Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33194 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34466/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Torino, Via Giocciardini

n. 3, presso lo studio avv. Lorenzo Trucco, con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, per legge domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 9 aprile 2018, la quale ha respinto l’impugnazione contro la pronuncia di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso con riguardo alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che la parte intimata si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8, 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere la corte di merito disposto l’audizione dell’odierno ricorrente e per non aver concesso a quest’ultimo la protezione sussidiaria pur in presenza dei presupposti per il suo riconoscimento;

– che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere la corte di merito concesso la protezione sussidiaria, pur essendo il ricorrente un omosessuale ed essendo tale situazione a rischio di danno grave in Gambia;

– che il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 nonchè dell’art. 10 Cost., per avere il giudice di merito ritenuto non idoneo a fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari l’avere il ricorrente subito terribili esperienze, essere di giovane età all’epoca dei fatti e vissuto una situazione negativa durante il soggiorno in Libia, e senza che nel suo paese siano garantite le libertà democratiche;

– che il Collegio reputa di rimettere la causa alla pubblica udienza, in particolare circa la prima censura afferente alla mancata audizione da parte della corte d’appello.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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