di documenti di copertura o al cambiamento di generalità con l’apprestamento di documenti d’identità, per l’appunto finalizzati a celare integralmente l’identità personale del soggetto preesistente alla collaborazione.

7.3. Orbene, sembra chiaro che dette limitazioni si giustificano in relazione alla necessità di salvaguardare al massimo la sicurezza del collaboratore e sulle quali, del resto, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di insistere, esaminando la questione di legittimità costituzionale della previsione in tema di competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma per i provvedimenti previsti dall’art. 13 ter, commi 1 e 2, aggiunto al citato D.L. n. 8 del 1991, dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

7.4. La Corte costituzionale in tale occasione ha infatti riconosciuto che la competenza collegata al domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, comma 13, comma 3 bis, risponde alla necessità “…di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove costoro sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo”. – cfr. Corte cost. n. 227/1999 -.

7.5. Le disposizioni dedicate ai collaboratori che mutano generalità offrono, peraltro, uno spunto di riflessione non secondario per comprendere come il Servizio centrale di protezione “prende in carico” il collaboratore di giustizia e, nell’ambito delle funzioni ad esso demandate, lo assiste anche per gli aspetti collegati alla conoscenza della corrispondenza epistolare e, in genere, di tutti gli atti notificati e che siano alla stessa pervenuti sotto le precedenti generalità, tanto rientrando nelle misure, già ricordate – v., supra, punti 6.3.3, 6.3.4. e 6.3.5. – che il legislatore ha inteso offrire al collaboratore di giustizia per limitare gli effetti pregiudizievoli connessi alle limitazioni di cui si è detto.

7.6. Ed infatti, la specifica previsione, contenuta nel ricordato D.Lgs. n. 119 del 1993, art. 7, circa le variazioni anagrafiche collegate al cambio di identità, alla quale consegue che le notificazioni devono essere eseguite “a norma dell’art. 157 c.p.p., e art. 139 c.p.c.”, dimostra come il legislatore abbia inteso specificare che il cambiamento di identità, correlato alla modifica dei dati anagrafici, consentirà l’applicazione della disciplina codicistica in tema di notificazioni previste in ambito processuale civile e penale, proprio in relazione alla ormai avvenuta pubblicità delle variazioni di residenza ed identità del collaboratore risultanti dai registri anagrafici. Previsione che, all’evidenza, riguarderà le vicende successive al cambio di residenza e di identità e non quelle precedenti, affidate, ancora una volta, nel disegno del legislatore, alla cura del Servizio centrale di protezione ed alla consegna da questi effettuata al collaboratore degli atti ricevuti sotto le precedenti generalità. Assai sintomatico, sul punto, il riferimento, contenuto nel ricordato comma 3 dell’art.7, alla circostanza che sono proprio gli agenti del servizio centrale di protezione a consegnare al collaboratore di giustizia le notifiche pervenute sotto le precedenti generalità.

8. Occorre, a questo punto, passare ad esaminare il diritto vivente in tema di notifiche al collaboratore di giustizia in ambito civile, muovendo dall’esposizione dell’ordinanza interlocutoria della terza sezione, in cui sono stati riassunti i tratti principali delle due pronunzie resa dalla Cassazione – v., supra, punti nn. 4.1. e 4.2.-.

8.1. Alla sintesi testè offerta è necessario aggiungere che, nel caso esaminato da Cass. n. 23833/2007, la Corte ritenne ritualmente eseguita la notifica, a mezzo posta, di un atto processuale indirizzato ad un collaboratore di giustizia presso la residenza anagrafica indicata dalla relativa certificazione, coincidente con un c.d. polo residenziale fittizio. Secondo la Corte, la ricezione del plico da parte di un addetto alla caserma dei carabinieri giustificava la ritualità della notificazione eseguita alla stregua dell’art. 139 c.p.c., che faculta la notifica a mani diverse del destinatario nel luogo di sua residenza purchè effettuata a mani dell’addetto alla casa. Nessuna conoscenza della residenza effettiva poteva predicarsi in capo al notificante, proprio in relazione all’ammissione al programma di protezione da parte del destinatario dell’atto processuale, sicchè la notifica doveva dirsi effettuata senza che il notificante avesse avuto la possibilità di conoscere la residenza effettiva, diversa da quella anagrafica. Per altro verso, secondo il giudice di legittimità, “la individuazione, da parte del Servizio centrale di Protezione del Ministero dell’interno, di un indirizzo quale polo fittizio di residenza del collaboratore di giustizia, risponde proprio, in conformità alla filosofia della L. n. 82 del 1991, alla esigenza di mantenere coperta dal più rigoroso riserbo la località in cui egli vive, allo scopo di proteggerlo, senza, peraltro, impedirgli di coltivare alcun legame con il mondo esterno, e, massimamente, di essere messo al corrente di ogni vicenda che possa riguardarlo”. E proprio le ragioni testè rassegnate dovevano indurre a ritenere “l’assimilabilità, nella particolare situazione esaminata, della posizione della persona alla quale, nella specie, il plico fu consegnato, il “delegato del comandante del corpo o reparto, ad uno dei soggetti incaricati della ricezione degli atti, e, perciò, riconoscersi in capo alla stessa una relazione con la persona sottoposta al programma di protezione tale da configurare un obbligo a suo carico di consegna degli atti stessi al destinatario”.

