Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33190 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 20726-2017 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52,

presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente-

contro

COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato POLI ANDREA;

– controricorrente –

contro

G.D., DITTA FOCACCI DI G. E C. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1194/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.P. adì il Tribunale di Pisa per sentir condannare G.D., la Focacci & C. snc e l’Aurora Assicurazioni (già Winterthur Assicurazioni) al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in esito alle gravissime lesioni riportate in seguito ad incidente stradale verificatosi il 7-7-1999 in località Ospedaletto (Pisa), allorquando, mentre era alla guida del suo scooter Suzuki, era entrato in collisione con il furgone Fiat, di proprietà della Focacci & C. snc, assicurato per la r.c. auto con la Winterthur e condotto da G.D., il quale aveva intrapreso repentinamente una manovra di inversione di marcia, tagliandogli la strada.

L’adito Tribunale, espletata l’istruttoria, accolse parzialmente la domanda, affermando la responsabilità del G. nella misura del 70% per la descritta manovra, ed ascrivendo il residuo 30% al Salvadori per velocità non adeguata ai luoghi (intersezione in entrata prossima, tracce di frenata per metri 23,5).

Con sentenza 1194 del 9-6/15-7-2016 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello del Salvadori ed in parziale riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ha condannato G.D., la Focacci & C. snc e l’Aurora Assicurazioni, in solido, al pagamento di ulteriori Euro 48.003, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per danno patrimoniale da maggiore costo di impresa; in particolare la Corte territoriale, per quanto rileva, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in relazione alla graduazione di responsabilità; nello specifico, infatti, la velocità tenuta dallo scooter del S., quale desumibile dalla lunghezza delle tracce di frenata, non poteva ritenersi commisurata alla situazione dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di intersezioni.

Avverso detta sentenza S.P. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

La Compagnia Unipolsai Assicurazioni SpA (già Compagnia Aurora, già Winterthur Ass.ni) ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonchè apparenza ed illogicità della motivazione, per avere la Corte d’Appello ritenuto sussistente un fatto integrante concorso di colpa del S. (velocità non adeguata dello scooter condotto dal ricorrente) sulla base di circostanze insussistenti e/o del tutto indimostrate e di deduzioni erronee, in relazione agli artt. 115,116 e 132 c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione degli artt. 145 e 154 C.d.S. e art. 2054 c.c. in ordine all’attribuzione del suo concorso di responsabilità per avergli la Corte erroneamente ascritto la violazione di una “velocità prudenziale”, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti inerenti il predetto concorso di responsabilità.

I motivi, complessivamente considerati, sono inammissibili, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare (sub specie di violazione di legge nella prima parte del secondo motivo) la conclusione cui era giunta la Corte (in conformità con il Tribunale) in relazione alla velocità dello scooter ritenuta non adeguata alla situazione di pericolo, contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione personali valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie.

Nè la motivazione può ritenersi solo apparente ed in violazione del “minimo costituzionale” di esternazione dei motivi.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie la Corte di appello, come agevolmente desumibile dalla su esposta sintesi dell’impugnata sentenza, ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Unipol Sai Assicurazioni SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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