Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33197 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. III, 16/12/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3011/2018 proposto da:

DAUNIA WIND SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante L.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE MASSIRONI, GIANLUIGI

SERAFINI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ SALENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Il Collegio:

Fatto

PREMESSO

che:

– con sentenza in data 21.9.2017 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato la impugnazione proposta da Daunia Wind s.r.l., confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato infondate le domande di risoluzione per inadempimento della convenzione relativa al “finanziamento e l’attivazione di un posto di professore di 1 fascia nel settore scientifico disciplinare FIS/01” stipulata con l’Università degli Studi del Salento, e di risarcimento del danno;

– il Giudice del gravame rilevava la ritualità della proposizione della eccezione di inadempimento formulata dall’ente universitario nella comparsa di risposta in primo grado, e riteneva corretta la valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo Giudice che, da un lato, aveva accertato che l’Università aveva adempiuto,sia all’obbligo di collaborazione nello svolgimento dell’attività di ricerca, tenendo contatti diretti con referenti della società che venivano informati dei progressi, venendo quindi meno la “gravità” della inosservanza dell’obbligo di trasmissione di relazioni periodiche, sia agli obblighi di risultato, essendo confluita la ricerca in due pubblicazioni scientifiche a firma del professore incaricato; dall’altro lato aveva correttamente valutato comparativamente i comportamenti tenuti dalle parti contraenti, rilevando come il mancato adempimento all’obbligo di trasmissione delle periodiche relazioni informative trovasse giustificazione nel precedente e più grave inadempimento della società che aveva fin dall’inizio omesso di versare le rate del finanziamento pattuito.

– la sentenza di appello, notificata in data 16.11.2017, è stata impugnata da Daunia Wind s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato a mezzo posta ex lege n. 53 del 1994, in data 12.1.2018 all’Università degli studi del Salento presso l’Avvocatura Distrettuale della Stato di Lecce.

– non ha svolto difese l’ente pubblico intimato.

Diritto

RITENUTO

– che la notifica del ricorso è affetta da nullità. Il ricorso risulta, infatti, notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè all’Avvocatura generale dello Stato;

– che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto “ex tunc”, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Corte cass. 27 aprile 2011 n. 9411; id. 4 ottobre 2013 n. 22767; Corte Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015).

P.Q.M.

Dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione;

Rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’Università degli Studi del Salento presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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