8.2. Quanto al caso esaminato da Cass. n. 8646/2016, va ulteriormente chiarito che il giudice di legittimità non ritenne di potere verificare se il luogo di residenza anagrafica risultante dalla certificazione coincidesse o meno con una caserma, invece sottolineando che la notifica effettuata nella residenza anagrafica a mani di persona qualificatasi come carabiniere, in relazione alla peculiare situazione in cui versava il notificando, giustificava in ogni caso la ritualità della notificazione, risultando o meno il luogo di notifica una caserma dei carabinieri. Ed infatti, secondo la Corte, “per la peculiarità delle condizioni di espletamento del servizio di protezione dei collaboratori di giustizia, la previsione dell’art. 139 c.p.c., in tema di persone “addette alla casa” a mani delle quali validamente operare la consegna dell’atto da notificare vada estesa anche a quegli agenti delle forze dell’ordine che, per essere presenti sul posto della residenza anagrafica del collaboratore di giustizia sotto protezione ed essendosi interposti all’ufficiale notificante che tentava di raggiungere il destinatario ed anzi avendo ricevuto l’atto stesso, devono reputarsi ivi presenti in quanto comandati proprio – o almeno anche – per le finalità di protezione del collaboratore di giustizia e possono allora qualificarsi in relazione, lato sensu, di servizio, tale con quest’ultimo da restare obbligati, in dipendenza del loro ufficio, alla successiva consegna dell’atto”. Conclusione che, secondo Cass. n. 8646/2016, varrebbe a giustificare la ritualità della notifica anche nel caso in cui la residenza anagrafica del soggetto ammesso a detto programma fosse coincisa con la sede di un comando territoriale di forze dell’ordine, poichè “l’accertamento dell’abituale dimora in quel medesimo luogo comporta l’instaurazione di analogo rapporto tra il rappresentante di quelle forze dell’ordine ed il comando e, correlativamente, con chi per obblighi di ufficio è ivi dimorante in via abituale”.

8.3. Giova infine evidenziare, per la definizione di un quadro complessivo del sistema notificatorio nei confronti del collaboratore di giustizia, che la notifica a mezzo posta, in forza dell’art. 149 c.p.c., (e dalla L. 20 novembre 1982, n. 890), è possibile “se non è fatto espresso divieto dalla legge”. Per quel che qui rileva va soltanto ricordato che la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, e vigente al momento della notifica in rinnovazione del ricorso per cassazione – ma abrogato a far data dall’1.1.2018 dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, – ha previsto, in caso di notifica a mezzo posta effettuata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, l’inoltro a mezzo lettera raccomandata dell’avviso circa l’avvenuta consegna.

8.4. Occorre, infine, ricordare che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, a differenza della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, non prevede che l’ufficiale giudiziario, nell’eventualità in cui l’atto non venga consegnato personalmente al destinatario, sia tenuto ad inoltrare avviso allo stesso dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, è stata ritenuta manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza – Corte Cost. 13 aprile 2011, n. 130 -.

9. Quanto alla giurisprudenza penale in materia di notifica di atti al collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, la stessa, per un verso, ha esaminato la questione relativa alla natura del domicilio eletto dal collaboratore di giustizia ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis. Cass. pen. 27222/2013, Naimo, richiamando ulteriori precedenti, ha ritenuto che la previsione di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, integra un domicilio eletto su base volontaria, circostanza dalla quale deriva la nullità della notifica all’imputato sottoposto a programma di protezione – effettuata in luogo diverso dal domicilio per legge individuato in Roma presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la validità di una notifica alla stessa categoria di soggetti “regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che (…) l’interessato all’atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.9.1. In sostanza, secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, il domicilio indicato dall’art. 12, comma 3 bis, D.L. cit., costituisce luogo presso il quale il collaboratore deve ricevere le notifiche allo stesso destinate, secondo il programma sottoscritto, su base volontaria, avendo quest’ultimo piena possibilità di conoscere le conseguenze della sua determinazione sul piano processuale. A tale conclusione, secondo la Cassazione penale, non osta dunque la circostanza che la domiciliazione trovi causa nell’esigenza di tutelare sicurezza e riserbo del soggetto protetto.

9.2. Ciò peraltro non esclude, prosegue Cass. pen. n. 27222/2013, “che anche per il collaboratore resta ferma la possibilità di una restituzione nel termine qualora risulti che egli non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto pur regolarmente notificatogli presso il domicilio eletto: principio, questo, di portata generale e ad esempio già affermato in tema di notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale (v. Cass., Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010, Gallo…)”. Restituzione nel termine che, nel caso esaminato dalla sentenza n. 27222/2013, non venne tuttavia concessa, avendo la Corte ritenuto che il collaboratore fosse a conoscenza dell’udienza alla quale si riferiva la notifica per il tramite del suo difensore.

9.3. In quello stesso contesto, peraltro, si è precisato che la notifica fatta al collaboratore di giustizia non nel domicilio indicato dal D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, ma al difensore, integra una nullità a regime intermedio, non essendo quest’ultima inidonea a determinare l’effettiva conoscenza della citazione da parte dell’imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al difensore cui l’atto è stato consegnato, con la conseguenza che tale nullità, secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, doveva essere eccepita con le scansioni temporali previste dall’art. 180 c.p.p., e art. 181 c.p.p., commi 2, 3 e 4, – Cass. pen. n. 30454/2009 -.

10. Ciò posto, queste Sezioni Unite sono chiamate ad affrontare le questioni sottoposte dalla terza sezione civile ed a fornire risposte agli interrogativi prospettati dall’ordinanza interlocutoria che possono sintetizzarsi nel modo che segue:

a) è valida la notificazione di un atto del processo civile effettuata al collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione con le forme previste dal codice di procedura civile nella di lui residenza risultante dai registri anagrafici?

b) in caso di risposta positiva al primo quesito, quali garanzie sono offerte dall’ordinamento al collaboratore di giustizia in ordine all’effettiva consegna dell’atto operata da un soggetto incardinato nell’ufficio che ha preso in carico il collaboratore di giustizia?

c) il domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, che il collaboratore di giustizia elegge all’atto dell’ammissione al programma di protezione può essere considerato una forma di domicilio legale che si affianca o rende inoperante la consegna dell’atto presso la residenza anagrafica con le forme delle notificazioni regolate dal codice di procedura civile?

d) in caso di risposta positiva al quesito sub c), quali oneri di trasmissione sussistono a carico di chi riceve la notifica presso il domicilio indicato dal D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis?

