Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33204 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10317-2017 proposto da:

C.G. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ABBATE FERDINANDO EMILIO, MANFREDI MARIA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente dcl Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERLAE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17363/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. SCODITTI Enrico.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. convenne la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Giudice di Pace di Civitacastellana, chiedendo la condanna al risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte dello Stato italiano per l’anno 2010 della Direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’Unione Europea, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, con la quale era stato stabilito il valore limite di 10 mg/l per l’arsenico contenuto nell’acqua potabile. Esponeva in particolare che, dopo due deroghe triennali all’osservanza del detto valore limite disposte con decreto ministeriale, era stata negata la terza richiesta di deroga da parte della Commissione europea. Il Giudice di pace, decidendo secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, condannò la convenuta a pagare alla parte attrice la somma complessiva di Euro 500,00, oltre interessi.

Il Tribunale di Roma con sentenza di data 21 settembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda. Premesso che ricorreva l’appellabilità della sentenza, emessa secondo equità sulla base del valore di cui alla domanda, per la denunciata erronea applicazione della disciplina comunitaria, osservò il Tribunale che, disposte dal Governo italiano due deroghe come previsto dalla direttiva, la Commissione europea, dopo la richiesta di proroga per il triennio 2010-2012 per un valore ammissibile di arsenico pari a 20 mg/l (disattesa quella per il valore di 50 mg/l), aveva concesso con decisione del 22 marzo 2011 una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2012 per la presenza di valori di arsenico fino a 20 mg/l, sicchè nel periodo compreso fra la scadenza della seconda proroga (31 dicembre 2009) e la decisione della Commissione doveva considerarsi autorizzato il limite di 20 mg/l. Aggiunse che non vi era prova che il detto limite fosse stato superato.

Ha proposto ricorso per cassazione C.G., affidandosi a tre motivi di censura e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo e del terzo motivo e di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione di legge: Artt. 339 e 113 c.p.c.; Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE”), la parte ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Deduce che la sentenza di primo grado, in quanto pronunciata dal giudice di pace a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (c.d. “equità necessaria”), era soggetta ad appello per i soli motivi previsti dall’art. 339, ult. comma, c.p.c., tra cui figura la violazione di norme comunitarie. Sostiene che, nel caso di specie, l’appellante non si era attenuta ai “motivi limitati” di cui alla predetta norma, giacchè non aveva indicato le specifiche norme comunitarie asseritamente violate dal giudice di pace nell’emissione del giudizio equitativo, ma aveva chiesto un nuovo giudizio, deducendo la mancanza della violazione della Direttiva comunitaria da quel giudice ritenuta invece sussistente. Asserisce che il tribunale erroneamente avrebbe ritenuto ammissibile il motivo di appello fondato sull'”erronea applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi di recepimento”, in quanto la violazione della Direttiva costituiva la causa petendi della domanda risarcitoria e non la ragione del vizio del giudizio equitativo.

Il motivo è inammissibile. Non risulta specificamente richiamato e trascritto il contenuto dell’atto di appello dal quale dovrebbe emergere la fondatezza del suddetto assunto; per tale ragione il ricorso difetta di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stata posta la Corte in condizioni di verificare effettivamente, in concreto, la fondatezza delle censure avanzate, sulla base del contenuto di esso.

E’ appena il caso di evidenziare comunque le ragioni di infondatezza del motivo, ove si ritenga superato il profilo di inammissibilità.

Il Tribunale – dopo aver correttamente dato atto che il giudizio formulato dal giudice di pace rientrava tra quelli cc.dd. “ad equità necessaria”, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall’art. 1342 c.c.) e che pertanto l’appello era ammissibile esclusivamente per i motivi “limitati” di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, – ha evidenziato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva dedotto, tra i motivi di impugnazione, l'”erronea applicazione delle direttive comunitarie”, oltre che delle leggi di recepimento, dolendosi del fatto che il giudice di pace, proprio sulla base di un’erronea lettura della fonte comunitaria, avesse indebitamente ascritto allo Stato italiano una condotta illecita in realtà insussistente.

Alla luce di tale evidenziazione, deve ritenersi che i motivi di appello, così come indicati nella sentenza impugnata (non si conosce come si è detto il concreto contenuto degli stessi per il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), non esorbitassero dai limiti stabiliti dall’art. 339 c.p.c., u.c., (tra cui rientra la violazione di norme comunitarie), atteso che la critica della sentenza doveva ritenersi esplicitamente fondata sull’erronea applicazione della Direttiva n. 98/83/CE (oltre che della normativa interna di attuazione), per avere il giudice di pace tratto da tale fonte normativa conseguenze giuridiche (la qualificazione di illiceità della condotta dello Stato, erroneamente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dalla Direttiva medesima) incompatibili con la sua corretta interpretazione.

Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione di legge: Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE; Decisione Commissione Europea del 28/10/2010; D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 13,15 e 16; al D.Lgs. n. 31 del 2001, Allegato I”) la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la denunciata violazione della Direttiva n. 98/83/CE da parte dello Stato italiano. Sostiene che le argomentazioni svolte dal Tribunale secondo cui lo Stato, nel disporre le prime due deroghe e nel richiedere il parere della Commissione europea in vista della terza, aveva correttamente osservato il procedimento previsto nell’art. 9 della Direttiva e nell’art. 13 della legge di recepimento, ottenendo, tra l’altro, dopo la decisione negativa del 28 ottobre 2010, il positivo parere a derogare ai valori di parametro fino alla concentrazione di 20 mg/l, espresso con successiva decisione del 22 marzo 2011 sarebbero errate in diritto, in quanto non terrebbero conto, per un verso, della circostanza che lo Stato, alla scadenza della seconda deroga, ne aveva arbitrariamente prorogato gli effetti sino alla pronuncia della Commissione (con ciò disponendo, di fatto, un terza deroga unilaterale in violazione del richiamato procedimento) e, per altro verso, dell’ulteriore circostanza che il parere fornito dalla Commissione in data 22 marzo 2011 (peraltro concernente valori limite sensibilmente inferiori a quello precedentemente richiesto) non aveva efficacia retroattiva e non sanava dunque la violazione consumatasi nell’anno precedente. Aggiunge che la prova che non fosse intervenuta violazione della direttiva incombeva sullo Stato e che l’onere della prova del mancato superamento del limite di 20 mg/l incombeva sulla Presidenza del Consiglio in quanto integrante eccezione della parte convenuta.

Il motivo è manifestamente infondato. Sul punto va richiamata la condivisibile motivazione di Cass. 28 giugno 2018, n. 17058: “la sentenza impugnata, ricostruendo i termini della vicenda, ha posto in evidenza che il Governo italiano aveva attivato, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’invocata direttiva e dall’art. 13 del decreto legislativo di recepimento, due periodi triennali di proroga, l’uno dal 2004 al 2006 e l’altro dal 2007 al 2009. Perdurando la situazione di superamento del tasso soglia di 10 mg/l, fissato dalla direttiva, il Governo italiano aveva chiesto alla Commissione europea un terzo periodo di proroga, invocando l’applicazione del tasso soglia di 50 mg/l.

La sentenza ha aggiunto che la Commissione europea aveva emesso due decisioni: la prima in data 28 ottobre 2010, con cui non aveva concesso la deroga, sul rilievo essa fosse ammissibile fino al massimo di 20 mg/l; la seconda in data 22 marzo 2011, con cui aveva autorizzato la deroga temporanea “fino all’anno successivo” (vale a dire sino al 31 dicembre 2012), per valori di arsenico non superiori a 20 mg/l.

Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto, per un verso, sul piano formale, che fosse stata debitamente rispettata la procedura prevista dalla direttiva comunitaria, art. 9 e dal decreto legislativo di recepimento, art. 13; per altro verso, sul piano sostanziale, che nessuna violazione del diritto comunitario fosse stata perpetrata, evidentemente sull’implicito (ma chiaro) assunto che l’autorizzazione a derogare ai valori soglia concessa dalla Commissione europea con l’ultima decisione del 22 marzo 2011 “fino all’anno successivo” operasse per l’intero triennio 2010-2012.

Alla tesi formulata dal Tribunale, fondata su una perspicua ancorchè implicita – interpretazione della portata della decisione della Commissione europea, il ricorrente contrappone l’opposta tesi, secondo cui la predetta decisione, conformemente a quanto già ritenuto dal giudice di pace, non aveva effetto retroattivo e dunque non sanava la violazione consumatasi nel precedente anno 2010.

La doglianza non si risolve semplicemente in una ricostruzione alternativa dei fatti più favorevole alla parte ricorrente e non è pertanto inammissibile, in quanto le decisioni della Commissione europea, ancorchè prive dei requisiti della generalità ed astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto (in tema, v., di recente, Cass. 19 gennaio 2018, n. 1325) per modo che la questione del loro ambito di operatività e dei limiti, anche temporali, della loro efficacia, si traduce in un problema di interpretazione di norme giuridiche che può essere ammissibilmente posto in sede di legittimità.

Essa doglianza è peraltro infondata, in quanto l’interpretazione data dal tribunale alla portata della decisione della Commissione europea del 22 marzo 2011 appare pienamente condivisibile.

Deve infatti ritenersi che, dopo le prime due deroghe triennali, possibili su iniziativa unilaterale dello Stato interessato, la terza deroga triennale (che richiedeva invece l’approvazione della Commissione Europea) fosse destinata ad operare senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti, in vista del progressivo adeguamento dello Stato alle nuove disposizioni comunitarie, e quindi del progressivo raggiungimento del limite finale fissato dalla direttiva.

