Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33200 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29171-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MELORIO ANIELLO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI NAPOLI DI SAN PIETRO AD ARAM OFM, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BELMONTE GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1964/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 17/5/2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dall’Ente Provincia di Napoli di San Pietro ad Aram o.f.m., ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra l’ente attore, in qualità di locatore, e M.V., in qualità di conduttore, per inadempimento di quest’ultimo, essendosi il M. reso responsabile del mancato integrale pagamento dei canoni di locazione promessi;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la illiceità, ai sensi della L. n. 392 del 78, artt. 32 e 79, dell’accordo con il quale le parti avevano determinato il canone di locazione secondo importi crescenti in relazione alle diverse annualità del rapporto, non avendo il conduttore fornito la prova che tale accordo fosse stato concluso allo specifico scopo di eludere la norma imperativa di cui alla L. cit., art. 32;

che, avverso la sentenza d’appello, M.V. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che l’Ente Provincia di Napoli di San Pietro ad Aram o.f.m. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con i due motivi d’impugnazione proposti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 78, artt. 32 e 79, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare l’illiceità del patto con cui le parti avevano provveduto all’individuazione di un importo crescente del canone di locazione, non avendo le stesse provveduto, in sede di conclusione del contratto, ad ancorare tali importi ad alcun elemento predeterminato e oggettivo (tale non potendo considerarsi l’evanescente riferimento alla volontà di agevolare l’attività produttiva del conduttore), con la conseguente presunzione della volontà, surrettiziamente perseguita dalle parti, di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, in violazione della L. n. 392 del 78, artt. 32 e 79;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati;

che, al riguardo, varrà osservare come al caso di specie debba trovare applicazione l’insegnamento di questa Corte di legittimità (che questo Collegio condivide e fa proprio, nell’interezza delle argomentazioni poste a suo sostegno cui direttamente si rimanda), ai sensi del quale, in tema di locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia con pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale, sia con il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, sia correlando l’entità del rateo all’incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull’equilibrio sinallagmatico, ferma l’illegittimità della clausola – risultante anche da elementi extratestuali, l’allegazione dei quali è onere della parte che invochi la nullità della pattuizione – che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall’art. 32 della I. n. 392 del 1978, così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesima legge (Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016, Rv. 642971 – 01);

che, nel caso di specie, essendo rimasta espressamente esclusa la dimostrazione, da parte del conduttore, della volontà delle parti di neutralizzare, attraverso la pattuizione sul canone, gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso l’illiceità del canone ai sensi delle norme richiamate;

che, sulla base di tali premesse, rilevatane l’infondatezza, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della non sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, attesa l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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