Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 332 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 332 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Utili extrabilan
cio. Condono
parziale.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Data pubblicazione: 09/01/2014

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
CRISTIN ELVIO e CRISTIN PAOLO, in proprio e quali eredi
di D’ALESSIO ONORINA, residenti a Genzano di Roma,
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.23/35/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma Sezione n. 35, in data 10.01.2011,
depositata il 20 gennaio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

della

cassazione

sentenza

n.23/35/2011, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n.
35 il 10.01.2011 e DEPOSITATA il 20 gennaio 2011.
Con

tale

decisione

CTR,

la

nell’affermare

di

condividere e di volersi uniformare al principio
affermato dalla sentenza di rinvio della Cassazione, ha
accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e
dichiarando che ai soci, ai fini IRPEF per l’anno 1992,
andava imputato pro quota il reddito definito dalla
società partecipata in sede di adesione.
2 – Gli intimati contribuenti, in questa sede, non
hanno svolto difese.
3 – Il ricorso di che trattasi è affidato a due mezzi.
4 – Il primo mezzo, con il quale si censura l’impugnata
decisione per omessa motivazione su fatto controverso e
decisivo, sembra fondato.
5

infatti,

Costituisce,

orientamento

giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui ” in
tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.4985/2012 è stata

caso di società di capitali a ristretta base azionaria,
in caso di accertamento di utili non contabilizzati,
opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci
degli utili stessi, salva la prova contraria e la

accantonati

o

reinvestiti”

(Cass.

n.16885/03,

n.10951/02, n.7174/02), ragion per cui “è legittima la
presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel
corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra
bilancio prodotti da società di capitali a ristretta
base azionaria e tale presunzione – fondata sul
disposto dell’art.39, primo comma, lett. d), del dpr 29
settembre 1973 n.600 – induce inversione dell’onere
della

prova

a

del

carico

contribuente”

(Cass.n.21415/2007, 20851/05,n.6780/03,n.7218/01).
Costituisce, d’altronde, ius receptum che ” Ricorre il
vizio

di

omessa

denunziabile in

motivazione

sede

di

della

legittimita’

dell’art.360, comma 1, n.5 cod. proc.
duplice
motivazione

sentenza,
ai

sensi

civ.,

nella

manifestazione di difetto assoluto o di
apparente,

quando

il

giudice

di

merito omette di indicare, nella sentenza, gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
3

dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati

impossibile ogni controllo
logicita’

sull’esattezza

e

sulla

del suo ragionamento” (Cass. n.890/2006, n.

2067/1998).
6 – La decisione impugnata, accogliendo l’appello

anzi citati, non appare in linea con i richiamati
principi, non risultando esplicitati, con riferimento
alla posizione del socio Cristin Paolo, per il quale
ha, apoditticamente, affermato che in ordine alla
determinazione del relativo reddito di partecipazione
si sarebbe formato il giudicato interno, gli elementi
utilizzati nell’iter decisionale, avuto riguardo anche
al tenore della decisione della Cassazione, che ha
disposto il rinvio.
7 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Vista la nota n.84302 del 06.05.2013 dell’Agenzia
Entrate

di Roma con la quale si comunica che la

domanda di condono presentata da Cristin Elvio, in
4

dell’Agenzia Entrate e motivando nei termini dati ed

relazione al rapporto di che trattasi, è risultata
regolare e che, pertanto, è cessata la materia del
contendere;
Vista,

altresì,

la

nota

n.84335

del

06.05.2013

analoga comunicazione, con riferimento alla domanda di
condono di D’Alessio Onorina;
Vista, pure, la nota n.98747 in data 24.05.2013, con la
quale la medesima Agenzia, ha comunicato, sempre in
relazione al giudizio di che trattasi, che la domanda
di definizione di Cristin Paolo è stata rigettata;
Considerato che in data 20 giugno 2013 l’Avvocatura
dello Stato, sulla base delle citate comunicazioni
dell’Agenzia, ha chiesto che venga dichiarata
l’estinzione del giudizio nei soli confronti di Cristin
Elvio e D’Alessio Onorina, mentre, per il resto, ha
dichiarato di insistere nelle rassegnate conclusioni;
Considerato, quindi, che il giudizio va dichiarato
estinto, per cessazione della materia del contendere,
nei confronti di Cristin Elvio e D’Alessio Onorina, e
che, nei relativi confronti, le spese del giudizio
vanno compensate;
Considerato che, alla stregua delle considerazioni e
dei principi richiamati in relazione, che il Collegio
condivide, il ricorso nei confronti di Cristin Paolo,
5

dell’Agenzia Entrate di Roma, con la quale si fa

va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata
decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al

pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Cristin
Elvio in proprio e quale erede di D’Alessio Onorina,
nei cui confronti, compensa le spese del giudizio;
accoglie il ricorso nei confronti di Cristin Paolo,
cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione
della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il P sidente

riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,

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