Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3320 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, (ud. 22/09/2009, dep. 12/02/2010), n.3320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Zanardelli 36,

presso l’avv. BOVE Cristian (studio Blasi – Puccioni), rappresentata

e difesa dall’avv. MARRONE Ubaldo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

POIATTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 52, presso

l’avv. JARICCI Pietrangelo, che la rappresenta e difende, insieme con

gli avvocati Pipitone Gioacchino e Salvatore Raimondi, per procura in

atti;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 21734/05 proposto da:

POIATTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 52, presso

l’avv. JARICCI Pietrangelo, che la rappresenta e difende, insieme con

gli avvocati PIPITONE Gioacchino e Salvatore Raimondi, per procura in

atti;

– ricorrente incidentale –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Zanardelli 36,

presso l’avv. BOVE Cristian (studio Blasi – Puccioni), rappresentata

e difesa dall’avv. MARRONE Ubaldo per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 599/2005 del

9 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22

settembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito per la s.p.a. Poiatti l’avv. Salvatore Raimondi, che ha chiesto

l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RUSSO

Rosario Giovanni, che ha concluso, chiedendo, previa riunione dei

ricorsi, la dichiarazione della loro inammissibilita’ per cessazione

della materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza non definitiva in data 11 aprile 2002 il Tribunale di Marsala – pronunciando sull’opposizione sollevata dalla s.p.a.

Poiatti avverso il precetto notificatole il 6 marzo 1998, con il quale L.M. le aveva intimato il rilascio di un’area edificabile espropriata dall’opponente, previa riduzione in pristino dei luoghi in forza di una sentenza in data 18 dicembre 1997, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa aveva annullato i decreti del Prefetto di Trapani dichiarativi della pubblica utilita’ delle opere di insediamento industriale da eseguirsi dalla stessa societa’ Poiatti – dichiarava l’inefficacia del precetto, limitatamente alla parte relativa al rilascio del fondo nonche’ alla sua riduzione in pristino, respingendo pero’ la domanda di accertamento della proprieta’ del bene proposta dalla Poiatti ed affermando la non sussistenza nella specie dei presupposti della cosiddetta occupazione acquisitiva, in difetto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita’, costituita dai decreti approvativi del progetto dell’opera, annullati in sede giurisdizionale amministrativa. Il giudice di primo grado condannava inoltre la societa’ opponente al rilascio immediato del fondo ed al risarcimento dei danni, da determinarsi in prosieguo di giudizio. Con successiva sentenza n. 599/2005 del 9 maggio 2005 la Corte di appello di Palermo respingeva l’appello principale della s.p.a. Poiatti e dichiarava inammissibile quello incidentale di L.M..

2. A fondamento della decisione la Corte di merito cosi’ motivava:

2.a. diversamente da quanto sostenuto dalla societa’ appellante – che aveva dedotto l’applicabilita’ alla fattispecie dell’istituto dell’occupazione appropriativa, in quanto doveva ritenersi che la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera realizzata discendeva “ope legis” dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 49, comma 2 e non dai provvedimenti annullati dagli organi della giustizia amministrativa – doveva escludersi che da un provvedimento legislativo, di per se’ dotato della caratteristica dell’astrattezza, potesse implicitamente ricavarsi la dichiarazione di pubblica utilita’ di un’opera specifica, essendo necessario a tal fine un provvedimento dell’autorita’ amministrativa che determinasse, sia pure in applicazione del dettato normativo, l’inclusione dell’opera nella astratta categoria prevista dalla legge; doveva pertanto condividersi sul punto la decisione impugnata, mancando nella specie il provvedimento dell’autorita’ amministrativa dichiarativo della pubblica utilita’ dell’opera e non potendo, comunque, l’istituto dell’occupazione appropriativa trovare applicazione nel caso in cui il soggetto che avesse dovuto beneficiare del bene non fosse stato una pubblica amministrazione, come nella fattispecie in esame;

2.b. consequenziale era il rigetto della censura sollevata nei confronti della pronuncia di condanna al risarcimento del danno, censura comunque generica e dunque inammissibile;

2.c. la doglianza in merito all’affermato obbligo di riduzione in pristino dell’area occupata non era pertinente, non investendo alcuna statuizione della sentenza impugnata, con la quale era stato unicamente disposto il rilascio immediato del terreno; in particolare, l’affermazione contenuta in motivazione, secondo la quale “il rilascio dovra’, ovviamente, avvenire previa rimozione di tutte le opere ivi realizzate, dovendosi, nel caso di inottemperanza dell’obbligato, condannare quest’ultimo al pagamento, in favore della L., della somma necessaria alla riduzione in pristinum del fondo occupato”, non era di tenore tale da poter costituire statuizione sul punto, non rinvenendosi nel dispositivo alcuna corrispondente declaratoria di condanna nei confronti della Poiatti ed essendo noto che la mancata pronuncia nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda si traduce nel vizio di omessa pronuncia, nella specie non denunciato dall’appellante incidentale, poiche’ la decisione non puo’ sorreggersi in tal caso sulla sola motivazione;

2.d. peraltro i temi affrontati dall’appellante principale avrebbero potuto essere utilmente proposti ed approfonditi in una successiva fase esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto, se era vero che nel caso di occupazione usurpativa il privato e’ legittimato ad esperire le azioni a tutela della non perduta proprieta’ del bene, era anche vero che tale tutela trovava ostacolo nella eccessiva onerosita’ della reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c., comma 2), nonche’ nel pregiudizio arrecato dalla distruzione dell’opera all’economia nazionale (art. 2933 c.c., comma 2);

2.e. doveva infine essere dichiarato inammissibile il gravame incidentale della L., in quanto attinente a doglianze relative al “quantum”, che non potevano all’evidenza trovare ingresso nel giudizio d’impugnazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la L. sulla base di tre motivi e memoria, a cui resiste con controricorso la societa’ Poiatti, la quale propone anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi illustrati con memoria. Con la propria memoria la L. – dato atto che la Poiatti ha rilasciato la porzione di immobile occupato su cui sorgevano le opere dalla medesima realizzate, previa loro demolizione a sua cura e spese – chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso da lei proposto e che venga invece rigettato il ricorso incidentale, con il favore delle spese processuali. Anche la societa’ Poiatti, nel confermare di aver demolito tutti i manufatti realizzati sul terreno espropriato alla L. e di aver restituito alla medesima l’area espropriata, chiede nella propria memoria che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ordine ad entrambi i motivi del proprio ricorso incidentale.

All’odierna pubblica udienza e’ stata disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all’impugnazione della medesima sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale, lamentando l’”errata applicazione dell’art. 132 c.c., comma 5” in relazione al punto della sentenza impugnata nel quale si e’ affermato che la sentenza di primo grado avrebbe “unicamente disposto il rilascio immediato del terreno”, deduce che la Corte di merito, con pronuncia “ultra petita” in quanto in contrasto con le richieste formulate dalle parti, sarebbe incorsa in un’errata interpretazione della sentenza di primo grado, dalla cui motivazione si trarrebbe invece la condanna della Poiatti alla rimozione delle opere realizzate.

1.1. Con il secondo motivo la Licata censura la sentenza di appello, nella parte in cui rimanda alla successiva fase esecutiva i temi affrontati dalla Poiatti in ordine alla eccessiva onerosita’ della condanna al rilascio dell’immobile. Deduce che la sentenza di primo grado e’ stata emessa in un giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale le parti hanno sollevato le medesime questioni che il giudice di primo grado ha risolto, ordinando il rilascio del fondo, previa demolizione delle opere illegittimamente realizzate dalla Poiatti, e che nella fattispecie non si applicano gli artt. 2058 e 2933 c.c..

1.2. Con il terzo motivo la L. censura la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile, senza adeguata motivazione, l’appello incidentale da lei proposto, con il quale era stato chiesta la modifica della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ravvisato la mancanza di prova degli ulteriori danni arrecati al fondo relativamente alle piantagioni, agli alberi, ai muri ed al fabbricato preesistente, aveva fissato la decorrenza dell’indennita’ di occupazione dal (OMISSIS) anziche’ dal (OMISSIS) ed aveva indicato in mq. 9.751,71, anziche’ in mq. 16.186, l’estensione dell’area da restituire.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.p.a. Poiatti – denunciando violazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 49, comma 2, L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65 nonche’ violazione dei principi giurisprudenziali in materia di occupazione acquisitiva – censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di merito rigettato il primo motivo di appello, con il quale era stato dedotto che nel caso in esame si era in presenza non di un’occupazione usurpativa (come erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado), ma di un’occupazione acquisitiva, in quanto nel caso in esame la dichiarazione di pubblica utilita’ deriva direttamente dalla legge.

Infatti, per la realizzazione di opere quali gli stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, il legislatore ha dettato una speciale normativa, alla stregua della quale non occorre un formale atto di approvazione del progetto dell’opera da realizzare preordinato agli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilita’ e di indifferibilita’ ed urgenza dell’opera, dato che e’ la stessa legge, ispirata a moduli procedurali da una parte piu’ solleciti e dall’altra meno garantistici per il privato e finalizzata alla realizzazione di opere di sviluppo per il meridione, a sostenere in via generale la contemplazione di tale effetti per intere categorie di opere.

