Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33191 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel.Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21239-2017 proposto da:

A.N. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE ROLLI

24, presso lo studio dell’avvocato SFORZA ARTURO , rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSITO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, A.N., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 458/2017 del TRIBUNLE di TRANI, depositata

l’01 /03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’i l /10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso 18-1-2008 A.N. adì il Giudice di Pace di Corato per sentir condannare A.N., C.F. e Aurora Assicurazioni al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in esito al sinistro stradale verificatosi in Corato il 16-4-2007, allorquando, mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Brava (di proprietà di C.G. ed assicurata per la rca con l’Aurora) era stata tamponata dall’autovettura Alfa Romeo, di proprietà della C. e condotta dall’ A., che non le aveva concesso la dovuta precedenza a destra.

L’Aurora Ass.ni, costituitasi, contestò l’an ed il quantum debeatur.

Con sentenza 188 dell’11-9-2009 l’adito Giudice di Pace rigettò la domanda, ritenendo il danno fisico riportato non compatibile con la dinamica del sinistro.

Con sentenza 458 del 1^-3-2017 il Tribunale di Trani, articolazione territoriale di Andria, ha rigettato l’appello della Amorese, ribadendo l’insussistenza di nesso eziologico tra il sinistro ed il danno fisico riportato; in particolare il Tribunale ha evidenziato che, come verificato dalla espletata CTU tecnica e confermato dalla documentazione fotografica in atti, lo scontro tra i veicoli era stato “talmente lieve da non potere determinare accelerazioni passive a carico del conducente, e quindi manifestazioni lesive al rachide cervicale”; di contro, il giudizio di compatibilità tra le lesioni ed il sinistro formulato dal CTU medico-legale era invece generico ed in contrasto con il referto del pronto soccorso, ove era indicata una “riferita distrazione muscolare cervicale con obiettività negativa”.

Avverso detta sentenza A.N. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo.

Diritto

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RILEVATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando “omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, lamenta che il Tribunale abbia fondato la sua decisione esclusivamente sulle risultanze della CTU tecnica, ignorando le conclusioni della consulenza tecnica di parte e della consulenza d’ufficio medico-legale.

Il motivo, peraltro formulato in modo assolutamente generico senza riportare in ricorso gli elaborati tecnici di cui alla doglianza (o specificamente indicare ove gli stessi sono stati prodotti), è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare la conclusione cui era giunta il Tribunale in relazione alla compatibilità tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro in questione, contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione personali valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie.

Nè la motivazione, come risulta evidente dalla su esposto sintesi, può ritenersi solo apparente ed in violazione del “minimo costituzionale” di esternazione dei motivi.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA