Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3319 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13577/2018 proposto da:

CISCRA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 135,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA COSENZ, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO NOTARO;

– ricorrente –

contro

CLARIS FACTOR SPA, in persona del Presidente pro tempore Dott.

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARINA CAVEDAL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2512/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Ciscra S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2512/17, del 7 novembre 2017, della Corte di Appello di Venezia, che – respingendo il gravame esperito dall’odierna ricorrente contro la sentenza n. 188/10, del 28 ottobre 2010, del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, la condanna di essa Ciscra al pagamento, in favore della società Claris Factor S.p.a., della somma di Euro 360.000,00, oltre interessi di mora dal 31 maggio 2005 al saldo, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ex art. 10.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concluso con la società Puntoweb S.r.l., in data 12 luglio 2004, un contratto mediante il quale le parti contraenti intendevano offrire ai clienti business delle banche cooperative la possibilità di pubblicizzare, tramite portali web, sè e i propri prodotti. In particolare, in forza di tale accordo contrattuale, Puntoweb avrebbe dovuto realizzare un numero di portali internet pari a quello dei Comuni italiani, mentre Ciscra avrebbe curato la parte relativa al raggiungimento della clientela, in virtù dei suoi canali privilegiati all’interno dei circuiti delle banche di credito. Nessun tipo di compenso per le parti era, invece, stabilito, dal momento che l’accordo prevedeva una ripartizione delle somme che, una volta realizzato il progetto, i vari abbonati avrebbero versato alle società.

Tuttavia, trascorsi alcuni mesi dalla stipulazione del contratto, Puntoweb – che in precedenza, ed esattamente in data 14 febbraio 2005, aveva sottoscritto un contratto di factoring con la società Claris Factor – emise fattura n. 108 del 16 maggio 2005, a carico di Ciscra (dopo che la stessa, come risulta dagli atti di causa, l’11 maggio, ne aveva autorizzato l’emissione), per l’importo di Euro 360.000,00, indicando come causale “inserimento database portali “(OMISSIS)”, con scadenza di pagamento al 30 novembre 2005.

Puntoweb, inoltre (sempre alla stessa data del 16 maggio 2005) comunicò a Ciscra di aver ceduto a Claris factor, in forza del già ricordato contratto di factoring, il credito di cui alla fattura suddetta, chiedendo a Ciscra di confermare al factor, servendosi di apposito modulo allegato, di aver preso “buona nota del contenuto della presente”. Di conseguenza, il legale rappresentante della odierna ricorrente sottoscriveva, in pari data, l’allegato modulo prestampato nel quale si legge: “nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d’ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d’ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso”.

Successivamente, in data 6 giugno 2005, Claris Factor ebbe ad inviare un telefax al rappresentante legale di Ciscra chiedendo, “per la regolarità della pratica di cessione del credito già nota”, ed a conferma della firma dallo stesso precedentemente apposta su loro modulo, copia di un documento identità, richiesta soddisfatta il successivo 8 giugno, dopo che Claris Factor, il precedente giorno 7, aveva provveduto a corrispondere a Puntoweb (in forza di contratto di factoring corrente “inter partes”) la somma di Euro 324.000,00, quale anticipo sulla già menzionata fattura n. (OMISSIS).

In data 10 giugno 2005, poi, Claris Factor comunicò formalmente la cessione del credito, da parte di Puntoweb, di cui alla predetta fattura n. 108 del 2005, per parte propria Ciscra comunicando, in data 8 luglio 2005, che la cessione dovesse intendersi “pro solvendo”.

Ciò premesso, deduce, altresì, l’odierna ricorrente che nei mesi successivi si verificarono accadimenti che la indussero ad invocare la risoluzione del contratto concluso con Puntoweb, con conseguente formale contestazione del 29 novembre 2005, inviata anche a Claris Factor, alla quale quest’ultima società rispose con atto di citazione dalla quale ha tratto origine il presente giudizio.

Veniva, infatti, richiesto, da un lato, il pagamento del credito di cui alla fattura n. 108 del 2005, ovvero, dall’altro, la condanna di Ciscra al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 640 c.p. o dell’art. 2043 c.c..

Nel costituirsi in giudizio, Ciscra fu autorizzata a chiamare in causa la società Puntoweb, nei cui confronti domandò la risoluzione del contratto dell’8 luglio 2005, per grave inadempimento della stessa, su tali basi, inoltre, chiedendo dichiararsi che nulla era da essa Ciscra dovuto nei confronti di Claris Factor, nei cui confronti per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea – chiedeva, comunque, riconoscersi l’esclusione o la riduzione di quanto ad essa spettante, a norma dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2.

