Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3319 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3157-2016 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO DOTT. S.M., – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO;

– ricorrente –

contro

F.G., G.E.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di CATANZARO,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.G. ha presentato, in data 18 settembre 2015, istanza di rimpatrio in Irlanda della figlia minore S., nata nel (OMISSIS) dall’unione con G.E.; in quel paese viveva la famiglia fino a quando, essendo cessata la convivenza con il F., in data (OMISSIS), la G. si era trasferita con la figlia in Italia, a (OMISSIS), presso la sua famiglia di origine.

Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha chiesto di rigettare tale istanza, ritenendo il rimpatrio contrario all’interesse della minore, la quale, altrimenti sarebbe esposta al rischio di trovarsi in una situazione intollerabile, non essendo il padre in condizione di assicurarle una collocazione abitativa idonea, tenuto conto delle difficoltà economiche dei genitori di reperire una stabile e remunerativa attività lavorativa in Irlanda, visto l’imminente sfratto per morosità dalla casa di abitazione.

Il Tribunale adito, con decreto 21 gennaio 2016, ha disposto il rimpatrio sulla base delle seguenti ragioni: la G. aveva condotto con sè la figlia in Italia senza il consenso preventivo e successivo del padre, in un momento in cui quest’ultimo si trovava provvisoriamente all’estero; in Irlanda la bambina aveva la sua abituale residenza e uno stabile assetto di vita, dal punto di vista delle relazioni sociali e scolastiche; non ricorrevano le ipotesi ostative previste dall’art. 13, comma 2, lett. b), della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, riguardante gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo rientro, a pericoli fisici e psichici comunque di trovarsi in una situazione intollerabile); le problematiche suindicate non rendevano intollerabile la convivenza della bambina in Irlanda con il padre, come confermato dalla stessa G.; il F. svolgeva una attività lavorativa remunerativa e la stessa G. aveva dichiarato di poter trovare facilmente un’occupazione in Irlanda qualora vi rientrasse; in quel Paese vi era un sistema avanzato di welfare che assicurava interventi socio-assistenziali di sostegno alle famiglie.

Avverso questo decreto il P.M. in sede ha proposto ricorso per cassazione, notificato al F., il quale non ha svolto attività difensiva, analogamente alla G., alla quale il ricorso è stato notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si deve valutare se il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del medesimo tribunale che ha ordinato il rimpatrio in Irlanda di Sofia, figlia minore di F.G. ed G.E..

La risposta è affermativa.

Il potere di impugnazione, com’è noto, spetta al P.M. presso il giudice a quo contro le sentenze emesse nelle cause previste dall’art. 72 c.p.c., commi 3 e 4, nonchè in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre (art. 69 c.p.c.), non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, pur se relative allo stato e alla capacità delle persone (v. Cass., sez. un., n. 27145/2008).

Tanto premesso, la L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L’Aja) dispone che, attivato il procedimento con la richiesta di ottenere il ritorno del minore presso l’affidatario al quale è stato sottratto, o di ristabilire l’esercizio effettivo del diritto di visita (comma 1), l’autorità centrale competente “trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (…)”, il quale “richiede con ricorso in via d’urgenza al tribunale l’ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita” (comma 2); il procedimento, regolato dal comma successivo, si conclude con un decreto del tribunale “immediatamente esecutivo” contro il quale “può essere proposto ricorso per cassazione” (comma 4). Sebbene quest’ultima disposizione non lo specifichi, si deve ritenere che il P.M. sia legittimato a proporre il ricorso per cassazione, trattandosi di una causa che può essere proposta dal P.M.

Con un unico articolato motivo, il P.M. ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 e L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 per avere disposto il rientro della minore in Irlanda in contrasto con il suo interesse, senza avere prima provveduto all’audizione della stessa e in mancanza di motivazione sul punto; per avere erroneamente valutato fatti che dimostravano l’intollerabilità della situazione in cui la minore si troverebbe in caso di rimpatrio, per il fatto che il padre era privo di una stabile e continuativa attività lavorativa e non era in grado di garantirle una sicura abitazione in Irlanda, mentre in Italia la minore viveva nell’abitazione della madre, era utilmente inserita nell’ambiente scolastico ed era protetta da una rete parentale di riferimento.

Il motivo è fondato con riguardo al profilo preliminare concernente la mancata audizione del minore.

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l’ascolto del minore (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità da esso stabilite) costituisce adempimento necessario ai sensi dell’art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, senza che osti, in senso contrario, la mancata previsione normativa dell’obbligatorietà desumibile dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3; infatti, detta audizione, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che li riguardino, ai sensi degli art. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77; tale adempimento è, pertanto, necessario anche nel procedimento per la sottrazione internazionale di minori, essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L’Aja, anche alla valutazione della eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo che esistano particolari ragioni che il giudice di merito deve indicare specificamente – che ne sconsiglino l’audizione, nel caso in cui questa possa essere dannosa per il minore, tenuto conto anche del suo grado di maturità (v., in materia di sottrazione di minori, Cass. n. 7479/2014, 13241 e 17201/2011 e, in altra materia, n. 19327/2015).

Il decreto impugnato non ha fatto alcun cenno alle ragioni per le quali l’audizione della minore non è stata disposta. Pertanto, in accoglimento del motivo in esame ed assorbiti gli altri profili ivi esposti, il decreto è cassato con rinvio al giudice di merito che, nel decidere sulla richiesta di rimpatrio, dovrà fare applicazione dell’enunciato principio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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