11. I dubbi prospettati dall’ordinanza interlocutoria sono originati dalla circostanza che quando occorre notificare un atto ad un collaboratore o testimone di giustizia ammesso al programma di protezione, la formalità della notifica diretta al notificando non è ipotizzabile, non risultando conosciuto il luogo nel quale lo stesso realmente dimora.

12. E’, infatti, il meccanismo di protezione introdotto dalla legislazione speciale ed attuato in concreto dalla Commissione centrale prevista dal D.L. n. 8 del 1991, art. 10, comma 2, coadiuvata dal Servizio centrale di protezione a prevedere, fra le misure possibili a tutela della sicurezza del beneficiario, il trasferimento della residenza originaria che, ove lasciato inalterato, renderebbe agevole l’individuazione del collaboratore, esponendolo a quei rischi che, appunto, il sistema intende evitare attraverso l’inserimento del medesimo nel programma di protezione.

13. La previsione di una specifica disciplina in caso di cambio di generalità, della quale si è già dato conto, consente poi di individuare con precisione gli obblighi della struttura statale di protezione nei confronti del collaboratore, abbia questi mutato o meno le proprie generalità.

13.1. Orbene, una lettura sistematica del D.L. n. 8 del 1991, art. 13, commi 4, 5 e 10, e del D.Lgs. n. 119 del 1993, art. 7,consente di individuare, a carico della struttura di protezione, un preciso obbligo di consegna degli atti processuali ricevuti presso il luogo indicato come residenza di copertura (o polo residenziale fittizio, come lo ha correttamente definito Cass. n. 23838/2007) nei confronti del collaboratore, a prescindere dall’attivazione della particolare misura, eccezionale, di cui all’art. 13 cit., comma 10.

13.2. La previsione del trasferimento in località protetta e “l’adozione di misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza” o in istituti, di cui parla l’art. 13 cit., comma 4, dimostrano che proprio all’interno del programma di protezione la Commissione centrale possa adottare misure protettive che incidono sulla residenza anagrafica del beneficiario e, conseguentemente, sulla necessità che la struttura che coopera con la Commissione si attivi per la consegna degli atti ricevuti nei luoghi fittizi indicati dagli organi addetti alla protezione.

13.3. Tale prima conclusione, direttamente collegata alla circostanza che viene espressamente sancito un obbligo di consegna delle notifiche di atti ricevuti nell’interesse del beneficiario prima del cambio di generalità – D.Lgs. n. 119 del 1993, art. 7, comma 3 – conferma, dunque, che la legislazione speciale non ha in alcun modo inteso introdurre una disciplina derogatoria rispetto al sistema di notificazioni previsto nell’ambito civile o penale.

13.4. Ciò consente di fornire una prima risposta al quesito sub a), e cioè che la notifica effettuata con le forme dell’art. 139 e/o art. 149 c.p.c., non può considerarsi invalida se diretta nei confronti del collaboratore di giustizia.

13.5. In termini generali, va infatti ricordato che l’art. 160 c.p.c., sotto la rubrica “Nullità della notificazione”, dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Inoltre, l’art. 156 (“Rilevanza della nullità”), prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (primo comma).

13.6. Orbene, la notifica eseguita presso la residenza anagrafica protetta indicata all’interno del programma di protezione sottoscritto dal collaboratore non può dirsi affetta dal vizio di nullità, non essendo vietata da alcuna disposizione di legge.

13.7. Tale residenza, diversa da quella reale, è individuata nell’interesse del beneficiario, è adeguatamente pubblicizzata nei registri anagrafici e consente al notificante di accertare con precisione, in assenza del destinatario, il luogo di residenza ove eseguire la notifica secondo la disciplina processualcivilistica.

13.8. Se è dunque vero che ai fini di una esatta determinazione della residenza del destinatario assume rilievo il luogo ove quest’ultimo dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che alle risultanze anagrafiche va riconosciuto valore meramente presuntivo – Cass. n. 6101/2006 – suscettibile di superamento in caso di prova contraria, ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento – cfr. Cass. n. 3982/1998 -, non può ritenersi che la notifica effettuata presso la residenza anagrafica individuata dal servizio centrale di protezione ponga il notificante in una condizione di incertezza in ordine alla validità della stessa.

13.9. La correttezza di tale conclusione riposa nella circostanza che la residenza anagrafica espressamente viene introdotta, nel programma di protezione, come luogo ove il collaboratore risulta essere residente, ancorchè eventualmente diversa dalla località protetta nella quale lo stesso viene alloggiato dal servizio centrale di protezione, non essendo possibile che egli riceva alcuna notifica nei luoghi di dimora effettiva proprio in relazione al particolare stato nel quale si trova ed al sistema di protezione eretto a sua difesa.

13.10. Del resto, questa Corte ha ritenuto legittima la notificazione eseguita nella residenza anagrafica, anche in caso di mancata corrispondenza con il luogo di residenza effettiva, laddove il notificante versi in buona fede, in quanto non conosca, nè sia in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza, tale mancanza di coincidenza – Cass. 12.11.2010, n. 22955; Cass. 16.11.2006, n. 24416; Cass. 21.1.2000, n. 662; Cass. 10.6.1982, n. 3508; Cass. 27.9.1996, n. 8554 -.

13.11. In conclusione, il notificante che esegue la notifica nella residenza risultante dai registri anagrafici non potrà vedersi opposta l’ineffettività della residenza, risultando questa coperta dal segreto, anche al momento in cui lo stesso effettua la notifica nelle mani della persona addetta secondo le regole fissate nel programma di protezione, non essendogli comunque mai comunicato il luogo di residenza reale (vd. art. 44 c.c., e art. 31 disp.att. c.c.).