Condannata dal primo giudice Ciscra a pagare la somma suddetta di Euro 360.000,00, nonchè dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra di essa e Puntoweb, tanto che quest’ultima veniva condannata, a propria volta, a tenere indenne Ciscra da tutti gli esborsi dalla stessa affrontati in ragione del giudizio, il gravame proposto contro la decisione del primo giudice veniva rigettato dalla Corte veneziana.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione la società Ciscra, sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., in relazione al silenzio serbato dal debitore ceduto in merito all’esigibilità del credito oggetto di cessione, nonchè violazione del principio di diritto secondo cui è opponibile al factor cessionario, da parte del debitore ceduto, la risoluzione del contratto intercorso con il creditore cedente, per grave inadempimento di quest’ultimo, avendo la risoluzione efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c..

Si censura la sentenza impugnata in quanto essa, diversamente da quella pronunciata dal primo giudice (che aveva ravvisato violazione del dovere di correttezza e buona fede di Ciscra, in ragione della dichiarazione resa il 16 maggio 2005, con la quale essa si impegnava a provvedere al pagamento), ha stigmatizzato solo il silenzio serbato dall’odierna ricorrente in ordine a possibili future problematiche relative alla esigibilità del credito, in particolare non avendo Ciscra “mai palesato al creditore cessionario che il suo debito fosse condizionato nella sua esigibilità a future verifiche fra le parti, nè che avesse ad oggetto causali diverse da quelle esplicitate documentalmente in fattura”.

In questo modo, sarebbe stato violato il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui “la semplice conoscenza da parte del ceduto del rapporto di factoring attraverso la comunicazione di cessione non può importare l’obbligo del debitore ceduto di informare il cessionario di tutte quelle irregolarità del rapporto sottostante che possono impedire la realizzazione del credito, dato che la buona fede nella condotta di segnalazione del debitore ceduto e la diligenza nella sua attuazione debbono riflettere un obbligo di informazione precostituito e non possono contrastare con la tutela dei propri interessi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 1999, n. 5947). Più in generale, sarebbe stato disatteso il principio, sempre affermato da questa Corte, del cosiddetto “non aggravamento”, in caso di cessione del credito, della posizione del debitore ceduto, ponendo a suo carico, nella specie, un obbligo di comunicazione che non risulta ipotizzabile alla stregua della giurisprudenza di legittimità.

Sul presupposto, dunque, della violazione dell’art. 1175 c.c., si chiede a questa Corte di voler cassare la sentenza impugnata, laddove ha dichiarato non opponibile alla società di factoring, con effetto “ex tunc”, la risoluzione del contratto stipulato fra essa Cicscra e Puntoweb.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1227 c.c..

Si censura la sentenza impugnata per non aver dato rilievo alla negligente condotta tenuta dal factor-cessionario, consistita nell’anticipare al cedente un’importante somma di denaro senza compiere un’adeguata istruttoria in merito alla esigibilità del credito ceduto, confidando, in modo imprudente, in una dichiarazione resa dal debitore ceduto su modulo, non esaustivo, predisposto dalla stessa Claris Factor, dichiarazione poi rivelatasi non completamente rappresentativa dei più ampi accordi contrattuali in essere fra la società cedente e il debitore ceduto.

Si sottolinea, invero, come Ciscra – con la dichiarazione del 16 maggio 2005 – non avesse mai attestato l’attualità o l’esistenza del credito, nè manifestato l’impegno a pagare nei termini e con le modalità indicate in fattura senza nulla eccepire, come confermerebbe una semplice lettura del documento in questione. Nel caso di specie, ricorrerebbe, infatti, una semplice accettazione dell’avvenuta cessione, vale a dire una presa di conoscenza della stessa, da intendersi come mera dichiarazione di scienza, non suscettibile nè di assumere (se non in casi particolari e diversi da quello che qui occupa) rilievo negoziale, nè di risolversi in un riconoscimento di debito. In presenza, pertanto, di una simile dichiarazione, Claris Factor avrebbe dovuto acquisire informazioni circa il contenuto della relazione negoziale intercorrente tra Ciscra e Puntoweb, comportamento tanto più necessario avuto riguardo alla circostanza che nessun corrispettivo risultava pattuito, in favore dell’una o dell’altra delle parti contrattuali, nel contratto del 12 luglio 2005.

3.3. Il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. e violazione dell’art. 2043 c.c., oltre che delle regole dettate in materia sia di risarcimento del danno contrattuale, e di cui agli artt. 1223 e 1224 c.c., sia di interessi moratori, di cui al già citato D.Lgs. n. 231 del 2002.

Si assume, infatti, che il silenzio serbato da essa Ciscra in ordine al contenuto dei suoi rapporti con il creditore cedente, Puntoweb, lungi dall’integrare un inadempimento contrattuale, costituiva, al più, un fatto illecito, sicchè il danno patito dal cessionario non avrebbe dovuto essere liquidato in misura pari all’intero importo del credito oggetto di cessione (Euro 360.000,00), bensì di quello minore (Euro 324.000,00) anticipato al cedente, escludendo, per la stessa ragione, anche l’applicazione degli interessi di mora, essendo essi previsti esclusivamente, dal citato D.Lgs. n. 231 del 2002, per le transazioni commerciali.

4. Ha proposto controricorso, per resistere all’avversaria impugnazione, la sola società Claris Factor.

In relazione, in particolare, al primo motivo di ricorso la controricorrente sottolinea l’assenza di qualsiasi soluzione di continuità fra le decisioni del Tribunale di Treviso e la Corte veneziana, in quanto, se il primo ha inteso porre in evidenza la dichiarazione resa da Ciscra al factor, in particolare laddove imputava la fattura n. 108 del 2005 oggetto di cessione a forniture regolarmente eseguite, la seconda, nel valutare la reticenza del debitore ceduto in ordine alla complessiva natura delle relazioni intercorse con il creditore cedente, ha inteso porre l’accento sull’altra faccia della stessa medaglia. Sottolinea, altresì, la controricorrente come la giurisprudenza citata nell’illustrazione del motivo non sia pertinente, giacchè relativa a fattispecie in cui il debitore ceduto sia stato esclusivamente informato dell’avvenuta cessione, senza sottoscrivere, come invece nel caso che qui occupa, una dichiarazione impegnativa circa l’esistenza, la certezza e la liquidità del credito oggetto di cessione. Infine, viene evidenziato che Ciscra, con la lettera del 29 novembre 2005, ha manifestato l’intenzione di risolvere il contratto per sopravvenuta “impossibilità”, di Puntoweb, ad adempiere le proprie obbligazioni, donde, ancora una volta, la non conferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati, che attengono alla possibilità di opporre al factor-cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con il cedente. In ogni caso, in materia di factoring il criterio ispiratore, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe quello di evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto, in danno del cessionario, intervenuti dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito, rendano l’istituto del factoring un negozio di pura alea.

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, ne viene eccepita, preliminarmente, l’inammissibilità, perchè attraverso di esso la ricorrente avrebbe contrapposto la propria ricostruzione fattuale a quella operata dai giudici di merito. Esso, inoltre, sarebbe comunque non fondato, in quanto il debitore ceduto, nel firmare la già più volte menzionata dichiarazione del 16 maggio 2005, sarebbe stato reticente circa i reali accordi intercorsi con il cedente, affermando circostanze non corrispondenti al vero, ciò che esclude, di per sè, qualsiasi colpa del cessionario nella causazione del danno.

Infine, in relazione al terzo motivo, si osserva come lo stesso debba ritenersi infondato alla stregua del principio secondo cui la cessione in favore del factor di un credito non ancora esistente implica il solo differimento dell’effetto traslativo al momento della sua venuta ad esistenza, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi primo e secondo – suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione – non sono fondati.

5.1.1. Nel procedere al loro scrutinio, occorre muovere dalla premessa che “il contratto di “factoring”, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica – la cui disciplina, integrativa dell’autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 c.c. e segg. – attuata mediante la cessione, “pro solvendo” o “pro soluto”, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall’esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (“factor”), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all’obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario (“factor”), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2009, n. 15797, Rv. 608807-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 2007, n. 2746, Rv. 596387-01).

Riguardata “a latere debitoria”, dunque, tale operazione negoziale si presenta come “una “res inter alios acta”” (Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 2007, n. 2746, Rv. 596388-01), configurandosi, pertanto, alla stregua di una mera modificazione, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio, sicchè “il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il “factor” ma proprio del debitore ceduto” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 2 ottobre 2015, n. 19716, Rv. 637272- 01).

– D’altra parte, neppure l’accettazione dell’avvenuta cessione conferisce all’operazione carattere “trilaterale”, in quanto essa “non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale” (salvo, si vedrà, casi particolari), sicchè, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, nè il suo silenzio può costituire conferma di esso, perchè, per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo” (Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2016, n. 3184, Rv. 638945-01). Nella stessa prospettiva si è anche affermato che “il “factor” che si limiti a notificare al debitore ceduto l’avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest’ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l’esistenza dei crediti stessi, non può pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacchè il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell’avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione” (Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2010, n. 21599, Rv. 614724-01).

