Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33192 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 23147-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIAFRE’ MASSIMO;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FABIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

R.E.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/20’17 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

PREMESSO

che:

Con sentenza 158/2016 il Tribunale di Pescara dichiarò nullo per omessa registrazione il contratto di locazione ad uso abitativo del 1^-6-2012, condannando il locatore B.A. alla restituzione ex art. 2033 c.c., in favore dei conduttori R.E.B. e T.G., del deposito cauzionale di Euro 1.200,00.

Con sentenza 28-2-2017 la Corte d’Appello dell’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dal B., ha riformato il capo dell’impugnata sentenza relativo alla declaratoria di nullità, confermando tuttavia la condanna alla restituzione della detta somma; in particolare la Corte ha evidenziato che il contratto in questione si era risolto subito dopo la sua stipulazione (circostanza pacifica, essendo controversa solo l’imputabilità della risoluzione), sicchè non poteva ritenersi violato il precetto di cui alla L. n. 431 del 98, art. 13, che prevedeva l’obbligo della registrazione nel termine di gg 30 dalla sua stipulazione; ciò posto, ha tuttavia confermata la condanna del locatore alla restituzione della somma di euro 1.200,00, trattandosi (come espressamente indicato dal contratto, art. 12) di importo ricevuto a titolo non di caparra ma di deposito cauzionale, e quindi a garanzia di tutti gli obblighi (anche risarcitori) gravanti sul conduttore; di conseguenza, non essendo stato dedotto nè l’inadempimento di specifiche obbligazioni nè la sussistenza di danni cagionati dal conduttore, il detto deposito cauzionale doveva essere restituito.

Avverso detta sentenza B.A. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso R.E.B. e T.G..

Diritto

RILEVATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando “contradditoria motivazione riguardo un punto decisivo della controversia”, sostiene che erroneamente la Corte d’Appello, dopo avere considerato risolto il contratto “subito dopo la sua stipulazione senza aver mai avuto principio di esecuzione”, abbia ciò nonostante utilizzato lo stesso contratto per qualificare la somma come deposito cauzionale, quando invece, non essendo il rapporto locatizio mai iniziato, la detta somma non aveva mai potuto iniziare a svolgere la funzione di garanzia propria del contratto di locazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente, denunziando “omesso esame di un fatto decisivo della controversia”, sostiene che la Corte non abbia considerato un documento decisivo, e cioè il vaglia postale di Euro 1.200,00 del 19-4-2012, predisposto dai conduttori, nel quale era stata indicata come causale “caparra canone di locazione”.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 1362 c.c., si duole che la Corte, nel determinare la volontà dei contraenti, e cioè nello stabilire quale qualifica gli stessi avessero voluto attribuire alla somma in questione, abbia utilizzato il contratto di locazione (che non aveva avuto inizio) e non invece le rispettive dichiarazioni unilaterali, nelle quali la somma era stata sempre indicata quale “caparra”.

Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi sono inammissibili, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla qualifica da attribuire alla somma in questione, imputandole di avere preso in considerazione a tal fine il contratto di locazione pur non avendo avuto lo stesso esecuzione, e di non avere invece valutato un documento (il vaglia postale di euro 1.200,00 del 194-2012); documento peraltro non riportato in ricorso, che, pertanto, a tale riguardo, è anche inammissibile, perchè assolutamente generico e non in linea con quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (v., da ultimo, Cass. S.U. 7074/2017, in motivazione).

Nè la motivazione può ritenersi solo apparente ed in violazione del “minimo costituzionale” di esternazione dei motivi.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte di appello, come agevolmente desumibile dalla su esposta sintesi dell’impugnata sentenza, ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

La censura, invero, non essendo stata specificamente denunziata la violazione di specifiche regole ermeneutiche, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una inammissibile critica alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale.

Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016).

La censura, come formulata, si incentra invece solo sull’asserita necessità, nella ricostruzione della volontà delle parti, di prendere a riferimento non già il contratto di locazione ma le rispettive dichiarazioni unilaterali, peraltro anch’esse non specificamente riportate in ricorso in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è quindi (come detto) inammissibile.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Salvo revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente giudizio di legittimità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui al medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi di detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass.. 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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