13.12. Il collaboratore di giustizia notificatario, per altro verso, non potrà in alcun modo porre proficuamente in discussione la validità della notifica eseguita con le forme di cui all’art. 139 c.p.c., allorchè il luogo di residenza sia stato individuato dal servizio centrale di protezione.

13.13. La chiave di lettura offerta dalle due pronunzie della Cassazione civile che hanno, per l’appunto, riconosciuto la piena validità della notifica effettuata nella residenza anagrafica del notificando indicata quale polo residenziale fittizio merita, dunque, di essere condivisa.

13.14. In definitiva, le preoccupazioni avvertite dalla sezione terza circa la fittizietà della residenza ove vengono eseguite le notificazioni, possono essere agevolmente superate proprio considerando che la verosimile non coincidenza fra dimora effettiva e residenza indicata dal Servizio centrale nei registri anagrafici non è, rispetto al collaboratore di giustizia, produttiva di alcun pregiudizio ma, al contrario, funge da elemento ineludibile alla sua sicurezza, essendo necessario che le comunicazioni che attengono ad un procedimento civile vengano convogliate in una località che è proprio la struttura che ha preso in carico ad individuare nell’interesse della sicurezza ed incolumità del collaboratore.

13.15. La recisione del collegamento fra collaboratore e luogo della residenza effettiva alla quale fa riferimento l’ordinanza interlocutoria non può essere, dunque, produttiva di un vulnus al principio di effettività, ove si consideri che il sistema di individuazione di un polo residenziale fittizio non recide affatto il collegamento fra dimora del collaboratore e residenza, anzi costituendo l’elemento di raccordo che consente la conoscenza legale dell’atto per il tramite del personale che ivi è comandato per ricevere l’atto. Sistema che, in tal modo, peraltro, rende impraticabile, come riconosciuto correttamente da Cass. n. 23838/2007, la notifica nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., riservata ai casi di effettiva irreperibilità del destinatario e di esito negativo delle indagini anagrafiche.

13.16. Deve ancora riconoscersi, in linea con l’affermazione, pure espressa nelle ricordate sentenze nn. 23838/07 e 8646/2016, che il soggetto incaricato della ricezione dell’atto da parte della struttura di protezione deve essere assimilato all’addetto alla casa, alla quale fa riferimento l’art. 139 c.p.c..

13.17. Giova ricordare che fra i possibili consegnatari della notifica a mani diverse dal destinatario l’art. 139 c.p.c., indica, in successione preferenziale ritenuta tassativa dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (vd. Cass. S.U. 30 maggio 2005, n. 11332), i soggetti che possono ricevere la notifica in assenza del destinatario “persona di famiglia”, ovvero “addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, portiere dello stabile in cui è ubicata l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, in via ulteriormente subordinata, ad un vicino di casa -.

13.17. Orbene, l’indirizzo della Cassazione civile favorevole alla notifica a mezzo consegnatario muove dall’idea che la specificità della posizione del collaboratore di giustizia, quanto alle esigenze di nascondimento del luogo reale di dimora, può essere adeguatamente salvaguardata dal sistema di notificazione presso la residenza anagrafica.

13.18. Ed infatti, nell’impossibilità di procedere con le forme della notifica diretta a mani del notificando, la consegna alla persona individuata dal sistema di protezione come addetta a tale incombente realizza un giusto contemperamento fra gli interessi del notificante, che ignora il reale luogo di dimora e fa dunque affidamento sulle risultanza anagrafiche, e quello del notificando che, proprio perchè sottoposto al programma di protezione, ha il diritto di ricevere la notifica dal consegnatario che riceve l’atto nella sua residenza fittizia.

13.19. Tale effetto si raggiunge attraverso la parificazione della figura del soggetto che riceve materialmente l’atto all’addetto alla casa.

13.20. La scelta interpretativa della Cassazione civile si muove, infatti, nell’alveo della giurisprudenza di questa Corte, consolidata nel senso che, allorchè non sia possibile effettuare la consegna alla persona del destinatario secondo la previsione dell’art. 138 c.p.c., l’atto da notificare può essere consegnato “a persona di famiglia” o “addetta alla casa”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., sulla base del principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l’atto a sua conoscenza (Cass. n. 21362/2010; Cass. n. 7750/2011; Cass. n. 19218/2007, Cass. n. 22015/2018). Il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è comunque individuato nel fatto che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando” – Cass. n. 5410/2017 -. Inoltre, ai fini della ritualità di tale forma di notifica, è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea, e la non occasionalità si presume dalla accettazione senza riserve dell’atto (Cass. n. 187/2000), nonchè dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica (Cass. n. 12181/2013; Cass. n. 26501/2014).

13.21. Orbene, la scelta ermeneutica delle ricordate sentenze della Cassazione civile – Cass. nn. 23838/2007 e 8646/2016- di salvaguardare la posizione del notificante (ignaro della effettiva residenza e, come tale, non passibile di sanzione alcuna rispetto alla notificazione eseguita presso la residenza) e quella del notificando, che fa ragionevole affidamento sulla materiale ricezione dell’atto da parte del consegnatario in quanto inserito nel programma di protezione, risulta ragionevole e indirizzata a perseguire un corretto bilanciamento fra le posizioni in gioco.

13.22. La figura dell’addetto alla ricezione degli atti indirizzati al collaboratore di giustizia nel luogo di residenza protetta – individuato volta per volta dalla struttura di protezione – trova quindi giustificazione nel sistema stesso di protezione del collaboratore. Tale soggetto risulta organicamente incardinato all’interno della struttura che ha preso in carico il collaboratore stesso assumendo, dunque, un preciso obbligo di consegna della notifica ricevuta con le forme regolate dal processo civile al collaboratore.

