Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33199 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28762-2017 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

GRANAROLO SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato

TOMMAASSINI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPANILE

LUIGIA

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1452/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’i 1/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott.

DELL’UTRI MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 20/6/2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Granarolo s.p.a., ha condannato la Zurich Insurance Company s.a. al pagamento, in favore della società attrice, di somme a titolo di indennità assicurative in relazione ai danni dalla stessa subiti a seguito della rottura di un macchinario inserito nel processo produttivo relativo alla propria azienda;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ricompreso l’evento dannoso dedotto in giudizio nell’ambito della copertura assicurativa prestata dalla compagnia convenuta in favore della società attrice;

che, avverso la sentenza d’appello, la Zurich Insurance Public Limited Company (Già Zurich Insurance Company s.a.) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Granarolo s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Zurich Insurance Public Limited Company ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alle condizioni generali di assicurazione, artt. 1, 2 e 25 delle e alle condizioni speciali, art. 42, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’evento dannoso dedotto in giudizio fosse ricompreso nell’ambito della copertura assicurativa prevista dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti;

che il motivo è manifestamente infondato, senza che le memorie da ultimo depositate dalla ricorrente siano valse a informare la decisività delle argomentazioni di seguito precisate;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierna società ricorrente (di là dall’inammissibilità derivante dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in ragione della mancata localizzazione in questa sede, tra gli atti del giudizio, della polizza assicurativa oggetto d’esame) si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, dei contenuti degli accordi contrattuali stipulati tra le parti, oltre alla pretesa omessa considerazione di talune specifiche previsioni contrattuali, orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, ovvero dell’effettivo omesso esame di fatti decisivi controversi rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) o dell’omesso esame di fatti decisivi controversi (ex art. 360 c.p.c., n. 5) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, nè omettendo l’esame di alcun fatto decisivo controverso (nella specie neppure adeguatamente e univocamente individuato in ricorso), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

che, sulla base di tali premesse, rilevatane l’infondatezza, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione del 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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