Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33197 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26827-2017 proposto da:

L.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIRRO FOSCARI

40, presso lo studio dell’avvocato COLMACOVO VINCINZO che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI N. 33, presso lo

studio dell’avvocato RIBOTTA ANDREA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 30/3/2017, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dalla Axa Assicurazioni s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da L.C.L. per la condanna dell’Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, di somme a titolo di indennità assicurativa in relazione ai danni dallo stesso subiti a seguito di un incidente verificatosi in occasione dello svolgimento di talune prove libere di allenamento a bordo della propria motocicletta;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in contrasto con quanto rilevato dal primo giudice, ha evidenziato come l’evento dannoso dedotto in giudizio fosse rimasto escluso dalla copertura assicurativa prestata dall’Axa Assicurazioni s.p.a., essendo risultato che il sinistro si era verificato nel corso di prove libere finalizzate allo svolgimento di una gara motociclistica, e pertanto in corrispondenza di un fatto espressamente escluso dalla copertura assicurativa contrattualmente prevista dalle parti;

che, avverso la sentenza d’appello, L.C.L. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Axa Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis L.C.L. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con i primi due motivi d’impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale totalmente trascurato la considerazione delle argomentazioni illustrate dal La Civita nel corso del giudizio d’appello, pervenendo al rigetto della domanda originariamente proposta sulla base di richiami meramente vaghi e generici alla documentazione prodotta agli atti del giudizio, senza tener conto dei restanti elementi di prova favorevoli all’attore, e per aver deciso la controversia in forza di rilievi argomentativi totalmente illogici e irriducibilmente contraddittori;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la circostanza secondo cui il L.C. aveva reso noto all’Axa Assicurazioni s.p.a. di svolgere attività di pilota non professionista ben prima della verificazione del sinistro dedotto in giudizio (come espressamente risultante dal contenuto dell’interrogatorio formale reso dallo stesso L.C. nel corso del processo), con la conseguente decadenza della compagnia assicurativa (ai sensi dell’art. 1892 c.c., cmma 2) dalla facoltà di opporre eccezioni avverso la domanda di pagamento del rivendicato indennizzo;

che i primi due motivi sono manifestamente infondati, e il terzo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come – di là dall’inammissibilità della contestazione del vizio di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, in connessione al dedotto mancato esame di argomentazioni avanzate dalla parte (di per sè idoneo a sostanziare l’eventuale ricorso del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – l’articolazione argomentativa dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata costituisca un discorso motivazionale sufficientemente congruo e adeguato, rispetto al tenore delle domande proposte e della decisione assunta;

che, infatti, la corte d’appello, dopo aver individuato l’ambito contrattualmente previsto ai fini della copertura assicurativa prestata in favore dell’odierno ricorrente (dalla stessa escludendo l’uso di veicoli a motore “in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove”), ha evidenziato come nella specie fosse rimasto comprovata, in fatto, la circostanza che il L.C. fosse nell’occasione iscritto alla gara denominata “Trofeo (OMISSIS)” e che, nel giorno dell’infortuno, lo stesso fosse in pista per le prove libere finalizzate a detta gara cui avrebbe potuto partecipare (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

che, pertanto, il rigetto della domanda dell’originario attore deve ritenersi conseguenza dell’accertata estraneità del fatto dannoso dedotto in giudizio con l’ambito della copertura assicurativa prestata dalla società convenuta, senza che, nel rendere le ragioni di detta decisione, il giudice a quo sia incorso in alcuna illegittima pretermissione di argomentazioni o elementi di prova contrari d’indole certamente decisiva (nella specie neppure univocamente e adeguatamente individuati), nè in alcuna illogicità o contraddittorietà dello sviluppo argomentativo;

che, conseguentemente, il complesso dell’indicata articolazione argomentativa elaborata dalla corte territoriale deve ritenersi tale da integrare una motivazione piena ed effettiva della decisione impugnata, dovendo pertanto escludersi la fondatezza delle censure sul punto avanzata dal ricorrente;

che, ciò posto – ferma la rilevata manifesta infondatezza delle doglianze riferite alla pretesa violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – la successiva censura sollevata dal ricorrente con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (con specifico riguardo all’omessa considerazione della circostanza secondo cui il L.C. avrebbe reso noto all’Axa Assicurazioni s.p.a. di svolgere attività di pilota non professionista ben prima della verificazione del sinistro dedotto in giudizio) deve ritenersi integralmente inammissibile;

che, infatti, è appena il caso di sottolineare detto vizio possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’o-messo esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, la doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini del cit. art. 360, n. 5 (essendo piuttosto riferita al preteso omesso rilievo di un mezzo istruttorio consistito in dichiarazioni rese dalla stessa parte interessata nel corso del relativo interrogatorio formale), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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