13.23. Il collaboratore di giustizia potrà, semmai, dimostrare, per inficiare la notifica effettuata nella residenza indicata come protetta e nelle mani del consegnatario individuato dal servizio centrale di protezione, con onere probatorio a suo carico, la sopravvenuta cessazione del programma di protezione, dalla quale consegue il venir meno della legittimazione del consegnatario alla ricezione dell’atto, secondo le linee generali espresse dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. 30.11.2012, n. 21570; Cass. 13.6.2008, n. 15938; Cass. 23.9.2004, n. 19132; Cass. 25.7.2003, n. 11562-.

13.24. Evenienza, quest’ultima, tutt’altro che infrequente se si guarda proprio alla odierna vicenda processuale, nella quale il primo tentativo di consegna del ricorso per cassazione ai tre collaboratori di giustizia presso il domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, non andò a buon fine a causa del rifiuto dell’agente di ricezione dell’atto in relazione alla cessazione del programma di protezione nei confronti delle parti intimate – successivamente riammesse al programma -.

13.25. La correttezza del bilanciamento fra i diversi interessi in gioco sotteso alla scelta delle due pronunzie appena ricordate delle sezioni civili, del resto, si percepisce ulteriormente se si considera che il collaboratore sottoscrive il programma di protezione, al cui interno sono previste le misure adottate a sua protezione, nelle quali non può non esservi l’indicazione del luogo di residenza anagrafica individuato in sostituzione del precedente. Residenza che, pur non coincidendo con quella di reale dimora, indica al beneficiario, ed ai terzi che con lo stesso dovessero venire in contatto proprio in relazione all’eventuale notifica di un atto processuale, il luogo nel quale egli formalmente risulta inserito nei registri dell’anagrafe.

13.26. In conclusione, il sistema per come interpretato dalle due sentenze della Cassazione civile – quanto alla ritualità della notifica all’addetto alla casa presso la residenza anagrafica individuata dal servizio centrale di protezione – non presta il fianco alle critiche ventilate dalla sezione terza.

13.27. L’unica reale peculiarità rispetto alla disciplina che, codicisticamente, consente la consegna a soggetto diverso dal notificando, sta nella circostanza che la relazione fra il notificando e il consegnatario non nasce da un pregresso rapporto fra tali soggetti – si pensi alla persona di famiglia o all’impiegato o, appunto all’addetto alla casa necessariamente investito di tale funzione dal notificando -.

13.28. Essa è, piuttosto, determinata dall’ammissione del collaboratore al programma di protezione e, in definitiva, da una precisa scelta operativa del personale che ha sotto protezione il collaboratore, rientrante tra le misure protettive calibrate all’interno del programma sottoscritto dal predetto, ma anche tra gli obblighi del detto personale che, in quanto tenuto a garantire comunque che il suddetto non debba subire pregiudizi alla sua sfera privata e patrimoniale dall’ammissione al programma, certamente includono quelli in astratto derivanti dalla mancata consegna degli atti processuali notificati alla residenza anagrafica del medesimo.

14. Resta, dunque, da approfondire unicamente il tema delle garanzie offerte al collaboratore in termini di effettività della consegna, sul quale pure si appunta, opportunamente, l’ordinanza interlocutoria.

14.1. Uno dei dubbi che sorregge l’ordinanza interlocutoria è, infatti, quello del pregiudizio che il notificando potrebbe subire in caso di mancata consegna dell’atto da parte del soggetto che ha ricevuto nel suo interesse l’atto.

14.2. Tale preoccupazione è legittima nella misura in cui, ferma la rituale notifica effettuata dal notificante, l’eventuale intempestività della consegna dell’atto ed i suoi riflessi negativi in capo al notificando non possono essere di certo accollati a quest’ultimo, in assenza di un comportamento negligente a questi imputabile.

14.3. Orbene, ai fini della realizzazione di un pieno bilanciamento fra le posizioni del notificante e del notificando (fra le quali si interpone la condotta dello Stato che ha in carico la protezione del collaboratore) è doveroso ricercare un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle disposizioni normative fin qui esaminate, al fine di salvaguardare la posizione processuale del collaboratore ignaro dell’avvenuta notifica nelle mani del consegnatario e che versi in una condizione di incolpevolezza in ordine alla conoscenza dell’atto al medesimo non consegnato o tardivamente consegnato. Protezione che appare necessario garantire al detto collaboratore in modo da consentigli di non subire pregiudizio in ambito processuale dall’intempestività della consegna.

14.4. Sono, del resto, le peculiarità della posizione in cui versa il collaboratore di giustizia a giustificare una particolare protezione che il medesimo merita al fine di vedere comunque salvaguardato il diritto al contraddittorio nell’instaurando processo, evitandogli conseguenze pregiudizievoli connesse a condotte al medesimo in alcun modo imputabili, ma unicamente riferibili all’apparato di protezione predisposto dal Servizio centrale di protezione.

14.5. Si tratta, a ben considerare, di specificità che pongono il collaboratore in posizione diversa da quella che il legislatore ha usualmente preso in considerazione riferendosi alle figure dell’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda.

14.5. Nel caso qui esaminato, infatti, il nesso di collegamento fra consegnatario dell’atto e collaboratore non si fonda su basi volontarie o solidaristiche, ma risulta esclusivamente tratto dal sistema normativo sui collaboratori di giustizia che obbliga il primo alla consegna dell’atto al secondo e prescinde da un vincolo di collegamento diretto fra consegnatario e notificando. Ciò il legislatore ha realizzato nell’ambito di un composito sistema di protezione che, tuttavia, è caratterizzato da importanti limitazioni a carico del collaboratore, tanto con riferimento alla libertà di circolazione, che a quella della propria vita privata.

