Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33201 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29222-2017 proposto da:

F.G., in dualità di rappresentante in carica della

LUMINARIE E MILLELUCI SRL” elettivamente domiciliato in ROMA, V.

CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato TORCICOLLO

GIUSEPPE PIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARATO VINCI;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107-1/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’il /10/2018 dal Consigliere Relatore Dott.

DELL’UTRI MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 7/11/2016, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla Luminarie e Milleluci s.r.l. per la condanna della Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’attrice, di somme a titolo di indennità assicurativa in relazione ai danni dalla stessa subiti a seguito dì una tromba d’aria in conseguenza della quale le luminarie installate dalla società attrice in occasione di una festività tenuta nel Comune di Nardò erano andate completamente distrutte;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso che l’evento dannoso dedotto in giudizio fosse ricompreso nella copertura assicurativa prestata dalla Milano Assicurazioni s.p.a. in favore della Luminarie e Milleluci s.r.I.;

che avverso la sentenza d’appello la Luminarie e Milleluci s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera dí consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa aì sensi dell’art. 380-bis la Luminarie e Milleluci s.r.l. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo la società ricorrente omesso di depositare l’asseverazione, munita della sottoscrizione autografa del difensore, della conformità, all’originale telematico, della documentazione relativa alla notificazione del ricorso per cassazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata;

che, al riguardo, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità di tali atti agli originali telematici priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, , ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Sez. 6 -, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017 (Rv. 647031 – 01);

che, in particolare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso notificato per via telematica nei casi di mancato deposito della relazione di notificazione e del relativo messaggio attestante il tempo della notifica dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, Cass. 28 luglio 2017, n. 18758);

che, nel caso di specie, neppure varrebbe ipotizzare l’eventuale rilievo, ai fini della procedibilità del ricorso, della mancata contestazione di controparte circa il difettoso adempimento della ridetta condizione di procedibilità, non essendovi stata costituzione di alcun intimato in questa sede, con la conseguente non invocabilità del principio di non contestazione in relazione alle parti rimaste contumaci;

che, infatti, secondo quanto più di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’ipotesi in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga, invece, solo intimato, il ricorrente potrà depositare, in base all’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma dello stesso art. 372), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica informe del ricorso (tempestivamente depositata) (oltre che della relazione di notificazione e del relativo messaggio attestante il tempo della notifica) sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.), là dove, in difetto (come nel caso di specie) il ricorso non potrà sfuggire alla sanzione della dichiarazione di improcedibilità (cfr. Sez. U., n. 22438 del 11/9/2018);

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere rilevata l’improcedibilità del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede;

che dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13, attesa la limitata efficacia dell’ammissione al gratuito patrocinio del solo F.G., quale persona fisica, non costituente (in quanto tale) parte dell’odierno giudizio, instaurato dalla Luminarie e Milleluci s.r.l..

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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