Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33196 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24954-2017 proposto da:

CIZA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50 presso

lo studio dell’avvocato NACHIRA ALBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABELLONE GIOVANNI;

– ricorrente –

TOP CONSULTING SRL” in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 500, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO CORRADO, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSO VITO FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2017 della CORTI D’APPI,1,0 di 11,CCV,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

Marco.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 28/5/2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Top Consulting s.r.l., ha condannato la Ciza s.r.l. al pagamento, in favore della società attrice, di somme a titolo di compenso per l’attività di mandataria svolta dalla Top Consulting s.r.l. per il conseguimento, in favore della società mandante, di un finanziamento per l’esercizio delle relative attività imprenditoriali;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base dell’interpretazione degli accordi conclusi tra le parti, la Top Consulting s.r.l. avesse maturato il diritto al conseguimento del compenso rivendicato, avendo la Ciza s.r.l. effettivamente ottenuto il ricercato finanziamento dalla Credem avvalendosi del fattivo contributo fornito dalla Top Consulting s.r.l., al di là della circostanza (nella specie neppure univocamente dimostrata) che l’originaria domanda di finanziamento fosse stata inoltrata alla Credem, dalla Ciza s.r.l., in epoca anteriore alla formalizzazione del mandato oggetto di giudizio;

che, avverso la sentenza d’appello, la Ciza s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Top Consulting s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Top Consulting s.r.l. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, attribuendo agli stessi un significato del tutto contrario alla volontà consacrata nel contratto concluso in data 12/12/2003, tale da escludere il diritto al compenso, in favore della Top Consulting s.r.l., nel caso in cui il finanziamento fosse stato ottenuto dalla Ciza s.r.l. (come nella specie) in virtù di iniziative dalla stessa assunte in epoca anteriore alla conclusione del mandato rilasciata alla Top Consulting s.r.l.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.) e dell’interpretazione delle espressioni polisenso più ‘convenientè alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità ictu ocull di un’interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna ‘attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

che, peraltro, varrà evidenziare come le censure della ricorrente non risultano estese alla considerazione della motivazione dettata dal giudice a quo, nella parte in cui precisa i contenuti dell’accordo contrattuale in esame (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, con specifico riguardo al riferimento agli “altri Istituti”) e nella parte in cui sottolinea il difetto di alcuna prova in ordine all’avvenuta richiesta di finanziamento prima della stipulazione del contratto del 12/12/2003;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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