14.6. Dette limitazioni, si è visto, emergono in modo evidente con riguardo al meccanismo di notificazione di cui si è detto, non potendo il collaboratore ricevere gli atti personalmente in quanto soggetto al vincolo del rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del programma di protezione, fra i quali il D.L. n. 8 del 1991, art. 13 quater, comma 2, individua quello di non fare ritorno senza autorizzazione nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che comporti la rivelazione o divulgazione del luogo di residenza o delle altre misure applicate.

14.7. Ne consegue che gli effetti pregiudizievoli che dovessero derivare al collaboratore in caso di mancata consegna o di intempestiva consegna di un atto per motivi allo stesso non imputabili in quanto derivanti dalla struttura di protezione, non possono addossarsi in capo al notificatario, tale evenienza altrimenti determinando un’irragionevole compressione dei diritti fondamentali, di matrice costituzionale e convenzionale, al giusto processo ed al rispetto della vita privata.

14.8. Ed infatti, rispetto a tale assolutamente peculiare evenienza, non presa specificamente in considerazione dal composito quadro normativo già esaminato in tema di notifiche ai collaboratori di giustizia, un utile strumento pare a queste Sezioni Unite essere rappresentato dall’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, nella versione riformata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19.

14.9. Occorre a tal punto verificare se questa opzione, giustificata attraverso il ricorso al canone dell’interpretazione costituzionalmente conforme – Corte cost. n. 346/1998, Corte cost. n. 3/2010, Corte cost. n.310/2005- e convenzionalmente orientate – cfr. Corte cost. n. 348 e 349 del 2007, nonchè Corte cost. n. 239/2009, Corte cost. n. 276/2016Corte cost. n. 239/2009, Corte cost. n. 276/2016, nonchè Cass. S.U. n. 30997/2017, Cass. S.U. n. 9142/2016, Cass. S.U. n. 18131/2015,Cass. S.U. n. 6312/2014, Cass. S.U. n. 16379/2014, Cass. S.U. n. 11826/2013, Cass. S.U. pen. n. 2/2014, Cass. S.U. pen. n. 40076/2017 – sia praticabile.

14.9. Si tratta, in definitiva, di fare applicazione dei principi espressi da questa Corte, a Sezioni Unite, allorchè si è fatto ricorso alla tecnica del bilanciamento fra i diritti fondamentali per fornire una soluzione giuridica ad una apparente lacuna del sistema.

14.10. Le S.U. si sono premurate di precisare che “…con la tecnica del bilanciamento la Corte costituzionale (ma lo stesso procedimento logico è adottato dalla Corte EDU) costruisce una norma traendola dalla disposizione di legge”. Ne consegue che “Il giudice ordinario per compiere una interpretazione costituzionalmente orientata deve procedere allo stesso modo: – esaminare una singola disposizione; – individuare i beni in conflitto; – compiere un giudizio di bilanciamento secondo i passaggi logici sopra indicati; – infine, estrarre la norma dalla disposizione”.

14.11. Secondo Cass. S.U. n. 24822/2015, “la tecnica del bilanciamento avviene attraverso vari steps: a) primo step: il sacrificio di un bene deve essere necessario per garantire la tutela di un bene di preminente valore costituzionale; b) secondo step: a parità di effetti, si deve optare per il sacrificio minore; c) terzo step: deve essere tutelata la parte che non versa in colpa; d) quarto step: se entrambe le parti non sono in colpa, il bilanciamento avviene imponendo un onere di diligenza – o, comunque, una condotta (attiva o omissiva) derivante da un principio di precauzione – alla parte che più agevolmente è in grado di adempiere”.

14.12. Orbene, calando il ragionamento espresso da queste Sezioni Unite al caso in esame, occorre individuare i valori fondamentali in gioco che si contrappongono integrati, per l’un verso, dal diritto al giusto processo ed al rispetto della vita privata del collaboratore di giustizia notificatario, che trovano precipua tutela in ambito costituzionale e convenzionale – art. 24 Cost., artt. 6 e 8 CEDU; per altro verso, dal diritto del notificante, anch’esso di rango primario, ad esercitare il suo diritto di accesso ad un tribunale in un tempo ragionevole e secondo le regole del diritto interno – artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU -.

14.13. Orbene, la conclusione che riconosce al collaboratore di giustizia la possibilità di dimostrare che l’atto non gli sia mai stato consegnato dall’addetto alla ricezione presso la di lui residenza protetta, si dimostra essere soluzione pienamente compatibile con i passaggi che rendono doverosa l’operazione di bilanciamento fra gli interessi contrapposti.

14.14. Tale opzione non cagiona, invero, un sacrificio irragionevole nei confronti del notificante, lo stesso essendosi avvalso di un sistema notificatorio che, declinato nei termini sopra esposti, dopo la consegna all’addetto della struttura di protezione – militare o altro appartenente alle forze dell’ordine – lo ha messo in condizioni di apprendere la peculiare posizione nella quale si trova il notificando.

14.15. Peraltro, l’eventualità della mancata consegna dell’atto da parte dell’addetto alla ricezione non può essere in alcun modo addossata al destinatario della notifica. Del resto, la circostanza che l’addetto sia dipendente incardinato nell’organizzazione che si occupa del sistema di protezione e che fa capo direttamente allo Stato impedisce di profilare condotte fraudolente fra addetto alla ricezione e notificando, che risultano immeritevoli di tutela.

14.16. In conclusione, la non attribuibilità del ritardo nella consegna nè al notificante nè al notificatario, ove dimostrata dal collaboratore (per es., attraverso atti interni al Servizio centrale di protezione) impone di riconoscere al collaboratore di giustizia il diritto ad essere restituito nel termine processuale eventualmente decorso senza sua colpa a causa della mancata o della non tempestiva consegna dell’atto, alla stregua dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

14.7. Spetterà, peraltro, al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento, offerto dal destinatario della notifica – ritualmente eseguita dal notificante presso la residenza anagrafica – secondo il quale assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile, al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini.