La suddetta deroga, sebbene concessa solo nel marzo 2011, era di conseguenza efficace anche per il periodo anteriore alla data di emissione del provvedimento (ovviamente con decorrenza dalla scadenza della precedente deroga triennale, e quindi per tutto l’anno 2010).

Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto che la diversa conclusione del giudice di pace, secondo cui la deroga non aveva effetti retroattivi (e come tale non era operante per il 2010), costituisse violazione delle disposizioni comunitarie invocate dalla stessa parte attrice, ed ha quindi – previa riforma della decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, – proceduto ad una nuova delibazione della domanda proposta, escludendo la sussistenza dell’illecito ascritto allo Stato, in applicazione dell’esposta differente interpretazione della decisione della Commissione europea”. Conformi sono numerose pronunce successive del 2018 di questa Corte, fra le quali, da ultimo, le numero, 17321, 24089, 24088, 24087, 23309, 23307, 22762.

A fronte della corretta ricostruzione normativa operata dal Tribunale destituito di fondamento è il richiamo alla asserita violazione dell’onere probatorio, il quale, quale espressione della regola residuale di giudizio, è in realtà a carico della parte che allega di avere subito un danno. E’ il danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e cioè il superamento della soglia autorizzata.

Con il terzo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione di legge: Artt. 339 e 113 c.p.c.; Artt. 1226,2043,2697 c.c.; Artt. 115 e 116 c.p.c.; Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE”) la parte ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia escluso la prova del nesso causale tra il pregiudizio da lui subito e il mancato rispetto dei limiti di concentrazione dell’arsenico nell’acqua potabile per l’anno 2010. Deduce che il tribunale avrebbe indebitamente sindacato il giudizio operato dal giudice di pace in tema di riparto dell’onere della prova e di idoneità dei mezzi di prova addotti per l’assolvimento di tale onere, giudizio fondato sulle regole di diritto sostanziale contenute nel Titolo II del Libro VI del codice civile (artt. 2697 e ss.), la cui violazione darebbe luogo ad errores in iudicando non rilevabili in relazione a pronunce emesse dal giudice di pace secondo equità. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la censura, sebbene formalmente riferita all’asserita violazione dei limiti entro i quali può essere fatta oggetto di appello una sentenza emessa dal giudice di pace nell’ambito dei giudizi ad equità necessaria, nella sostanza riguarda la diversa valutazione delle prove effettuata dal tribunale, la quale rientra appieno nei poteri del giudice di appello; in altre parole, la circostanza che l’appello contro le sentenze pronunciate secondo equità, a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sia consentito esclusivamente per violazione di norme sul procedimento (oltre che per violazione di norme costituzionali e comunitarie, nonchè dei principi regolatori della materia) non impedisce al giudice di appello di sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di pace, la quale non può ritenersi esclusa in ragione del fatto che le norme sul riparto dell’onere della prova e sui singoli mezzi di prova abbiano natura sostanziale.

A tale proposito irrilevante è il richiamo contenuto nella memoria all’inammissibilità, quale motivo di appello avverso sentenze rese secondo equità dal Giudice di Pace, della violazione delle regole sull’onere delle prove posto che non è in discussione l’ambito limitato dei motivi mediante cui tali sentenze siano impugnabili. Si intende solo affermare che, fermi tali limiti, il Tribunale istituzionalmente in sede di gravame, quale giudice di merito, ha il potere di valutare le prove. Peraltro, come affermato da Cass. 3 luglio 2018, n. 17321 in analoga vicenda, in tal modo verrebbe ad introdursi una sorta di limite esterno (ulteriore) che la lettera e lo spirito dell’art. 339 c.p.c, comma 3, certamente non prevedono.

In secondo luogo, il motivo in esame, proprio in quanto critica la valutazione delle prove operata dal giudice di appello a fronte della diversa valutazione operata dal primo giudice in ordine al nesso di causa tra il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente e la violazione ascritta allo Stato italiano, si risolve nella prospettazione di profili di fatto e tende a suscitare un nuovo e diverso apprezzamento di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dal tribunale.

Da ultimo è stata formulata “richiesta, in via subordinata, di formulazione di quesito interpretativo alla Corte di Giustizia CE, ex art. 267 TFUE (già art. 234 TCE)”.

L’istanza è da ritenersi assorbita per effetto del rigetto dei precedenti motivi, in ragione dell’irrilevanza della sollecitata remissione, essendo evidente che l’eventuale risposta ai quesiti non avrebbe effetti decisivi nella soluzione della controversia. In ogni caso ad avviso della Corte, nel caso di specie, la corretta applicazione del diritto comunitario è così evidente da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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