In particolare la ricorrente incidentale deduce che:

2.1. con il primo provvedimento prefettizio n. 9785 del 17 settembre 1987 non e’ stata dichiarata la pubblica utilita’ dell’opera, ma sono stati soltanto ordinati il deposito e la pubblicazione del provvedimento medesimo e degli allegati nell’ufficio comunale di Mazara del Vallo, mentre con la successiva ordinanza prefettizia del (OMISSIS) e’ stata disposta l’espropriazione;

2.2. di conseguenza, trattandosi nella specie di dichiarazione di pubblica utilita’ per legge, la stessa non e’ stata minimamente toccata dalla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, che disponendo l’annullamento del provvedimento prefettizio di espropriazione, ha determinato il fenomeno dell’accessione invertita, con l’estinzione del diritto dominicale dell’appellata e la irreversibile acquisizione del terreno da parte dell’appellante, salvo il diritto al risarcimento del danno;

cio’ in quanto sono sottratte alla legalizzazione dell’illecito disposta dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis convertito nella L. n. 359 del 1993, solo le occupazioni che non sono assistite da una valida di dichiarazione di pubblica utilita’, mancando in tal caso il collegamento teleologico tra un’occupazione, ancorche’ illegittima, e le finalita’ pubbliche perseguite con la procedura espropriativa, mentre quando e’ la legge a dichiarare la pubblica utilita’ di un’intera categoria di opere tale collegamento non manca, essendo stato oggetto di valutazione da parte del legislatore, spettando all’autorita’ amministrativa soltanto di constatare che l’opera o l’iniziativa, per cui si chiede di procedere all’espropriazione, appartiene alla specie definita dal legislatore;

2.3. la sentenza impugnata deve essere annullata anche sul punto in cui ha affermato che l’istituto dell’occupazione acquisitiva non trova applicazione qualora il soggetto beneficiario del bene non e’ una pubblica amministrazione; infatti la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 non opera alcuna distinzione tra occupazioni a favore di pubbliche amministrazioni e occupazioni a favore di privati, costituendo invece elemento decisivo che sussista la pubblica utilita’ dell’opera per la realizzazione della quale l’occupazione viene posta in essere.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la societa’ Poiatti denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2058 e 2933 c.c., comma 2, e censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto non pertinenti le doglianze sollevate in merito alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, quale risarcimento del danno in forma specifica, non avendo investito alcuna statuizione della sentenza impugnata, con la quale e’ stato soltanto disposto il rilascio immediato del terreno. Deduce la ricorrente di avere chiesto in maniera pertinente, in sede di appello e in via subordinata rispetto al mancato accoglimento della domanda principale, che la riduzione in pristino fosse sostituita dal pagamento del valore del terreno, in quanto la restituzione della parte di terreno su cui insiste lo stabilimento (compresa la demolizione delle opere) si configura come onerosa, oltre che dannosa per l’economia nazionale.

4. E’ pacifico in causa, per concorde dichiarazione delle parti, che la societa’ Poiatti nel corso del giudizio ha rilasciato, restituendole alla L., l’area espropriata su cui sorgevano le opere dalla stessa societa’ realizzate, previa demolizione delle stesse a sua cura e a sue spese. E’ di conseguenza venuto meno l’interesse della L. alla propria impugnazione, relativa alle efficacia precettiva della sentenza di primo grado in ordine al rilascio dell’immobile, previa demolizione dei manufatti costruiti dalla societa’ Poiatti, nonche’ all’applicabilita’ nella specie degli artt. 2058 e 2393 c.c., questioni ormai superate dal rilascio dell’immobile e dalla demolizione delle opere.

Anche con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, relativo al risarcimento degli ulteriori danni arrecati al fondo prima espropriato e poi rilasciato, va ravvisata carenza di interesse in capo alla L., trattandosi di questione ancora rimessa alla cognizione del giudice di primo grado, che sul punto non si e’ pronunciato, e che pertanto non poteva essere oggetto di statuizione da parte del giudice di appello e conseguentemente di ricorso per Cassazione.

In conseguenza dell’avvenuta demolizione delle opere realizzate e del rilascio dell’area espropriata, deve rilevarsi anche la carenza d’interesse da parte della societa’ Poiatti in ordine sia al primo motivo del ricorso incidentale, attinente alla qualificazione come acquisitiva della effettuata occupazione, che al secondo motivo, concernente l’applicabilita’ nella specie degli artt. 2058 e 2933 c.c..

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.

5. L’esito del giudizio e le complessive ragioni della decisione giustificano la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, non ravvisandosi ragioni di soccombenza, neppure in via prevalente, a carico di nessuna delle parti.

In particolare, in relazione al ricorso della L., che ha chiesto la condanna di controparte alle spese processuali e ai fini della valutazione di profili di soccombenza virtuale, deve rilevarsi che, ferme restando le considerazioni svolte in ordine all’originaria inammissibilita’ del terzo motivo, le doglianze sollevate con i primi due motivi mirano sostanzialmente a modificare la motivazione in diritto della sentenza impugnata, ma non il dispositivo di rigetto dell’appello principale proposto dalla societa’ Poiatti, cosi’ configurandosi, indipendentemente dalla rilevata sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione in conseguenza del rilascio delle area occupata e della demolizione delle opere realizzate, un profilo di originaria inammissibilita’ dei motivi medesimi. Infatti, qualora il ricorso per Cassazione sia proposto al solo scopo di modificare la motivazione – fermo restando il dispositivo – della sentenza impugnata, esso deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto piu’ ove risulti investita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, che puo’ essere autonomamente corretta dalla Corte di Cassazione, ex art. 384 c.p.c., comma 2.

(Cass. 2000/15504; 2003/13010).

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibili il ricorso principale di L.M. e quello incidentale della s.p.a. Poiatti e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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