14.18. Il rimedio qui indicato appare, dunque, necessario in relazione alla peculiare posizione in cui versa il collaboratore di giustizia, sicchè l’obbligo che ne deriva in capo al notificante di subire le eventuali conseguenze negative prodotte sul processo iniziato o proseguito in assenza del collaboratore di giustizia dalla negligente condotta del consegnatario costituisce un peso inevitabile e sopportabile, proprio in relazione alla peculiare condizione in cui versa il collaboratore di giustizia, come detto impossibilitato a ricevere in forma diretta la notifica degli atti giudiziari ed invece obbligato alla ricezione degli atti per il tramite di un soggetto comunque incardinato nell’apparato statale di protezione adottato a sua tutela.

14.19. Del resto, la soluzione qui rappresentata non contrasta con quanto espresso in epoca risalente da questa Corte – Cass. n. 1871/1963 -in un caso di rimessione in termini all’interno di un giudizio di opposizione tardiva, nel quale si ammise il rimedio della rimessione del termine nella sola ipotesi di dolo del familiare consegnatario che non aveva provveduto alla consegna dell’atto ricevuto dal notificando a decreto ingiuntivo. E ciò per il duplice motivo che, nell’attuale sistema, la modifica dell’art. 153 c.p.c., comma 2, ha assunto portata generale e che la posizione del consegnatario della notifica destinata al collaboratore quale persona di famiglia si distingue, per quanto già detto, da quella delle altre figure specificamente disciplinate dall’art. 139 c.p.c..

14.20. In definitiva, la possibilità di fare valere la mancata conoscenza dell’atto ascrivibile al sistema di protezione del collaboratore in caso di mancata consegna dell’atto da parte della struttura incaricata della protezione del collaboratore di giustizia rappresenta l’unica misura capace di impedire, nei confronti del soggetto sottoposto a protezione, conseguenze che finirebbero col pregiudicare in modo irragionevole e sproporzionato il diritto al giusto processo.

14.21. Gli esiti ai quali si è qui giunti sono, dunque, complessivamente orientati ad offrire un’interpretazione orientata al rispetto dei diritti fondamentali coinvolti nella materia delle notifiche al collaboratore di giustizia in ambito civile. Esegesi, peraltro, pienamente coerente con quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 346/1998, essa offrendo un’interpretazione del quadro normativo che assicura il “fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli” (Corte cost. n. 346/1998).

14.22. Il richiamo al canone della rimessione in termini, d’altra parte, è anch’esso orientato da una prospettiva attenta a salvaguardare il notificante da eventi a lui non imputabili, capaci di vulnerare il suo diritto all’accesso alla giustizia e si pone, anch’esso, in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, anche recentemente confortata dalla Corte costituzionale che, occupandosi di questione correlata alla notifica di una cartella in via diretta da parte del concessionario per la riscossione, non ha mancato di sottolineare la centralità dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, proprio per evitare pregiudizio al destinatario di una notifica della quale non abbia avuto conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile – cfr. Corte cost. n. 175/2018 -.

14.23. In questi termini va dunque risposto ai quesiti a) e b). 15.Passando ora all’esame del quesito sub c), risulta evidente, a giudizio di queste Sezioni unite, che il sistema di domiciliazione ex lege presso la Commissione centrale, previsto dal D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, con le modalità in concreto determinate dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte sopra ricordate non consente di potere ritenere che si sostituisca al sistema di notifiche previsto in ambito civile.

15.1. Osta a tale conclusione quanto già rappresentato a proposito della piena ritualità delle notifiche effettuate ai sensi degli artt. 139 e 149 c.p.c., oltrechè il dato imperioso rappresentato dal fatto che la domiciliazione di cui al ricordato art. 12, comma 3 bis, D.L. cit., non è assistita da alcuna forma di pubblicità tale da potere ammettere che essa possa sostituirsi, come forma di domicilio generale ove eseguire le notifiche a favore del collaboratore.

15.2. Tale forma di domiciliazione, invero, è collegata all’ammissione del collaboratore al programma di protezione ed è ordinariamente anch’essa assistita da un vincolo di riservatezza, non ostensibile al privato notificante che, a differenza della Polizia giudiziaria, del magistrato o del P.M. notificante – i quali possono essere messi al corrente o ricercare, con le forme dell’art. 159 c.p.p., l’attuale domiciliazione del collaboratore per ragioni di giustizia – può unicamente fondarsi sulle risultanze anagrafiche relative alla persona alla quale intende notificare un atto.

15.3. Ciò consente di differenziare nettamente i tratti salienti del sistema dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 12, comma 3 bis, D.L. cit., che appunto giustificano l’orientamento espresso dalla Cassazione penale circa la portata generale del detto domicilio, rispetto alla quale non incide in alcun modo la previsione di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 13,comma 3, destinata ad operare in ipotesi specifiche nelle quali viene in rilievo la figura del collaboratore di giustizia all’interno di un procedimento penale nel quale lo stesso è chiamato a partecipare.

15.4. Il domicilio di cui all’art. 12, comma 3 bis, cit., del resto, non trova espressa conferma con riferimento alla notifica in ambito civile, nè può essere in alcun modo assimilato all’elezione di domicilio disciplinata dal codice di procedura civile (art. 141 c.p.c.).

15.5. Le considerazioni appena espresse, tuttavia, non possono condurre a ritenere che la notifica effettuata per gli atti civili presso il domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, sia affetta da nullità – come pure opinato da Cass. n. 8646/2016- essa piuttosto inquadrandosi in una particolare modalità di notificazione degli atti prevista dalla legge, capace di produrre effetti anche in ambito civile.

15.6. Modalità che non pone pregiudizio alcuno, nè al notificante che se ne sia avvalso in quanto a conoscenza dell’inserimento del un pregiudizio dall’avvenuta notifica dell’atto presso la Commissione centrale – recte, il servizio centrale di protezione, come affermato dalla Cassazione penale -.

