Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33193 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel.Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 25834-2017 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati LOFOCO FABRIZIO, CASTELLANETA GIUSEPPE,

CASTELLANETA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, F.R.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.C. 2355/16

del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale che chiede visti gli artt. 42 e 380

ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Potenza in ordine

al giudizio indicato in premessa; con le statuizioni conseguenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.F. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza 28-9-2017 con la quale il Tribunale di Matera, in giudizio avente ad oggetto risarcimento danni per fatto illecito dallo stesso ricorrente instaurato nei confronti di F.R. e del Ministero delle Politiche Agricole, ha dichiarato ex art. 25 c.p.c. la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Potenza, quale giudice del luogo ove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in riferimento al distretto individuato (essendo l’Amministrazione convenuta) in base all’art. 20 c.p.c. (luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio).

Il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 20 c.p.c., sostiene che il giudizio sia stato esattamente incardinato, ai sensi dell’art. 20 e 1182 c.p.c., presso il Tribunale di Matera, luogo in cui l’obbligazione doveva essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis); siffatto foro, invero, nelle cause in cui (come quella di specie) l’Amministrazione è parte convenuta, concorre, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., con quello del luogo in cui l’obbligazione è sorta (forum delicti); l’Amministrazione, nella specie, non aveva contestato (se non genericamente) la competenza del Giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento, sicchè la formulata eccezione di incompetenza doveva essere ritenuta inammissibile, con conseguente consolidamento della competenza in capo all’adito Tribunale di Matera.

Le altre parti non hanno proposto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Potenza.

Il ricorso è inammissibile.

Come già precisato da questa S.C., invero, “a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti per la decisione della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata” (Cass. 5092/2007).

Nel caso di specie l’esposizione del fatto è assolutamente carente, non essendo specificamente riportata la sollevata eccezione di incompetenza (al fine di valutarne la completezza), e soprattutto non essendo per nulla indicato il fatto illecito oggetto della domanda risarcitoria, sì da non consentire a questa Corte l’individuazione, attraverso il forum delicti o il forum destinatae solutionis, del distretto territorialmente competente, e, di conseguenza, nell’ambito di tale distretto, dell’Ufficio del luogo ove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Non si provvede sulle spese di questo giudizio per regolamento di competenza non avendo le altre parti svolto alcuna difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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