Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33208 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2950-2019 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il

21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 2777 del 21/06/2018, ha accolto in parte la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo avanzata da R.E., in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo intentato dianzi al TAR Lazio, con ricorso del 7 febbraio 1998 e definito con decreto di perenzione del 10/10/2011.

In tal senso rilevava che la durata del giudizio doveva essere calcolata a far data dal momento in cui era stata presentata istanza di fissazione dell’udienza di discussione (28/4/2000), ma che, essendo stata presentata la domanda di equa riparazione nel periodo compreso tra il 25 giugno 2008 ed il 15 settembre 2010, per processi amministrativi definiti dopo il 25 giugno 2008, trovava applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, per effetto del quale, l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo comportava l’improponibilità della domanda indennitaria solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della detta disposizione.

Per l’effetto la durata del processo ai fini dell’applicazione della L. n. 89 del 2001, andava considerata sino alla data del 25 giugno 2008, non potendo essere riconosciuto alcun indennizzo per la durata ulteriore del processo.

Per l’effetto, ritenuto che la durata del processo era stata sulla scorta dei detti parametri di anni 8, e tenuto conto del periodo di tempo per il quale la durata del processo va considerata ragionevole, l’indennizzo andava liquidato per un periodo di cinque anni e per una somma corrispondente ad Euro 500,00 per anno.

La Corte distrettuale quindi liquidava a favore dell’attrice la somma di Euro 2.500,00, con la condanna altresì del Ministero convenuto al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 485,00 oltre Euro 8,00 per spese di bollo ed accessori di legge.

Avverso tale decreto R.E. propone ricorso articolato in due motivi.

L’Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo evidenzia la questione di costituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. con modifiche nella L. n. 138 del 2008, sottolineandosi come tale norma sia stata già sottoposta alla valutazione della Corte Costituzionale con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 30734/2017 per contrasto con l’art. 117 Cost. e gli artt. 6 par. 1, 13 e 46 par. 1 della CEDU.

Si deduce quindi che laddove la Consulta ritenga fondati i dubbi di legittimità espressi da questa Corte, la conseguente declaratoria di incostituzionalità implica che debba trovare accoglimento la domanda indennitaria anche per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legge e fino dunque alla definizione del giudizio presupposto.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2 e del D.M. n. 55 del 2014, del D.M. n. 37 del 2018, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio de quo, osservandosi che la determinazione delle spese nell’importo di Euro 485,00, a fronte dell’ammontare dell’indennizzo riconosciuto in decreto sarebbe in evidente violazione dei minimi tariffari, determinando altresì la lesione della previsione di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che impone che il compenso del professionista debba essere almeno adeguato all’importanza dell’opera prestata e soprattutto al decoro della professione.

Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, come novellato dalla L. n. 208 del 2015 (attesa la specifica norma transitoria di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, atteso che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo.

Per l’effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo, atteso che al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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