15.7. In conclusione, nel caso di notifica presso il domicilio di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, il notificante si avvarrà del domicilio anzidetto per dimostrare che la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche è superata dal domicilio indicato espressamente dal collaboratore di giustizia, una volta che egli ne sia venuto a conoscenza.

15.8. La conoscenza, da parte del notificante, del domicilio indicato dal collaboratore previsto da una precisa disposizione normativa, infatti, varrà come elemento idoneo a superare la presunzione di coincidenza della residenza effettiva con quella risultante dai registri anagrafici – vd., del resto, Cass. 22.12.2009, n. 26985, che ha su tale via valorizzato l’indicazione della dimora abituale risultante dall’esecuzione del contratto intercorso fra le parti per superare la residenza anagrafica, nonchè anche Cass. 16.11.2006, n. 24422, che ha attribuito rilievo, nella medesima direzione, alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

15.9. Il bilanciamento che si realizza adottando siffatta soluzione, seguendo ancora una volta le coordinate espresse dalla ricordata Cass. S.U. n. 24822/2015, risulta improntato al rispetto delle posizioni del notificante e del notificatario ed offre una composizione ragionevole dei rispettivi interessi.

15.10. Infatti, il notificante che abbia appreso, per esser stato parte di un procedimento penale nel quale era presente il collaboratore o per conoscenza privata, del programma di protezione nei confronti del destinatario di un atto processuale civile, potrà avvalersi della notificazione presso il Servizio centrale di protezione.

15.11. Ciò consentirà di salvaguardare l’esigenza di individuare con precisione ed in tempi celeri il soggetto che va portato a conoscenza dell’atto processuale, garantendo piena tutela al suo diritto ad un giusto processo anche in termini di ragionevole durata dello stesso.

15.12. Nessun sacrificio potrà derivare al notificatario, proprio perchè inserito in una struttura di protezione che ha, fra gli obblighi assunti nei confronti del medesimo, anche quello di portare a conoscenza il destinatario dell’atto ricevuto presso il S.C.P..

15.13. Nessun pregiudizio, infine, potrà derivare al collaboratore di giustizia dalla notifica effettuata presso il di lui domicilio indicato ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, valendo le medesime garanzie – id est rimessione in termini – previste dalla giurisprudenza di legittimità in caso di ritardata consegna e, anche, di omessa consegna dell’atto.

15.14. Tali esigenze, ancora una volta, meritano protezione in relazione al carattere vincolante delle misure di protezione disposte nei confronti del collaboratore, al quale non può essere fatto carico alcuno degli eventuali disservizi provocati dalla struttura che lo ha preso in carico, risultando ogni diversa soluzione sproporzionata rispetto alla limitazione del diritto al rispetto della vita privata e irragionevolmente lesiva del diritto di difesa e al giusto processo, sotto il profilo della garanzia al pieno contraddittorio – v., sulla necessità che le limitazioni al diritto alla vita privata di matrice convenzionale abbiano una base legale, risultino proporzionate e necessarie in relazione all’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in caso di bilanciamento fra diritti fondamentali, Corte edu, 26 marzo 1987, Lender c. Svezia, p. 48; Corte edu, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, p. 89, Corte edu (GC) 10 aprile 2007, Evans c. Regno Unito, p. 77; cfr., ancora, sul diritto al giusto processo (Corte edu, 18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia, p. 33) ed all’accesso ad un tribunale e sull’ammissibilità delle limitazioni a tali diritti, Corte edu, 29 luglio 1998, Guerin c. Francia, p. 37; Corte edu, 19 dicembre 1997, Brualla Gomez de la Torre c. Spagna, p. 33, Corte edu, 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia, p. 49; Corte edu, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, p. 33 -.

15.15. La limitazione alla propria sfera privata correlata alla ricezione diretta degli atti giudiziari sottesa all’ammissione al programma di protezione che deriva dall’allontanamento del collaboratore dall’ambiente nel quale egli si trova finirebbe, altrimenti, col risultare sproporzionata se ad essa si aggiungesse l’impossibilità per il suddetto di fare valere la mancata o tardiva consegna dell’atto giudiziario ascrivibile a condotta negligente o comunque ad un disservizio del sistema di protezione che ha in carico il predetto.

15.16. In conclusione, la soluzione qui espressa si pone come misura proporzionata al fine di salvaguardare tutti gli interessi in gioco, favorendo soluzioni armoniche ed una piena sintonia fra le gli orientamenti espressi dai plessi giurisdizionali civili e penali di questa Corte.

16. Tanto consente di rispondere ai quesiti di cui alle lett. c) e d). Vanno quindi affermati i seguenti principio di diritto:

E’ legittima la notifica effettuata al collaboratore o testimone di giustizia presso la residenza risultante dai registri anagrafici con le forme degli art. 139 c.p.c., o art. 149 c.p.c., potendo il notificatario far valere con le forme processuali di rito la mancata conoscenza dell’atto allo stesso notificato a mezzo dell’addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, spettando al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini.

Il notificante che abbia appreso dell’esistenza di un domicilio eletto dal collaboratore di giustizia o testimone ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 12, comma 3 bis, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo il notificatario far valere con le forme processuali di rito l’eventuale mancata conoscenza dell’atto allo stesso notificato a mezzo dell’addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione rilasciata dal Servizio centrale di protezione.

17. Sulla base di tali principi va rilevato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti dei collaboratori di giustizia presso il Servizio centrale operativo a mezzo posta nel rispetto della disciplina di riferimento è stata ritualmente effettuata. Ne consegue la non necessità di procedere alla rinnovazione della notifica nei loro confronti.

18. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Sezione terza ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite:

Dichiara la ritualità della notifica effettuata nei confronti di C.S., B. e C..

Trasmette gli atti alla Sezione terza ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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