Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3319 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3319 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 24250-2012 proposto da:
DIAMANTI

MARIA

LUIGIA

C.F.

DMNMLG49E47D810D,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 187,
presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
SALBUCCI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3907

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587,

quale successore ex lege dell’INPDAP, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 12/02/2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’ Avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

nonchè contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI C.F. 97210890584,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 288/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 06/08/2012 R.G.N. 807/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato LORENZO BORRE’.

– controricorrente –

RG 24250/2012

FATTI DI CAUSA

1. Diamanti Maria Luigia, dipendente dell’Agenzia delle Dogane, adiva il Giudice del lavoro di
Venezia per ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire, relativamente al periodo
1.8.2006-15.10.2006, lo stipendio di dirigente di seconda fascia e per la rideterminazione
dell’indennità di buonuscita calcolata sulla base della retribuzione spettante al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva della retribuzione di posizione. La ricorrente
conveniva in giudizio l’Agenzia delle Dogane, datrice di lavoro, e l’INPDAP.

ma aveva svolto le relative mansioni quale incaricata della reggenza in via provvisoria, rilevava
che le relative differenze retributive erano state erogate in corso di causa, mentre la pretesa di
vedere computate tali differenze nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita era
infondata.
3. La Corte d’appello di Venezia, sull’appello proposto dalla Diamanti, respinta l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva reiterata dall’Agenzia delle Dogane, ha confermato il rigetto
della domanda diretta l’accertamento del diritto a vedere riconosciuta l’indennità di buonuscita
calcolata sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, comprensiva della
retribuzione di posizione. Ha osservato, al riguardo, che nella determinazione dell’indennità di
buonuscita a favore dei dipendenti statali non possono essere compresi emolumenti diversi da
quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032/1973, per
cui non potevano essere computati emolumenti aggiuntivi corrisposti alla Diamanti a titolo di
remunerazione per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, non facenti parte della retribuzione
tabellare spettante secondo l’inferiore livello di inquadramento posseduto.
4. Per la cassazione di tale sentenza la Diamanti propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un
motivo. L’INPS, subentrato all’INPDAP, resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso la Diamanti denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, richiamando, a fondamento
dell’impugnazione, l’orientamento interpretativo espresso da Cass. 9646/2012, che aveva
affermato la fondatezza della domanda dell’ex dipendente nominato a ricoprire funzioni
dirigenziali a vedersi liquidata l’indennità di buonuscita prendendo a base di calcolo la
retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo e non invece quella della qualifica
di appartenenza.
2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito la tardività del ricorso principale ed ha
proposto, a sua volta, ricorso incidentale con cui, premesso di svolgere solo compiti istruttori

2. Il Tribunale, accertato che la Diamanti non aveva rivestito la qualifica formale di dirigente,

RG 24250/2012

nel procedimento per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, che è di competenza
esclusiva dell’INPS, quale successore dell’INPDAP, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione
passiva.
3. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso principale, che risulta
avviato alla notifica (nei confronti dell’Agenzia delle Dogane) in data 28 ottobre 2012,
tempestivamente rispetto a termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione
della sentenza di appello, avvenuta in data 3 settembre 2012. Tanto premesso, il ricorso

le Sezioni Unite della Corte che, con sentenza n. 10413 del 2014, hanno chiarito che, nel
regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che
sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un
incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di
appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di
dirigente (conforme, Cass. n. 24099 del 2016). E’ stato così superato l’orientamento
interpretativo (Cass. n. 9646 del 2012), richiamato dal ricorrente a sostegno del gravame.
4. Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione della
sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att.
cod. proc. civ..
5. La decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta e
merita quindi di essere confermata.
6. Il ricorso incidentale va qualificato come condizionato ed il relativo esame resta assorbito
nel rigetto dell’impugnazione principale. In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale
proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni
preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del
ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le
medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione
esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla
Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della
fondatezza del ricorso principale. (Cass. S.U. n. 7381 del 2013). Tale principio è stato anche
successivamente ribadito. Si è infatti, affermato che, alla stregua del principio costituzionale
della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del
diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi

2

principale è infondato, in quanto sulla questione giuridica oggetto del ricorso sono intervenute

RG 24250/2012

comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso
condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere
esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili
d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di
merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato
dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente
nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 4619 del 2015, n. 23271 del 2014).

assorbito. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in
applicazione della regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la
ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS,
che liquida, in favore di ciascuna delle parti, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito quanto all’Agenzia delle Dogane ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge, quanto all’INPS.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017

7. In conclusione, il ricorso principale va respinto e quello incidentale condizionato resta

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