5.1.2. Nondimeno, la presente fattispecie si presenta diversa da quelle testè indicate, se è vero che l’odierna ricorrente, su richiesta del cedente – alla stessa data del 16 maggio 2005, ovvero contestualmente all’emissione della fattura n. (OMISSIS), relativa al credito oggetto del presente giudizio – non si limitò ad accettare “sic et simpliciter” la cessione, ma ebbe ad inviare al factor/cessionario una dichiarazione del seguente tenore: “nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d’ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d’ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso”. La società Ciscra, dunque, ebbe a garantire esistenza e validità dei crediti oggetto della cessione, e tra essi quello per cui è giudizio, rinunciando a “qualsiasi eccezione” che potesse (anche solo) ritardarne il pagamento.

Inoltre, dopo che in data 10 giugno 2005 Claris Factor ebbe a comunicare formalmente la cessione, da parte di Puntoweb, del credito di cui alla predetta fattura n. (OMISSIS), Ciscra, per parte propria, comunicò, in data 8 luglio 2005, che la cessione dovesse intendersi “pro solvendo”, garantendone, così, nuovamente esistenza e validità.

Da quanto precede, dunque, deve concludersi – come ritenuto da ambo i giudici, con valutazioni complementari, secondo quanto correttamente osservato dall’odierna controricorrente – che la successiva pretesa di Ciscra di opporre al factor/cessionario la “risolubilità” del contratto dal quale originava il proprio debito (inizialmente) verso Puntoweb, pur astrattamente ipotizzabile (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575, Rv. 543197-01), deve, effettivamente, ritenersi comportamento tenuto in violazione dell’art. 1175 c.c., donde la non fondatezza del primo motivo di ricorso.

Invero, la comunicazione inviata da Ciscra a Claris Factor il 16 maggio 2005 ha determinato a carico della prima l’obbligo – ai sensi della norma suddetta – di segnalare eventuali criticità in relazione a singoli crediti oggetto della cessione, giacchè il principio del non aggravamento della posizione del debitore ceduto va pur sempre contemperato con quello della tutela dell’affidamento riposto dal factor (nell’acquistare i crediti e) nel corrispondere anticipazioni al cedente, allorchè, come non di rado accade nella prassi contrattuale, siano state inserite dichiarazioni del debitore ceduto secondo cui i singoli crediti oggetto di cessione risultano concretamente esistenti ed esigibili, con la conseguenza che il factor acquirente (che abbia, altresì, corrisposto anticipazioni), in presenza di tali dichiarazioni, può pretendere il risarcimento del danno dal debitore ceduto che non l’abbia, “sua sponte”, avvertito del sopravvenire di circostanze ostative alla realizzazione dei crediti ceduti (cfr, in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 1999, n. 5947, Rv. 527540-01, dalla quale il principio qui enunciato si ricava “a contrario”).

Per le stesse ragioni anche il secondo motivo risulta non fondato, visto che non appare addebitabile al factor/cessionario alcun obbligo (o onere) di informarsi sull’effettiva esistenza del credito di cui alla fattura n. (OMISSIS), alla luce dell’impegno assunto dal debitore ceduto con la comunicazione del 16 maggio 2005, come ricostruita dai giudici di merito.

In relazione a tale profilo, infatti, trova applicazione il principio secondo cui, “in tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione” (Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2007, n. 15231, Rv. 598302-01).

E’ dell’esistenza di una “congrua” motivazione – come detto – non può, nella specie, dubitarsi.

5.2. Infine, pure il terzo motivo di ricorso non è fondato.

5.2.1. Invero, la pretesa di pagamento – azionata dal factor/cessionario è quella relativa al credito (già) spettante al cedente, sicchè l’importo da riconoscerle non poteva che corrispondere a quello oggetto della stessa, includendo, così, anche gli interessi moratori nascenti dalla “transazione commerciale” intervenuta tra cedente e ceduto, interessi che avrebbero dovuto farsi decorrere dal 30 novembre 2005, data di scadenza della fattura (ma sul punto non vi è censura da parte dell’odierna ricorrente).

Con riguardo a tale ultimo aspetto – quello degli debenza degli interessi di mora – deve farsi applicazione del principio secondo cui, in caso di “cessione del credito, la previsione del comma 1 dell’art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione” (Cass. Sez. 1, sent. 16 febbraio 2016, n. 2978, Rv. 638677-01).

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il’ricorso, condannando la società Ciscra S.p.a. a rifondere alla società Claris Factor S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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